Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 21 marzo 2018, n. 7066

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
LEGITTIMITÀ
9/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 MARZO 2018, N. 7066
PRES. D’ASCOLA – EST. PICARONI – RIC. COMUNE DI MILANO (AVV. IZZO ED
ALTRI) C. L. (AVV. ALBERTI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Non immediata
y Violazioni del codice della strada y Notif‌icazione
del verbale y "Dies a quo" y Ultima parte dell’art. 201
c.d.s. y Limiti.
. In tema di sanzioni amministrative derivanti da infra-
zione del codice della strada, qualora sia impossibile
procedere alla contestazione immediata, il verbale deve
essere notif‌icato al trasgressore entro il termine f‌issato
dall’art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della
modif‌ica apportata con l’art. 36 della l. n. 120 del 2010)
salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del
citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luo-
go dove la notif‌ica deve essere eseguita per mancanza
dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico
o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello
stato civile. Tale ipotesi residuale, che consente la de-
correnza del termine dal momento in cui l’Amministra-
zione è posta in condizione di identif‌icare il trasgres-
sore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto
in presenza di situazioni di diff‌icoltà di accertamento
addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del
trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di
comunicazione del mutamento di residenza), ma non
quando la diff‌icoltà sia connessa all’attività dell’Ammi-
nistrazione. (nuovo c.s., art. 201) (1)
(1) Nel medesimo senso v. Cass. civ. 25 marzo 2011, n. 6971, in questa
Rivista 2011, 468 e Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2010, n. 24851, ivi
2011, 302, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sorto relativa-
mente all’individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine
di 150 giorni (ratione temporis applicabile) entro il quale - secondo
quanto disposto dall’art. 201 c.s. - il verbale contenente la contesta-
zione di infrazione al codice della strada deve essere notif‌icato al
trasgressore nel caso di mutamento di residenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 10
novembre 2015, ha rigettato l’appello proposto dal Co-
mune di Milano avverso la sentenza del Giudice di pace
di Milano n. 1612 del 2015, e nei confronti di L.E., e per
l’effetto ha confermato l’annullamento del verbale di ac-
certamento della violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 8;
la violazione era stata registrata dal sistema di rileva-
mento automatico in data 25 maggio 2014, e il verbale di
accertamento è stato notif‌icato in data 1 dicembre 2014;
il Tribunale ha condiviso il rilievo del Giudice di pace,
che aveva accolto l’eccezione di tardività della notif‌ica del
verbale di accertamento;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il
Comune di Milano, sulla base di un motivo anche illustrato
da memoria;
resiste con controricorso L.E.;
il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricor-
so;
con l’unico motivo il Comune di Milano denuncia vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 201 c.d.s., e contesta
che, nel caso di rilevamento automatico dell’infrazione,
l’accertamento dell’illecito avviene necessariamente in un
momento successivo e richiede un’attività istruttoria com-
plessa - a mezzo dell’esame dei fotogrammi e l’incrocio dei
dati - f‌inalizzata a riscontrare il nesso tra il veicolo di cui è
stato registrato il transito e la proprietà dello stesso;
pertanto, il momento dal quale decorre il termine per
la notif‌ica del verbale non può che coincidere con quello
dell’effettivo accertamento dell’infrazione, nel caso in esa-
me avvenuto entro il termine di novanta giorni;
in ogni caso, doveva ritenersi congruo il termine in-
tercorso tra il rilevamento automatico dell’infrazione e la
notif‌ica del verbale di accertamento, in quanto proporzio-
nato alla quantità di violazioni commesse nei luoghi nei
quali il Comune ha predisposto il sistema di rilevamento
automatico della velocità dei veicoli in transito;
la doglianza è manifestamente infondata;
il Tribunale ha escluso la congruità del periodo di cin-
que mesi che l’Amministrazione comunale ha impiegato
per verif‌icare la sussistenza degli elementi oggettivi e sog-
gettivi della violazione e notif‌icare il verbale al trasgres-
sore;
l’affermazione, argomentata sul rilievo della relativa
semplicità del riscontro dei dati (dalla targa dell’autovet-
tura memorizzata dall’apparecchiatura di rilevamento au-
tomatico, all’identif‌icazione del titolare), e dall’assenza di
allegazioni circa la particolare diff‌icoltà dell’accertamen-
to, risulta immune da vizi;
in tema di sanzioni amministrative derivanti da infra-
zione del codice della strada, questa Corte regolatrice ha
già chiarito che, qualora sia impossibile procedere alla
contestazione immediata, il verbale deve essere notif‌icato
al trasgressore entro il termine f‌issato dall’art. 201 c.d.s.,
(novanta giorni, a seguito della modif‌ica apportata con la
L. n. 120 del 2010, art. 36, applicabile ratione temporis alla
fattispecie in esame), salvo che ricorra l’ipotesi prevista
dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia in-
dividuabile il luogo dove la notif‌ica deve essere eseguita
per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro auto-
mobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti
dello stato civile (per tutte, Cass. 25 marzo 2011, n. 6971;
Cass. sez. un. 9 dicembre 2010, n. 24851);
la ratio che sorregge l’ipotesi residuale, e giustif‌ica la
decorrenza del termine dal momento in cui l’Amministra-
zione sia posta in condizione di identif‌icare il trasgressore
o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in pre-
senza di situazioni di diff‌icoltà di accertamento addebi-
tabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento
della proprietà del veicolo; omissione di comunicazione
del mutamento di residenza), ma non quando, come nella
specie, la diff‌icoltà è connessa all’attività dell’Amministra-
zione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni
registrate dai rilevatori di velocità, posto che l’effettività
dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi
attraverso la compressione del diritto di difesa del tra-
sgressore;
che la questione attiene al bilanciamento tra le esigen-
ze dell’Amministrazione e il diritto di difesa del trasgres-
sore, ed è stata oggetto a più riprese di interventi della
Corte costituzionale;
già con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi
osservò che il termine di notif‌icazione, all’epoca di cen-
tocinquanta giorni, doveva ritenersi "contenuto in limiti
tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze,
anche se ciò non può signif‌icare in futuro una illimitata li-
bertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto
dei prof‌ili prospettati nell’ordinanza di rinvio, che avver-
te le diff‌icoltà cui va certamente incontro il destinatario
della contestazione, ai f‌ini della predisposizione della pro-
pria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il
fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore pro-
lungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre
dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza";
nella stessa pronuncia, si rilevava che "ad eventuali
diff‌icoltà di ordine organizzativo, cui f‌inora si è ritenuto di
far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe
ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo contem-
peramento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè,
in armonia con l’art. 97 della Costituzione, una migliore
eff‌icienza degli uff‌ici amministrativi che oggi è più facile
ottenere con l’ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata
tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze
dell’amministrazione, senza creare ulteriori diff‌icoltà ai
soggetti destinatari della contestazione";
successivamente, con la sentenza n. 198 del 1996, la
Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi
enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l’illegitti-
mità, per violazione dell’art. 24 Cost., del art. 201, comma
1, D.L.vo n. 285 del 1992, (Nuovo codice della strada),
"nella parte in cui, nell’ipotesi di identif‌icazione dell’ef-
fettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta
successivamente alla commissione della violazione, fa de-
correre il termine di centocinquanta giorni per la notif‌ica
della contestazione dalla data dell’avvenuta identif‌icazio-
ne, anzichè dalla data in cui risultino dai pubblici registri
l’intestazione o le altre qualif‌iche dei soggetti responsabili
o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identif‌icazione";
sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della
evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili
ai f‌ini della identif‌icazione del trasgressore e del luogo uti-
le per la notif‌ica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termi-
ne da centocinquanta a novanta giorni, così attuando un
ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango
costituzionale (artt. 97 e 24 Cost.), e la giurisprudenza di
questa Corte è pervenuta all’interpretazione dell’art. 201
c.d.s., già i richiamata, a cui va dato seguito;
il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle
spese, nella misura liquidata in dispositivo;
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo
unif‌icato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 20 MARZO 2018, N. 6858
PRES. TRAVAGLINO – EST. FRASCA – P.M. MISTRI (PARZ. DIFF.) – RIC. F. (AVV.TI
CECI E PONZANO) C. P. (AVV. VICENTINI)
Prescrizione civile y Prescrizioni brevi y In mate-
ria di risarcimento danni y Da circolazione veicoli y
Fatto dannoso costituente reato y Decreto di archi-
viazione in sede penale y Conseguenze nel giudizio
civile risarcitorio y Autonoma valutazione y Neces-
sità y Effetti in tema di individuazione del termine
di prescrizione.
. Qualora per un atto illecito, astrattamente conf‌igura-
bile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto
di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre
alla veste formale di tale provvedimento una valutazio-
ne sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscio-
glimento, con conseguente applicazione della seconda
parte del comma 3 dell’art. 2947 c.c., poiché tale ultima
norma non contempla l’archiviazione tra i presupposti
che giustif‌icano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel
caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile
è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decre-
to di archiviazione e l’attività prodromica alla sua ado-
zione, a compiere una propria valutazione circa la sus-
sistenza o meno del fatto di reato, al f‌ine di individuare
il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere
o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947
o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato,
ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza
in ogni caso dalla data dell’illecito. (c.c., art. 2947) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 12 dicembre 2017, n. 29641; Cass.
civ. 2 luglio 2010, n. 15699, e Cass. civ. 13 novembre 2003, n. 17134,
tutte in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. F.P.C. ha proposto ricorso per cassazione contro P.I. e
la s.p.a. Società C. di Assicurazione avverso la sentenza del
4 febbraio 2015, con la Corte d’appello di Brescia ha prov-
veduto sull’appello principale proposto da esso ricorrente
e su quello incidentale della società avverso la sentenza
resa in prime cure inter partes del Tribunale di Bergamo,
Sezione distaccata di Treviglio dell’aprile del 2009.
2. Con quella sentenza il tribunale aveva: a) pur di-
sattendendo l’eccezione di prescrizione della sua azione,
rigettato la domanda del ricorrente, intesa ad ottenere il
risarcimento dei danni sofferti a causa di un sinistro stra-
dale occorso nel gennaio 2002 fra l’autovettura di sua pro-
prietà e da lui condotta e quella di proprietà e condotta
dalla P. ed assicurata per la r.c.a. presso l’indicata società,
considerando il ricorrente responsabile esclusivo del sini-
stro; b) rigettato la domanda della P. intesa ad ottenere il
risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli dei quali
essa aveva già ottenuto il risarcimento.
3. La sentenza d’appello qui impugnata, dichiarando di
esaminare in via prioritaria l’appello incidentale della so-

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