n. 216 SENTENZA 25 ottobre - 26 novembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Tribunale ordinario di Pistoia, nel procedimento penale a carico di F. P. e A. V., con ordinanza dell'11 luglio 2017, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 luglio 2017, il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), il quale stabilisce che «[s]ono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485;

  1. 486;

  2. 594;

  3. 627;

  4. 647». Il rimettente - premesso di dover decidere nell'ambito di un giudizio penale nei confronti di due imputati chiamati a rispondere dei reati di ingiuria e minaccia previsti, rispettivamente, dagli artt. 594 e 612 del codice penale, e osservato che la norma censurata prevede la depenalizzazione solo del primo - assume che la disposizione censurata contrasterebbe, in primo luogo, con il principio di eguaglianza, disciplinando in modo diverso due situazioni omogenee e, in secondo luogo, con gli artt. 25 e 70 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega in minus, in quanto: a) essa ha abrogato solo il reato di ingiuria e non quello di minaccia, per entrambi i quali e' prevista la sola sanzione pecuniaria, sebbene la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), all'art. 2, comma 2, lettera a), preveda, tra i criteri direttivi, quello di «trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» (ad eccezione di quelli relativi alle materie elencate dalla stessa legge, tra le quali non rientrano le fattispecie in esame);

  5. «[s]olo il legislatore (Parlamento) puo' decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflattive per i reati puniti solo con pena pecuniaria cio' doveva essere per tutti, non per alcuni si' e per altri no come nel caso in specie»;

  6. in relazione al reato di minaccia non e' stata neppure prevista la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione pecuniaria, secondo quanto stabilito dall'ulteriore criterio di delega indicato dall'art. 2, comma 2, lettera g), della legge n. 67 del 2014. Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che, in caso di accoglimento di esse, gli imputati potrebbero beneficiare degli effetti...

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