Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 26 Novembre 2018

RelatoreGiovanni Amoroso
Data di Resoluzione26 Novembre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Mario Rosario MORELLI Giudice

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Tribunale ordinario di Pistoia, nel procedimento penale a carico di F. P. e A. V., con ordinanza dell’11 luglio 2017, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 luglio 2017, il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), il quale stabilisce che «[s]ono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647».

    Il rimettente – premesso di dover decidere nell’ambito di un giudizio penale nei confronti di due imputati chiamati a rispondere dei reati di ingiuria e minaccia previsti, rispettivamente, dagli artt. 594 e 612 del codice penale, e osservato che la norma censurata prevede la depenalizzazione solo del primo – assume che la disposizione censurata contrasterebbe, in primo luogo, con il principio di eguaglianza, disciplinando in modo diverso due situazioni omogenee e, in secondo luogo, con gli artt. 25 e 70 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di delega in minus, in quanto: a) essa ha abrogato solo il reato di ingiuria e non quello di minaccia, per entrambi i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria, sebbene la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), all’art. 2, comma 2, lettera a), preveda, tra i criteri direttivi, quello di «trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda» (ad eccezione di quelli relativi alle materie elencate dalla stessa legge, tra le quali non rientrano le fattispecie in esame); b) «[s]olo il legislatore (Parlamento) può decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflattive per i reati puniti solo con pena pecuniaria ciò doveva essere per tutti, non per alcuni sì e per altri no come nel caso in specie»; c) in relazione al reato di minaccia non è stata neppure prevista la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione pecuniaria, secondo quanto stabilito dall’ulteriore criterio di delega indicato dall’art. 2, comma 2, lettera g), della legge n. 67 del 2014.

    Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che, in caso di accoglimento di esse, gli imputati potrebbero beneficiare degli effetti dell’estinzione del reato.

  2. – Con atto depositato il 16 gennaio 2018 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello...

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