Sentenza nº 282 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 1990

RelatoreRenato Dell'Andro
Data di Resoluzione14 Giugno 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.282

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dal Pretore di Mantova-Sezione distaccata di Revere-nel procedimento penale a carico di Giusti Erminio, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/la s.s. dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giusti Erminio, imputato della contravvenzione prevista e punita dagli arti. 1 e 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, il Pretore di Mantova - Sezione distaccata di Revere, con ordinanza 30 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale denari. 1 della citata legge n. 818 del 1984, nella parte in cui rinvia ad una fonte di grado inferiore (il decreto ministeriale 16 febbraio 1982) l'individuazione dei destinatari dell'obbligo (di richiesta del suddetto certificato) la cui violazione é sanzionata penalmente dal successivo art. 5.

    Il giudice a quo rileva, anzitutto, il contrasto della norma impugnata con il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. Invero, il rinvio ad una fonte subordinata avrebbe posto in essere una non consentita "delega" all'esecutivo per l'individuazione dei soggetti attivi del reato, che costituiscono "un momento caratterizzante del disvalore penale del fatto".

    Nè, ad escludere il cennato contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. servirebbe la considerazione dell'elemento cronologico della preesistenza della fonte regolamentare, a cui la legge denunciata rinvia, dal momento che sussiste la possibilità di successive modifiche del regolamento destinate ad incidere sulla portata del precetto penale. Peraltro, sottolinea l'ordinanza di rimessione, una tale possibilità si é avverata nel caso di specie, avendo il decreto ministeriale 27 marzo 1985 modificato il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, al quale rinvia l'art. 1 della legge n. 818 del 1984.

    D'altra parte, dato l'eccesso casistico del regolamento in questione, ad avviso del giudice a quo, risultano lesi sia l'esigenza della certezza del diritto sia il principio della responsabilità personale in materia penale. Infatti, la tabella allegata al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco di ben novantasette attività soggette all'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi, ha dato luogo a non pochi dubbi interpretativi, non dissipati da successive e reiterate circolari ministeriali.

  2. - é intervenuto in giudizio il Presidente dei Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

    Secondo l'Avvocatura dello Stato l'ordinanza di rimessione non avrebbe motivato a sufficienza la rilevanza della questione, poichè, affermando che proprio in relazione al tipo di attività per la quale é stata contestata la violazione della legge n. 818 del 1984, il punto 15) delle tabelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 é stato modificato con il successivo decreto ministeriale 27 marzo 1985 "in senso favorevole al reo", l'ordinanza stessa fa sorgere il dubbio che il fatto contestato rientri ancora nella fattispecie normativa e, comunque, non chiarisce tale circostanza da cui dipende la rilevanza della normativa

    Passando al merito della questione, l'Avvocatura ne eccepisce l'infondatezza sotto entrambi i profili denunciati.

    In relazione al principio della riserva di legge in materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost., l'interveniente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ne ha escluso la lesione nelle ipotesi in cui una disposizione penale é in qualche modo "integrata" da provvedimenti dell'amministrazione, a condizione che la disposizione di rango primario rechi una "sufficiente determinazione" dei presupposti, caratteri, contenuti e limiti dell'atto normativo dell'autorità non legislativa. Nella fattispecie, l'esigenza di determinatezza sottolineata dalla Corte sarebbe adempiuta, in quanto la legge penale richiama espressamente il preesistente regolamento governativo, cosi "incorporando per relazione l'elencazione attraverso la sintetica formula di richiamo".

    In ordine al parametro ex art. 27, primo comma, Cost., l'Avvocatura non condivide il giudizio di "incertezza" sull'estensione della fattispecie penale, a causa dell'eccesso casistico della norma...

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