LEGGE 16 febbraio 1987, n. 44 - Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295

Coming into Force12 Marzo 1987
Published date25 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/25/087U0044/ORIGINAL
Enactment Date16 Febbraio 1987
Official Gazette PublicationGU n.46 del 25-02-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le disponibilita' attribuite al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono essere utilizzate per le operazioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

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