LEGGE 29 novembre 1995, n. 522 - Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989

Coming into Force10 Dicembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/12/09/095G0555/ORIGINAL
Enactment Date29 Novembre 1995
Published date09 Dicembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.287 del 09-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 148
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore , in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione stessa.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 1995 SCALFARO Dini, Presidente del Consiglio dei

Ministri Agnelli, Ministro degli affari

esteri

Visto, il Guardasigilli: Dini

Convention

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE CONTRO IL DOPING

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea nonche' gli altri Stati firmatari della presente convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale;

Consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e e per la promozione della comprensione internazionale;

Preoccupati dall'impiego sempre piu' diffuso di prodotti e di metodi di "doping" tra gli sportivi dell'ambiente dello sport e delle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il futuro dello sport;

Sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco, nonche' la Risoluzione (76)41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione "Carta europea dello sport per tutti",

In considerazione dei regolamenti, delle politiche e delle dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il "doping";

Consapevoli che le autorita' pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilita' complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul principio del fair play delle manifestazioni sportive, nonche' per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni;

Riconoscendo che tali autorita' ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni;

Richiamando le Risoluzioni sul "doping" adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n.1 adottata nella 6a Conferenza di Reykjavik nel 1989;

Ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha gia' adottato la Risoluzione (67)12 per quanto riguarda il "doping" degli atleti, la Raccomandazione N. R(79)8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R (84) 19 relativa alla "Carta europea contro il doping nello sport", e la Raccomandazione n. R (88)12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara;

Richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988);

Determinati tuttavia a proseguire ed a rafforzare la loro cooperazione in vista della riduzione e della successiva eliminazione del "doping" nello sport in base ai valori etici ed ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Finalita' della Convenzione

Le Parti, in vista della riduzione e della successiva eliminazione del "doping" nello sport, si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizione e portata della Convenzione
  1. Ai fini della presente Convenzione:

  1. Per "doping nello sport" si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping;

  2. Per "classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di

    doping" si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso,

    le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle

    Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano

    su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtu' dell'articolo 11.1b;

  3. Per sportivi" si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attivita' sportive organizzate.

    Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non e' stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtu' dell'articolo 11.1b) sara' applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione.

Articolo 3 - Coordinamento a livello interno
  1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.

  2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'Art.7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.

Articolo 4 - Misure destinate a limitare la disponibilita' e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati
  1. Le parti adottano a seconda dei casi una legislazione, regolamenti o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilita' (ivi incluse misure volte a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) nonche' l'utilizzazione nello sport di agenti e di metodi di doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti.

  2. A tal fine le Parti o se del caso, le organizzazioni non governative competenti condizioneranno la concessione di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva da parte di queste ultime, delle regolamentazioni anti-doping.

  3. Inoltre le Parti:

  1. aiutano le loro organizzazioni sportive per quanto riguarda il finanziamento e dei controlli e delle analisi anti-doping sia mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi diretti sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni;

  2. adottano misure appropriate affinche' venga negata la concessione a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro di una infrazione alla regolamentazione anti-doping nello sport, per tutta la durata della sospensione.

  3. Incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli anti-doping richiesti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, sia...

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