Sentenza nº 134 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2013
Relatore | Gaetano Silvestri |
Data di Resoluzione | 07 Giugno 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 134
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellarticolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con ordinanze del 17 e 15 febbraio 2012, rispettivamente iscritte ai numeri 110 e 115 del registro ordinanze 2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 23 e 24, prima serie speciale, dellanno 2012.
Visti gli atti di costituzione di Enel Rete Gas S.p.a., anche in qualità di incorporante di 2iGas Infrastruttura Italiana Gas s.r.l., nonché gli atti di intervento dellAssociazione Nazionale Industriali Gas (ANIGAS) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 23 aprile 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Federico Sorrentino per ANIGAS, Giuseppe Franco Ferrari per Enel Rete Gas S.p.a., quale incorporante di 2iGas Infrastruttura Italiana Gas s.r.l., Giuseppe De Vergottini per Enel Rete Gas S.p.a. e lavvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
Con ordinanza del 17 febbraio 2012 (reg. ord. n. 110 del 2012), il Tribunale amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, ha sollevato, in riferimento allarticolo 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), nella parte in cui prevede che, a far data dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (29 giugno 2011), le gare per laffidamento del servizio di distribuzione di gas naturale sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui allart. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e equità sociale), convertito in legge, con modificazioni, dallart. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222.
1.1. Dinanzi al rimettente pende il giudizio introdotto da 2iGas Infrastruttura Italiana Gas s.r.l. nei confronti del Comune di Pregnana Milanese, avente ad oggetto lannullamento del bando di gara della procedura di affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, nel territorio del predetto Comune, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea in data 2 luglio 2011 e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 4 luglio 2011, nonché degli altri atti o provvedimenti preordinati, consequenziali o comunque connessi.
Il TAR riferisce che la società ricorrente, allo stato concessionaria del servizio in virtù di un risalente affidamento disposto senza gara, ha anche formulato domanda di risarcimento danni.
Secondo la stessa ricorrente, lAmministrazione comunale non avrebbe potuto indire la gara in quanto, ai sensi dellart. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, non si può procedere a gara nel settore della distribuzione del gas fino a quando non siano divenuti operativi gli ambiti territoriali di cui allart. 46-bis, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007.
Il giudizio principale, precisa il TAR, verte quindi unicamente sulla violazione della norma citata da parte dellAmministrazione comunale resistente.
1.2. Il giudice a quo svolge un lunga premessa per ricostruire il quadro normativo al cui interno si colloca la disposizione indicata, evidenziando come a tuttoggi la normativa di base per laffidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sia contenuta negli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), che prevedono lobbligo di procedere a gara ed i termini entro i quali porre in essere tale attività, anche nellambito del regime di transizione riguardante le concessioni in vigore. I termini per ladeguamento del sistema ai principi fissati con il d.lgs. n. 164 del 2000 sono stati più volte prorogati, sicché solo a partire dal 31 dicembre 2010 il servizio di distribuzione di gas naturale avrebbe dovuto essere affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, salva lipotesi contemplata nel comma 9 del medesimo art. 15 (peraltro estranea alla fattispecie in esame).
Il rimettente prosegue richiamando lart. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, che consente lo svolgimento delle gare a livello sovracomunale, con riguardo ad ambiti territoriali minimi riferiti a bacini ottimali di utenza, selezionati in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi. La citata disposizione ha infatti previsto lemanazione, entro un anno dallentrata in vigore della relativa legge di conversione, di decreti interministeriali aventi ad oggetto sia la fissazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte, sia lindividuazione degli ambiti territoriali minimi. Si è ritenuto pertanto che, fino allapprovazione della normativa secondaria sopra indicata, rimanesse integra la potestà dei Comuni di bandire la gara limitatamente al proprio territorio (TAR per lUmbria, sentenza 13 gennaio 2011, n. 1), e che «il ricorso allambito territoriale minimo» fosse meramente facoltativo (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 gennaio 2011, n. 2).
Il rimettente prosegue evidenziando che la definizione degli ambiti territoriali è avvenuta soltanto con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale 19 gennaio 2011 (Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale), entrato in vigore il 1° aprile 2011, mentre con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale 18 ottobre 2011, recante «Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale», successivo allindizione della gara oggetto di impugnazione, è stata completata la procedura attraverso laggregazione dei Comuni per ambito territoriale.
Con lart. 3, comma 3, del d.m. 19 gennaio 2011 è stato previsto il divieto, per i Comuni, di indire gare individuali a partire dal 1° aprile 2011. Secondo il rimettente la citata disposizione sarebbe palesemente illegittima, nella parte in cui ha reso obbligatorio laffidamento del servizio sulla base dei bacini ottimali, con previsione della sospensione delle gare in corso, posto che tali effetti sarebbero esclusi dal «combinato disposto dellart. 46-bis da un lato, e degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 dallaltro». In ogni caso, poi, la disposizione regolamentare risulterebbe ininfluente nel giudizio a quo, in quanto «interamente superata» dallart. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011, entrato in vigore il 29 giugno 2011, il quale prevede che, a decorrere da tale data, gli enti locali effettuano le gare per laffidamento del servizio di distribuzione di gas naturale unicamente sulla base degli ambiti territoriali di cui allart. 46-bis, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007.
1.3. Il TAR motiva la rilevanza della questione evidenziando, innanzitutto, che lart. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011 è sicuramente applicabile, ratione temporis, alla procedura oggetto di impugnativa nel giudizio principale, e che da tale applicazione deriverebbe laccoglimento del ricorso e lannullamento degli atti di gara.
In secondo luogo, la predetta norma non contrasta con il principio comunitario di libertà di concorrenza e con le libertà fondamentali garantite dal Trattato per lUnione europea sulla circolazione di lavoratori, servizi e capitali, come eccepito dalla parte resistente.
Osserva in proposito il giudice a quo che «una temporanea compressione nellaccesso al mercato, indotta da scelte legislative giustificate da circostanze oggettive, quali la necessità di rispettare i principi che sono parte dellordinamento giuridico comunitario, è già stata ritenuta compatibile con il diritto dellUnione proprio nel settore della distribuzione del gas naturale» (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2008, in causa C-347/06).
Del resto, la stessa direttiva 2009/73/CE (Direttiva 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE) persegue lobiettivo di garantire maggiore efficienza e più elevati livelli di servizio (primo considerando), incidendo sugli obblighi relativi al pubblico servizio e sulla tutela del consumatore (art. 3).
Il segnalato profilo di contrasto con i principi del diritto dellUnione europea sarebbe semmai riscontrabile nei termini indicati dallAllegato 1 al d.m. n. 226 del 2011, che sono tali da consentire il congelamento delle gare fino a 49 mesi in alcune Province, ma sicuramente non è ascrivibile all...
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