Sentenza nº 175 da Constitutional Court (Italy), 13 Giugno 2014
Relatore | Mario Rosario Morelli |
Data di Resoluzione | 13 Giugno 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 175
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 8, commi 3 e 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), e dellart. 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale è stato introdotto il comma 2-bis dellart. 8 della legge n. 183 del 2011, promossi dalla Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste e dalla Provincia autonoma di Trento (due ricorsi), con ricorsi notificati l11-16 e il 13 gennaio e il 27 aprile 2012, depositati in cancelleria il 16 e il 18 gennaio ed il 4 maggio 2012 ed iscritti rispettivamente ai nn. 8, 12 e 74 del registro ricorsi 2012.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Luigi Manzi e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle dAosta e lavvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con due distinti ricorsi (rispettivamente iscritti al n. 8 ed al n. 12 del reg. ric. del 2012), la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste e la Provincia autonoma di Trento hanno proposto questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012) e, tra queste, di quelle di cui allart. 8, commi 3 e 4.
Il censurato comma 3 stabilisce che «Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica a decorrere dallanno 2013 gli enti territoriali riducono lentità del debito pubblico», rinviando ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la definizione delle modalità di attuazione del principio di riduzione del debito da parte dei predetti enti e, segnatamente, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno lobbligo di procedere alla riduzione del debito e la percentuale annua di riduzione del debito, ritenendosi equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dellart. 6 (che reca la disciplina sulla dismissione degli immobili pubblici).
Il successivo comma 4, anchesso impugnato, prevede che, nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal citato comma 3, si applichino i meccanismi sanzionatori di cui allart. 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che pongono limiti di spesa e di assunzione di personale a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Le questioni sono proposte nelleventualità che le disposizioni oggetto di impugnazione si ritengano applicabili alle ricorrenti, sebbene esse, in quanto enti territoriali ad autonomia speciale, come tali non risultino menzionate dalle disposizioni medesime.
1.1.− Il comma 3 dellart. 8 della legge n. 183 del 2011 è stato denunciato dalla Regione autonoma Valle dAosta per contrasto con gli artt. 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta), con lart. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dellordinamento finanziario della Regione Valle dAosta), con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, con lart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.
In primo luogo, la norma censurata inciderebbe su un ambito materiale riguardante la finanza regionale e locale, con lulteriore precisazione che, a mente dellart. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle dAosta), lordinamento finanziario valdostano potrebbe essere modificato «solo con il procedimento di cui allart. 48-bis del medesimo statuto speciale», come ribadito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 133 del 2010, e non unilateralmente come, secondo la ricorrente, illegittimamente disposto dalla norma impugnata.
Inoltre, lo stesso comma 3 contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con lart. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, traducendosi «nella lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Valle in materia finanziaria». Ciò in quanto la disciplina statale rinvia ad un decreto ministeriale la regolamentazione, dettagliata, della percentuale annua di riduzione del debito pubblico, nonché delle modalità con le quali tale obiettivo deve essere raggiunto, così da esorbitare dal compito di formulare i soli principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Né potrebbe ritenersi rispettato il principio di leale collaborazione per il solo fatto che la norma prevede che sia «sentita la Conferenza unificata», ciò configurandosi come un mero parere e, dunque, in violazione del principio per cui il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali deve essere retto da un accordo.
Ed ancora, laver rimesso lattuazione del principio di riduzione dellindebitamento ad un decreto ministeriale «di natura non regolamentare», lederebbe pure lart. 118 Cost., dovendo lattrazione in sussidiarietà delle funzioni regionali da parte dello Stato rispettare i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed essere oggetto di «accordo stipulato con la Regione interessata».
Quanto allimpugnazione del comma 4 del medesimo art. 8, premesso che esso richiama lapplicazione nei confronti degli enti territoriali inadempienti delle sanzioni previste dallart. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, la Regione rammenta di aver già proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, di detto art. 7 (reg. ric. n. 157 del 2011), sicché, «stante il perdurante interesse regionale in ordine alla suddetta impugnativa, con il presente ricorso la Regione impugna lart. 8, comma 4, della 1. n. 183 del 2011, alla luce dei motivi e sotto tutti i profili già fatti valere con riferimento al d.lgs. n. 149 del 2011».
1.2. Con la sua impugnazione, la Provincia autonoma di Trento sostiene che, mentre il primo periodo del comma 3 impugnato conterrebbe un principio fondamentale riconducibile alla logica dellequilibrio della finanza pubblica, non altrettanto sarebbe da ritenersi per il secondo periodo dello stesso comma, che qualifica come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dellart. 8 della legge n. 183 del 2011, le quali, invece, tali non sarebbero, giacché «fissano limiti precisi e rigidi alla possibilità di indebitamento degli enti locali e delle regioni, limiti che non sono suscettibili di autonomo ulteriore svolgimento da parte delle regioni», peraltro privi dei caratteri della transitorietà o temporaneità «che in alcuni casi ha costituito una giustificazione per limiti precisi, in vista del conseguimento di un risultato costituzionalmente necessario». Sicché, sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e del pari lesivo dellart. 117, terzo comma, Cost. sarebbe il terzo periodo del comma 3, che, affidando ad un decreto ministeriale «il compito di dettare le norme di dettaglio attuative», non potrebbe «essere considerato un principio fondamentale».
Dalla evidenziata illegittimità del comma 3, secondo e terzo periodo, conseguirebbe anche lillegittimità del successivo comma 4 sempre per violazione dellart. 117, terzo comma, Cost., giacché non potrebbero essere stabilite sanzioni per la violazione di norme di dettaglio, ma solo per quella di principi fondamentali.
La ricorrente deduce, altresì, la lesione dellart. 74 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)...
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Sentenza Nº 43238 della Corte Suprema di Cassazione, 15-11-2022
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