Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio - Soggetto che, pur non avendo assunto la qualita' di parte, e' diretto destinatario degli effetti della emananda decisione - Ammissibilita'. Intervento in giudizio - Soggetti che sono parti convenute in altri giudizi nel corso dei quali e' stata sollevata questio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, promossi con ordinanze del 18 novembre e del 27 dicembre 2005 dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria e H.S.B.C. Bank p.l.c., stessa Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed altre, iscritte al n. 1 e al n. 53 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 2 e 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, H.S.B.C. Bank p.l.c., Cassa di risparmio di Savona s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banca Toscana s.p.a., Banca popolare italiana Societa' Cooperativa, Bipop Carire s.p.a., Credito siciliano s.p.a., Commerzbank AG, Unicredit Banca d'Impresa s.p.a. e Unicredito Italiano s.p.a., nonche' gli atti di intervento di Parmalat s.p.a., Sanpaolo-IMI s.p.a., UBS Limited e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 4 aprile 2006 i Giudici relatori Romano Vaccarella e Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Giuseppe de' Vergottini, Alberto Maffei Alberti, Umberto Trancanella e Giuseppe Lombardi per Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria e per Parmalat s.p.a., Andrea Pisaneschi, Enrico Castellani e Marcello Clarich per H.S.B.C. Bank p.l.c., Giorgio Villani per Cassa di risparmio di Savona s.p.a., Lorenzo Stanghellini e Duccio Zanchi per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Lorenzo Stanghellini per Banca Toscana s.p.a., Piero Schlesinger e Francesco Carbonetti per Bipop Carire s.p.a., Natalino Irti e Andrea Mora per Credito siciliano s.p.a., Francesco Cerasi per la Commerzbank AG, Cristiana Maccagno Benessia e Mario Sanino per la Sanpaolo-IMI s.p.a., Piero Schlesinger e Andrea Mora per la UBS Limited e l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale ordinario di Parma, con ordinanza del 18 novembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, e dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71, nella parte in cui stabilisce che le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), possono essere proposte anche in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria.

    1.1. - L'ordinanza di rimessione premette che la Parmalat s.p.a., in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, adiva il Tribunale ordinario di Parma, esponendo che la societa', con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2003, era stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 e del d.lgs. n. 270 del 1999; e che il medesimo Tribunale, con sentenza del 27 dicembre 2003, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della societa' attrice, con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria s.p.a. ed a quasi tutte le altre societa' riconducibili alla famiglia Tanzi - comprese quelle operanti nel settore turistico -, alla holding Coloniale s.p.a. e ad una trentina di concessionarie di distribuzione di prodotti Parmalat.

    L'istante deduceva che il "gruppo" Parmalat aveva intrattenuto un rapporto continuativo con H.S.B.C. Bank p.l.c. (infra: HSBC), la quale aveva prestato in suo favore un'ampia gamma di servizi bancari e finanziari, e chiedeva che il Tribunale dichiarasse inefficaci, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), le rimesse in conto corrente (per l'importo di euro 542.714,84), i pagamenti a titolo di interessi e commissioni effettuati mediante addebito sul predetto conto (per un importo di euro 90.753,91), i pagamenti a titolo di rimborso per capitale ed interessi dei finanziamenti (per l'importo di euro 1.653.109,04) eseguiti in favore della convenuta nel cosiddetto "periodo sospetto".

    HSBC, nel costituirsi davanti al giudice a quo, deduceva l'infondatezza della domanda, sostenendo che un'interpretazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2003 conforme agli artt. 3 e 41 Cost. comporta che l'azione revocatoria sia proponibile soltanto nella fase di cessione dei beni aziendali, che, eventualmente, si apre nel caso di insuccesso della fase di risanamento. In linea gradata, la convenuta eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2003, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

    L'ordinanza di rimessione precisa, inoltre, che HSBC chiedeva che tutte le norme contenute nel decreto-legge n. 347 del 2003, o almeno il solo art. 6, fossero dichiarate incompatibili con gli artt. 87 e 88, terzo comma, o con gli artt. 3, 10 e 82 del Trattato CE.

    1.1.1. - Quanto alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, il rimettente afferma che questa e' insita "nella proposizione dell'azione revocatoria" fallimentare anche "in presenza di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione", ammissibile proprio in virtu' della norma impugnata.

    1.1.2. - Relativamente alla non manifesta infondatezza, il Tribunale deduce che, allo scopo di accertare l'eventuale violazione del principio di eguaglianza, il quale impedisce di realizzare una diversita' di trattamento tra soggetti che versano in situazioni identiche o affini, occorre individuare gli interessi sottesi alle norme poste in comparazione: una differente tutela di interessi omogenei rispetto a quelli oggetto di un'altra disposizione, in mancanza di una esigenza giustificatrice della diversita' delle discipline, vulnera l'art. 3 Cost., cosi' come nel caso in cui gli interessi sottesi alle disposizioni in comparazione non siano omogenei e, tuttavia, per le due fattispecie sia posta una identica disciplina, che non tenga conto della diversita' delle situazioni.

    Secondo il rimettente, nella fattispecie in esame devono essere messi in comparazione gli artt. 6 e 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003 (che riguardano la procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta "accelerata", introdotta da detto decreto-legge) e gli artt. 49 e 78 del d.lgs. n. 270 del 1999 (che disciplina la procedura di amministrazione straordinaria "ordinaria").

    Le procedure, come risulta dall'art. 1 del decreto-legge n. 347 del 2003 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 270 del 1999, si differenziano per quanto attiene alle "fasi di ingresso" ed ai requisiti dimensionali concernenti il numero dei dipendenti e l'entita' dei debiti, elementi la cui diversita' non e' sufficiente a far ritenere ragionevole la diversita' delle discipline in comparazione.

    Infatti, nei casi in cui e' applicabile il decreto-legge n. 347 del 2003 lo e' anche il d.lgs. n. 270 del 1999 e la scelta tra le due discipline e' attribuita all'imprenditore insolvente, in quanto detto decreto-legge riserva a quest'ultimo l'iniziativa per l'apertura della procedura, nell'intento di salvaguardare e perseguire con immediatezza quello stesso programma di ristrutturazione economica e finanziaria al quale il d.lgs. n. 270 del 1999 da' ingresso soltanto all'esito della fase di valutazione dell'esistenza di "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attivita' imprenditoriali".

    La circostanza che il decreto-legge n. 347 del 2003 richiami il d.lgs. n. 270 del 1999 rende palese che il primo ha soltanto stabilito un'opzione ulteriore per l'imprenditore insolvente, il cui mancato esercizio non ne preclude l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria, mirando il decreto-legge a realizzare, sia pure attraverso una differente modalita', l'identica finalita' della "ristrutturazione economica e finanziaria prevista e disciplinata dall'art. 27, comma 2, lettera b)" (art. 1 del decreto-legge citato). In altri termini, le innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 347 del 2003 tendono a garantire una maggiore celerita' alla fase di ammissione dell'impresa alla procedura, senza alterarne i caratteri, comuni a quelli della procedura disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, il quale detta la disciplina generale di riferimento, cui e' fatto rinvio.

    1.1.3. - Secondo il rimettente, in entrambe le...

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