Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine641-696

Page 641

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 26 novembre 2002, n. 39915 (c.c. 30 ottobre 2002). Pres. Marvulli - Est. Canzio - P.M. Siniscalchi (conf.) - Ric. Vottari.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Gravi indizi di colpevolezza - Valutazione - Preclusioni - Sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputatoEsclusione.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Annullamento - Giudizio di rinvio - Poteri del giudice.

Anche dopo le modificazioni alla disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame di una misura cautelare personale la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non è preclusa dalla sopravvenienza del rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale tale misura è stata applicata, non risultando alterata la portata della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 309 c.p.p. intervenuta con sentenza 15 marzo 1996, n. 71 della Corte costituzionale. (C.p.p., art. 309; L. 16 dicembre 1999, n. 479) (1).

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di decisione del tribunale del riesame per vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, non costituisce violazione dell'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di cassazione la rilevazione del sopravvenuto decreto dispositivo del giudizio e della sua eventuale incidenza sul quadro indiziario. (C.p.p., art. 309) (2).

    (1, 2) Le Sezioni Unite intervengono a dirimere la controversia, insorta a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla L. n. 479/1999, inerente la possibilità, per il giudice investito della richiesta di riesame, di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nel senso espresso dalla prima massima si veda Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2002, Ndreca, in questa Rivista 2002, 446. In senso contrario, Cass. pen., sez. II, 15 marzo 2001, Tavanxhiu, ivi 2001, 411. La citata sentenza Corte cost. 15 marzo 1996, n. 71, si trova pubblicata in questa Rivista 1996, 200.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con ordinanza del 12 aprile 2001 il Tribunale di Roma confermava, in sede di riesame, il provvedimento del Gip applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di Vottari Giuseppe, indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 e per specifiche violazioni della medesima legge. La gravità del quadro indiziario era prevalentemente fondata sulle risultanze delle intercettazioni ambientali, eseguite a bordo dell'autovettura del coindagato Cocco Paolo, con il concomitante supporto di una complessa attività di osservazione e pedinamento dei CC., nonché sugli esiti positivi di operazioni investigative, come il sequestro di alcune partite di cocaina, eseguite in conseguenza delle notizie captate mediante le intercettazioni. Dal contenuto di talune conversazioni tra il Vottari e il Cocco, dei quali erano documentati gli incontri, emergeva il ruolo preminente del primo (presente a Roma sotto il falso cognome «Mammoliti») nella fornitura di ingenti quantitativi di cocaina, che venivano inviati dalla Calabria a Roma e del cui prezzo era creditore. Il Vottari veniva pertanto indicato come referente del gruppo dei «calabresi» e responsabile delle forniture della sostanza stupefacente nella capitale. Il tribunale disattendeva la censura difensiva concernente l'attribuibilità all'indagato delle conversazioni di rilievo indiziario, formulata sul presupposto che il P.M. non avesse ancora posto a disposizione della difesa le cassette contenenti le registrazioni e non fosse stata effettuata una perizia fonica.

La Corte di cassazione con sentenza del 12 dicembre 2001, depositata l'8 febbraio 2002, annullava con rinvio l'ordinanza del riesame per vizio di motivazione in ordine all'unico profilo della «affermata identificazione nel Vottari della persona presente sull'autovettura del Cocco e conversante con quest'ultimo il 21 dicembre 2000» (conversazione, questa, ritenuta fortemente indiziante a carico dell'indagato), «... non leggendosi nel provvedimento sulla base di quali precisi elementi sia stata effettuata tale individuazione, se non con riferimento ad una identificazione del Vottari sull'autoveicolo del Cocco accertata successivamente all'atto del fermo di costoro...»; mentre il generico riferimento alle «osservazioni oculari da parte della P.G.», senza che ne fossero chiari gli esatti termini temporali, non era idoneo, se non «in termini di mera verosimiglianza», a «rendere conto della coincidenza fisica fra il colloquiante ed il fermato Vottari».

Al giudice di rinvio era affidato il compito di verificare «... se, anche a prescindere dalla costante identificabilità nel Vottari del soggetto che ebbe con il Cocco le conversazioni a valenza indiziante del 21 dicembre 2000 intercorse nell'arco temporale esauritosi con il fermo, gli ulteriori valorizzanti elementi (contenuto delle conversazioni intercettate fra il Cocco e il De Napoli, identificabilità nel Vottari del "latitante" che dimorava in Roma sotto il falso nome di Mammoliti) siano tali da integrare comunque, sulla base della loro intrinseca consistenza, gravi indizi con ruolo di stabile fornitore e posizione apicale interna ad un gruppo formato da "calabresi" all'associazione operante nel campo del traffico di sostanze stupefacenti».

  1. - Il tribunale del riesame, quale giudice di rinvio, con ordinanza del 19 aprile 2002, confermava nuovamente il provvedimento coercitivo, ritenendo di non doversi pronunciare sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Vottari, in quanto, dopo la decisione di annullamento della Corte di cassazione e nelle more del deposito della motivazione della stessa, era intervenuto il rinvio a giudizio dell'imputato, disposto all'esito dell'udienza preliminare conPage 642 decreto in data 16 gennaio 2002; decreto che, per effetto delle modifiche normative conseguenti all'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, era «il risultato di un necessario apprezzamento di merito, prognostico di colpevolezza e assimilabile a quello di elevata probabilità di colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p.», sì che, in assenza di nuovi elementi, restava preclusa la rivalutazione del tema dei gravi indizi di reità in sede incidentale cautelare.

    Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vottari, il quale, premesso che la valutazione del Gup, nel respingere le istanze difensive di trascrizione delle registrazioni e di perizia fonica e nel disporre il rinvio a giudizio, non s'era affatto discostata dall'apprezzamento del materiale probatorio posto a fondamento dell'ordinanza coercitiva e delle prime decisioni del riesame, già considerato insufficiente dalla Corte di cassazione ai fini della certa identificazione del Vottari, ha denunziato, anche mediante successiva memoria, violazione di legge e mancanza di motivazione per un duplice profilo. Ad avviso del ricorrente, il giudice di rinvio, da un lato, non s'era uniformato al principio espresso dalla decisione di annullamento in violazione dell'art. 627.3 c.p.p. e, dall'altro, aveva erroneamente ritenuto precluso il riesame della gravità indiziaria, siccome «assorbito» dalle valutazioni sottostanti al decreto che disponeva il giudizio, in violazione del dictum della sentenza costituzionale n. 71/96.

  2. - La sesta sezione penale della Corte di cassazione, con ordinanza del 26 giugno - 26 luglio 2002, ha rilevato come la questione relativa alla possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice investito della richiesta di riesame, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare, sia stata recentemente oggetto di orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità, dopo le rilevanti innovazioni apportate al regime dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 e i successivi interventi in materia della Corte costituzionale.

    Secondo un primo indirizzo (sez. I, 27 febbraio 2002, Ndreca Fan), le novità della riforma non giustificherebbero il superamento delle ragioni poste a fondamento della pronuncia costituzionale n. 71/96, poiché la sentenza di non luogo a procedere conserverebbe il carattere di provvedimento di natura processuale, senza diretta attinenza al merito dell'imputazione; mentre l'inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio renderebbe di fatto irrimediabile, per tutto il corso del giudizio di primo grado, l'errore eventualmente commesso dal giudice nel ritenere sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. In base ad un secondo orientamento (sez. II, 14 novembre 2000, Tavanxhiu), invece, atteso il notevole ampliamento dei poteri istruttori e decisori del giudice dell'udienza preliminare ad opera delle novità normative introdotte dalla L. n. 479/99, il decreto che dispone il giudizio sarebbe ormai il risultato di un apprezzamento di merito prognostico di responsabilità, assimilabile e sovrapponibile a quello di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto ai fini della gravità indiziaria.

    Il primo presidente con decreto del 31 luglio 2002 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1.1. - È stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite la controversia questione «se, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, al giudice investito della richiesta di riesame sia preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare personale», essendosi...

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