Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Benefici - Richiesta di revoca

È illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall'imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilità del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l'interesse alla sua eliminazione.

    Cass. pen., sez. I, 23 giugno 2000, n. 7379 (ud. 11 maggio 2000), Terra. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 593). [RV216274]

@Appello penale- Decisioni in camera di consiglio - Accordo delle parti sul motivo relativo alla pena con rinuncia agli altri motivi - Ricorso per cassazione su alcuno dei motivi rinunciati

Alla rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599 c.p.p. consegue la inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sulla riproposizione degli stessi motivi che sono stati oggetto del patteggiamento in appello. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione relativa alla violazione dell'art. 178 c.p.p. per non avere il difensore ricevuto notifica in merito alla trattazione del processo di primo grado, già dedotta come motivo di appello).

    Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2000, n. 4946 (ud. 16 dicembre 1999), Taullaj K. (C.p.p., art. 599). [RV216347]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio- Procedimento - Accordo sulla misura della pena

Allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'articolo 599, comma quarto, c.p.p., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Ed invero, la rinuncia ad alcuni dei motivi d'appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 606 c.p.p., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex articolo 609, comma secondo, c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2000, n. 5893 (c.c. 6 dicembre 1999), Agrimi. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 606; c.p.p., art. 609). [RV216266]

@Appello penale - Dibattimento- Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 c.p.p. per l'esercizio, da parte del giudice, del poteredovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto in tale sede sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., non può certo ragionevolmente rite- nersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 c.p.p., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

    Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2000, n. 6426 (ud. 29 novembre 1999), Rocca. (C.p.p., art. 491; c.p.p., art. 603). [RV216302]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Minimo edittale

In tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi. Qualora la pena applicata sia inferiore a quella minima consentita l'accordo non può essere delibato ex art. 444 c.p.p.

    Cass. pen., sez. V, 11 novembre 1999, n. 5054 (c.c. 21 ottobre 1999), P.G. in proc. Giglio. (C.p.p., art. 444). [RV216373]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Avanzata personalmente o tramite procuratore speciale- Necessità

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell'imputato, che deve essere manifestato con forme vincolate e predefinite; pertanto, la volontà dell'interessato deve essere necessariamente espressa personal- mente o, in mancanza, tramite procuratore speciale. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata dall'imputato, rilevando che l'atto di nomina del difensore, pur contenendo la dicitura "conferisce procura speciale", non recava alcuna espressione che legittimasse il professionista alla definizione del procedimento con pena concordata, mentre, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., la procura deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e deve, dunque, far riferimento al potere di richiedere la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.).

    Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2000, n. 1369 (c.c. 13 marzo 2000), Di Pietro A. (C.p.p., art. 122; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446). [RV216361]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Effetti preclusivi - Eccezioni processuali

In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l'imputato, personalmente (o a mezzo di procuratore speciale), e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. (Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell'udienza di convalida dell'arresto, la Corte, alla stregua dell'enunziato principio, ha chiarito che l'omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell'imputato rispetto alla quale (salvo il caso di procura speciale) il difensore non può surrogarsi).

    Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2000, n. 1445 (c.c. 24 marzo 2000), Procopio. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV216318]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza- Accordo delle parti sulla restituzione di un bene sequestrato - Impossibilità di disporre la confisca del bene

L'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenu- Page 96 to della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

    Cass. pen., sez. I, 9 giugno 2000, n. 3252 (c.c. 2 maggio 2000), Fumarola G. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV216420]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio "ex lege" dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art. 620 lett. l).

    Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 3467 (c.c. 8 novembre 1999), P.G. in proc. Santori. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 620). [RV216378]

@Associazione per delinquere- Associazione di tipo mafioso - Partecipazione- Prova

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la prova logica costituisce il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativo. Ed invero, occorre procedere all'esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo: sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituisce espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.

    Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2000, n. 1631 (ud. 11 novembre 1999), Bonavota ed altri. (C.p., art. 416 bis; c.p.p., art. 192). [RV216263]

@Atti e provvedimenti del giudice penale- Atti abnormi - Ordinanza che dispone la trasmissione degli atti al P.M. perché il fatto è risultato diverso da quello contestato- Inammissibilità

Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., rite- nendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi - in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994...

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