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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 25 gennaio 2006, n. 3087 (c.c. 29 novembre 2005). Pres. Marvulli - Est. Fiale - P.M. Siniscalchi (conf.)Ric. Cori ed altri.

Sanità pubblica - Medicinali - Vendita - Sostanze dopanti - Disciplina - Configurabilità del reato per fatti commessi prima dell'emanazione del decreto di classificazione in classi dei farmaci.

Le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi prima della emanazione del decreto del Ministro della salute, in data 15 ottobre 2002, con il quale, in applicazione dell'art. 2 della stessa legge, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, e ciò in quanto la ripartizione in classi demandata al decreto ministeriale non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietate dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge 29 novembre 1995 n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti. (Mass. Redaz.). (L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9; L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 2; c.p., art. 445) (1).

    (1) Con la presente sentenza, le Sezioni Unite ricompongono un contrasto nato in merito alla supposta configurabilità di fattispecie penali in ordine alla somministrazione di sostanze dopanti anche prima che queste vengano riconosciute come tali dalla classificazione periodica ministeriale. Rifacendosi alla struttura della richiamata norma internazionale contenuta nella Convenzione di Strasburgo, viene qui riconfermato il principio espresso nella citata sentenza Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 2004, Gillet, in questa Rivista 2005, 738 e Cass. pen., sez. VI, 11 aprile 2003, Frisinghelli, ivi 2004, 433, secondo cui, per la configurabilità del delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, previsto dall'art. 9 comma 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il doping, non è richiesto il dolo specifico, essendo il commercio clandestino di tali sostanze punito indipendentemente dal fine specifico perseguito dal soggetto agente; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, diretto a prevenire il rischio derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, al di fuori delle prescrizioni imposte dalla legge, per la tutela sanitaria delle attività sportive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 4 giugno 2004:

a) applicava la misura della custodia cautelare in carcere a Mezzacapo Luigi (istruttore di body building e titolare di una palestra in Caserta) ed a Cori Massimo (istruttore e gestore di una palestra in Napoli), in relazione a reati di cui:

- all'art. 648 c.p., ricettazione di specialità medicinali ad azione anabolizzante costituenti provento dei delitti di cui all'art. 9, comma 7, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 ed agli artt. 348 e 445 c.p.;

- all'art. 9, comma 7, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, commercio, a soggetti non identificati praticanti attività sportiva di culturismo, di specialità medicinali ad azione anabolizzante attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati;

b) applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle costituenti il nucleo familiare convivente, a Galotta Teodosio (rivenditore di svariate confezioni) e Ramo Ivan (istruttore di body building presso una palestra in Caserta) in relazione ad analoghi reati di ricettazione e commercio di specialità medicinali ad azione anabolizzante;

c) configurava, altresì, nei confronti degli anzidetti indagati, reati di cui:

- all'art. 445 c.p., somministrazione di specialità medicinali in modo pericoloso per la salute, perché in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate per dette sostanze, essendo l'assunzione finalizzata agli effetti anabolizzanti del farmaco;

- all'art. 348 c.p., esercizio - mediante le condotte precedenti - della professione di farmacista in assenza di qualsivoglia abilitazione;

- all'art. 9, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (contestato al solo Ramo), per avere procurato e favorito l'assunzione, da parte di un atleta, di farmaci ad azione ´dopanteª in assenza di condizioni patologiche giustificative, al fine di alterarne le prestazioni sportive in prossimità di una gara ma - in relazione a dette violazioni - evidenziava la preclusione all'adozione di misure personali coercitive, ex art. 280, primo comma, c.p.p., trattandosi di reati puniti con pena massima non superiore a tre anni di reclusione.

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 24 giugno 2004:

- annullava l'ordinanza del Gip, nei confronti degli anzidetti indagati, affermando l'insussistenza dei delitti di ricettazione (ma anche di quelli di abuso dell'esercizio della professione di farmacista e di somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute); Page 410

- annullava la medesima ordinanza, nei confronti di Ramo Ivan, e ne disponeva l'immediata liberazione;

- sostituiva, nei confronti di Mezzacapo Luigi, alla misura della custodia cautelare in carcere, quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, imponendogli di non allontanarvisi senza l'autorizzazione del giudice;

- dichiarava la propria incompetenza per territorio: in favore del Tribunale di Napoli, per le contestazioni elevate a carico del Cori, ed il favore del Tribunale di Potenza, per le contestazioni ascritte al Galotta, disponendo la trasmissione degli atti ai giudici ritenuti competenti.

In particolare, quanto alla posizione del Ramo, rilevava il tribunale che il reato di cui all'art. 9, comma settimo, della legge n. 376/2000 risulta a quegli contestato ´in relazione a condotte accertate tra il luglio ed il novembre 2002ª.

La descrizione della fattispecie incriminatrice integrerebbe una ipotesi di ´norma penale in biancoª, il cui contenuto precettivo sarebbe stato specificato solo con il decreto adottato il 15 ottobre 2002 dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278, suppl. ord. del 27 novembre 2002, così che, anteriormente alla data di entrata in vigore di detto decreto ministeriale (12 dicembre 2002), i fatti attribuiti al Ramo devono considerarsi privi di rilevanza penale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ha eccepito: a) erronea applicazione degli artt. 648, 348 e 445 c.p.

Tali delitti - secondo il P.M. ricorrente - ben possono autonomamente configurarsi e concorrere con il delitto di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 376/ 2000, stante la eterogeneità delle condotte incriminate; b) violazione dell'art. 8, primo comma, c.p.p., ai fini della dichiarazione di incompetenza territoriale, quanto agli illeciti contestati agli indagati Cori e Galotta;

c) erronea applicazione dell'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000, in relazione alla contestazione riferita al Ramo.

Il reato ivi previsto - secondo la prospettazione del P.M. ricorrente - esame può essere ravvisato anche in relazione a farmaci, sostanze e pratiche che, pur costituendo doping, non siano elencate nelle ´classiª approvate con il decreto ministeriale adottato il 15 ottobre 2002.

Ciò in riferimento alle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, che è stata ratificata nel nostro Paese con la legge n. 522/1995. Nell'appendice alla citata Convenzione erano già previste le classi di sostanze e metodi dopanti vietati e, con l'entrata in vigore della legge n. 376 del 2000, il legislatore si sarebbe riservato soltanto di procedere a cadenzati aggiornamenti delle classificazioni, legati all'evolversi delle conoscenze scientifiche e dello stesso fenomeno del doping.

Il presidente della II sez. pen. di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso, ha rimesso il suo esame alle Sezioni Unite, ravvisando la necessità di valutare se le ipotesi di reato previste dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la ´Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il dopingª siano configurabili o meno anche per fatti commessi prima della emanazione del decreto 15 ottobre 2002 del Ministro della salute.

Il primo presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna camera di consiglio.

  1. - I delitti di ricettazione (art. 648 c.p.) sono stati contestati, nella specie, per avere gli indagati acquistato o comunque ricevuto farmaci e sostanze ad azione anabolizzante di illecita provenienza perché provento dei delitti di cui: all'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 (commercio di sostanze dopanti attraveso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati); all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione di farmacista); all'art. 445 c.p. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate).

    L'ordinanza impugnata afferma, in proposito, che l'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000 punisce chiunque ´commerciª farmaci e sostanze dopanti attraverso canali diversi da quelli specificamente individuati come leciti e che tale normativa è rivolta a vietare ´la libera circolazione di sostanze che, se assunte al di fuori di ogni controllo, possono essere pericolose per la salute pubblicaª.

    Dette previsioni introducono un'ipotesi di reato speciale, che assorbe quelli dell'abuso dell'esercizio della professione di farmacista e della somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute.

    Rileva altresì il tribunale che ´commerciare è termine che attiene alla condotta di chi acquista per rivendereª, sicché è...

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