Sentenza nº 88 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 1994
Relatore | Mauro Ferri l |
Data di Resoluzione | 15 Marzo 1994 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 88
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Botteselle Giuseppe ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Ritenuto in fatto
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri
l. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 102 (recte: 112) della Costituzione, questione di legittimità dell'art.424 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il G.I.P. possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".
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Il remittente, ritenuto di non poter pronunciare, ai sensi dell'art.424 del codice di procedura penale, all'esito della discussione, altro provvedimento che sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, sostiene che tale limitazione di poteri, e la mancata previsione di un potere di trasmissione degli atti al pubblico ministero affinchè descriva diversamente il fatto, pone in dubbio la legittimità costituzionale della norma in riferimento ai seguenti parametri:
a) art. 3 della Costituzione: in quanto sarebbe irragionevole, pur in presenza di un processo di parti, vincolare il giudice, nella definizione del fatto-reato, alla descrizione del pubblico ministero; ed ancor più irragionevole ove si consideri che il G.I.P. in sede di udienza preliminare è l'unico giudice che fisiologicamente nel corso del processo prende cognizione di tutti gli atti di indagine, mentre il giudice del dibattimento potrebbe non venire a conoscenza, in relazione al comportamento processuale delle parti, di elementi essenziali ed essere pertanto fuorviato per "ignoranza" da una realtà meramente processuale: dal che discenderebbe la necessità logica che all'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. abbia i necessari poteri propulsivi e sollecitativi per adeguare il "thema deci dendum" alla realtà storica emergente.
b) art. 97 della Costituzione: in quanto la...
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