DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 119 - Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza

Coming into Force08 Maggio 2004
Enactment Date03 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/07/004G0152/CONSOLIDATED/20040706
Published date07 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.106 del 07-05-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonche' a tutela della posizione dei creditori;

Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Programmi per le imprese del gruppo

  1. All'articolo 3 del decreto-legge, 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonche' a tutela della posizione dei creditori;

Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 (Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo)

((1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: "decreto-legge n. 347", sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole: "svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 e" sono soppresse;

  2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa";

  3. il comma 2 e' abrogato:

  4. al comma 3, le parole: "Il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario", e le parole: "al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1";

  5. dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

    "3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3")).

Art 2.

Programma di ristrutturazione

  1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo" sono inserite le seguenti: ", considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria";

  2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    "2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.";

  3. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.".

Art 2.

Programma di ristrutturazione

  1. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al comma 1, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "quindici"; le parole: "sentito il commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili";

00a) al comma 1-bis, le parole: "Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,")) ;

  1. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo" sono inserite le seguenti: ", considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria";

  2. dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

    "2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270";

    b-bis) al comma 4, le parole: "su richiesta del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il commissario";

  3. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione...

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