Legge regionale n. 23/2002, Art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale

della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, recante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto in particolare l'Art. 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche;

Visto altresi' il comma 49 del medesimo Art. 6, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale determinare criteri e modalita' per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale e' stato approvato il regolamento «Legge regionale n. 23/2002, Art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329»;

Ritenuto opportuno provvedere alla sostituzione della scheda tecnica allegata al suddetto regolamento per meglio rispondere alle esigenze di razionalizzazione degli interventi agevolativi nei settori di competenza;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3231 di data 12 dicembre 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al Regolamento concernente «legge regionale n. 23/2002, Art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 dicembre 2005

ILLY

Legge regionale n. 23/2002, Art. 6, comma 49 «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla

legge 28/11/1965, n. 1329».

Art. 1. Sostituzione della scheda tecnica allegata al decreto del decreto del

Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

  1. La scheda tecnica allegata al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. e sostituita dalla seguente

    AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING

    DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE Riferimenti normativi:

    Legge 28 novembre 1965, n. 1329.

    Legge 19 dicembre 1983, n. 696, Art. 3.

    Legge 16 febbraio 1987, n. 44.

    Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 febbraio 1973.

    Decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1987.

    Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

    Legge 17 maggio 1999, n. 144, Art. 15.

    Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L10 del 13 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L63 del 28 febbraio 2004.

    Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea L1 del 3 gennaio 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Soggetti beneficiari.

    Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.

    Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attivita' economiche (classificazione ATECO 2002):

    siderurgia (13.101, 13.202, 27.l03, 27.22.14, 27.22.25);

    costruzioni navali (35.11.16, 35.11.37);

    pesca (05.01);

    trasporto (60, 61, 62).

    (1) «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

    (2) «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese).

    (3) «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)» (tutta la classe). Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i colla considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu', larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastrodestinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

    (4) «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria).

    (5) Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili

    (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

    (6) «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a:

    costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;

    costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);

    costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;

    costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

    (7) «Cantieri di...

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