Sentenza nº 530 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1995
Data di Resoluzione | 29 Dicembre 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 530
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente Avv. Mauro FERRI
Giudice Prof. Enzo CHELI
Giudice Dott. Renato GRANATA
Giudice Prof. Giuliano VASSALLI
Giudice Prof. Francesco GUIZZI
Giudice Prof. Cesare MIRABELLI
Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Giudice Avv. Massimo VARI
Giudice Dott. Cesare RUPERTO
Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA
Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale del combinato disposto degli artt. 162 bis del codice penale, 517 e 519 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Pretore di ForlÏ nel procedimento penale a carico di Valmori Nereo ed altri, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
-
-Con ordinanza del 25 ottobre 1994, il Pretore di ForlÏ ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del "combinato disposto degli artt. 162 bis c.p., 517 e 519 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui al predetto art. 162 bis c.p. (apertura del dibattimento)". Il remittente premette che gli imputati hanno proposto domanda di oblazione nella prima udienza successiva a quella in cui il pubblico ministero ha contestato ai medesimi dei reati concorrenti ex art. 517 del codice di procedura penale, e che sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda ad eccezione di quello della tempestivit‡ della stessa.
CiÚ posto, la disciplina censurata viola, ad avviso del giudice a quo, innanzitutto il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la possibilit‡ per l'imputato (cui nessuna inerzia Ë addebitabile) di adire la procedura alternativa in esame, con le conseguenze favorevoli che ne derivano, sussiste solo qualora il fatto venga contestato fin dall'emissione del decreto di citazione e quindi in sostanza rimessa a soggetto estraneo...
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