LEGGE 19 dicembre 1983, n. 696 - Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Coming into Force22 Dicembre 1983
Published date21 Dicembre 1983
Enactment Date19 Dicembre 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/12/21/083U0696/CONSOLIDATED/20120626
Official Gazette PublicationGU n.348 del 21-12-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici e' concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera D), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo e' concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed e' successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo e' erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo...

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