Sentenza nº 530 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1995

Data di Resoluzione29 Dicembre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 530

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente Avv. Mauro FERRI

Giudice Prof. Enzo CHELI

Giudice Dott. Renato GRANATA

Giudice Prof. Giuliano VASSALLI

Giudice Prof. Francesco GUIZZI

Giudice Prof. Cesare MIRABELLI

Giudice Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Giudice Avv. Massimo VARI

Giudice Dott. Cesare RUPERTO

Giudice Dott. Riccardo CHIEPPA

Giudice Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale del combinato disposto degli artt. 162 bis del codice penale, 517 e 519 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Pretore di ForlÏ nel procedimento penale a carico di Valmori Nereo ed altri, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

  1. -Con ordinanza del 25 ottobre 1994, il Pretore di ForlÏ ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del "combinato disposto degli artt. 162 bis c.p., 517 e 519 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui al predetto art. 162 bis c.p. (apertura del dibattimento)". Il remittente premette che gli imputati hanno proposto domanda di oblazione nella prima udienza successiva a quella in cui il pubblico ministero ha contestato ai medesimi dei reati concorrenti ex art. 517 del codice di procedura penale, e che sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda ad eccezione di quello della tempestivit‡ della stessa.

    CiÚ posto, la disciplina censurata viola, ad avviso del giudice a quo, innanzitutto il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la possibilit‡ per l'imputato (cui nessuna inerzia Ë addebitabile) di adire la procedura alternativa in esame, con le conseguenze favorevoli che ne derivano, sussiste solo qualora il fatto venga contestato fin dall'emissione del decreto di citazione e quindi in sostanza rimessa a soggetto estraneo...

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