Le disponibilita' attribuite al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono essere utilizzate per le operazioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI