Sentenza nº 282 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 1990
Relatore | Renato Dell'Andro |
Data di Resoluzione | 14 Giugno 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.282
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dal Pretore di Mantova-Sezione distaccata di Revere-nel procedimento penale a carico di Giusti Erminio, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/la s.s. dell'anno 1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un procedimento penale a carico di Giusti Erminio, imputato della contravvenzione prevista e punita dagli arti. 1 e 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, il Pretore di Mantova - Sezione distaccata di Revere, con ordinanza 30 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale denari. 1 della citata legge n. 818 del 1984, nella parte in cui rinvia ad una fonte di grado inferiore (il decreto ministeriale 16 febbraio 1982) l'individuazione dei destinatari dell'obbligo (di richiesta del suddetto certificato) la cui violazione é sanzionata penalmente dal successivo art. 5.
Il giudice a quo rileva, anzitutto, il contrasto della norma impugnata con il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. Invero, il rinvio ad una fonte subordinata avrebbe posto in essere una non consentita "delega" all'esecutivo per l'individuazione dei soggetti attivi del reato, che costituiscono "un momento caratterizzante del disvalore penale del fatto".
Nè, ad escludere il cennato contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. servirebbe la considerazione dell'elemento cronologico della preesistenza della fonte regolamentare, a cui la legge denunciata rinvia, dal momento che sussiste la possibilità di successive modifiche del regolamento destinate ad incidere sulla portata del precetto penale. Peraltro, sottolinea l'ordinanza di rimessione, una tale possibilità si é avverata nel caso di specie, avendo il decreto ministeriale 27 marzo 1985 modificato il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, al quale rinvia l'art. 1 della legge n. 818 del 1984.
D'altra parte, dato l'eccesso casistico del regolamento in questione, ad avviso del giudice a quo, risultano lesi sia l'esigenza della certezza del diritto sia il principio della responsabilità personale in materia penale. Infatti, la tabella allegata al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco di ben novantasette attività soggette all'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi, ha dato luogo a non pochi dubbi interpretativi, non dissipati da successive e reiterate circolari ministeriali.
-
- é intervenuto in giudizio il Presidente dei Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Secondo l'Avvocatura dello Stato l'ordinanza di rimessione non avrebbe motivato a sufficienza la rilevanza della questione, poichè, affermando che proprio in relazione al tipo di attività per la quale é stata contestata la violazione della legge n. 818 del 1984, il punto 15) delle tabelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 é stato modificato con il successivo decreto ministeriale 27 marzo 1985 "in senso favorevole al reo", l'ordinanza stessa fa sorgere il dubbio che il fatto contestato rientri ancora nella fattispecie normativa e, comunque, non chiarisce tale circostanza da cui dipende la rilevanza della normativa
Passando al merito della questione, l'Avvocatura ne eccepisce l'infondatezza sotto entrambi i profili denunciati.
In relazione al principio della riserva di legge in materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost., l'interveniente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ne ha escluso la lesione nelle ipotesi in cui una disposizione penale é in qualche modo "integrata" da provvedimenti dell'amministrazione, a condizione che la disposizione di rango primario rechi una "sufficiente determinazione" dei presupposti, caratteri, contenuti e limiti dell'atto normativo dell'autorità non legislativa. Nella fattispecie, l'esigenza di determinatezza sottolineata dalla Corte sarebbe adempiuta, in quanto la legge penale richiama espressamente il preesistente regolamento governativo, cosi "incorporando per relazione l'elencazione attraverso la sintetica formula di richiamo".
In ordine al parametro ex art. 27, primo comma, Cost., l'Avvocatura non condivide il giudizio di "incertezza" sull'estensione della fattispecie penale, a causa dell'eccesso casistico della norma...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Massimario di legittimitá
...1982, atteso che al citato decreto ministeriale del 1982 rinviava la legge 7 dicembre 1984 n. 818 dichiarata incostituzionale con sentenza n. 282 del 1990 della Corte costituzionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non sussistente il reato per un plesso scolastico in......
-
Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2018
...rientrano le fattispecie in esame); b) «[s]olo il legislatore (Parlamento) può decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflattive per i reati puniti ......
-
n. 216 SENTENZA 25 ottobre - 26 novembre 2018 -
...rientrano le fattispecie in esame); «[s]olo il legislatore (Parlamento) puo' decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflattive per i reati puniti so......
-
Contrasti
...di fattispecie già essenzialmente delineati dalla legge. Giova ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 282 del 1990 - ha affermato la illegittimità di una norma penale che demandi all'Amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti ......
-
Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2018
...rientrano le fattispecie in esame); b) «[s]olo il legislatore (Parlamento) può decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflattive per i reati puniti ......
-
Massimario di legittimitá
...1982, atteso che al citato decreto ministeriale del 1982 rinviava la legge 7 dicembre 1984 n. 818 dichiarata incostituzionale con sentenza n. 282 del 1990 della Corte costituzionale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non sussistente il reato per un plesso scolastico in......
-
Contrasti
...di fattispecie già essenzialmente delineati dalla legge. Giova ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 282 del 1990 - ha affermato la illegittimità di una norma penale che demandi all'Amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti ......