SENTENZA Nº 201701213 di TAR Lombardia - Milano, 17-01-2017

Presiding JudgeMOSCONI MARIO
Date17 Gennaio 2017
Published date30 Maggio 2017
Judgement Number201701213
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano (Italia)
Pubblicato il 30/05/2017

N. 01213/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01507/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2014, proposto da:
CPL Distribuzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Todarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Velasca, 4;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, Ministero per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;

nei confronti di

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Conferenza Unificata Stato – Città e Autonomie locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel giudizio in riassunzione;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Assogas – Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel giudizio in riassunzione;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (pubbl. in G.U. 31 marzo 2011, n. 74);

-ove occorrer possa, quale atto presupposto, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 2 aprile 2008 ARG/gas 9/08, recante “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di proposte per l'individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e disposizioni integrative per la formazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione n. 225/07”;

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, del documento di consultazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 3 giugno 2008 (DCO 15/08), recante “Ipotesi per la formulazione di proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza”;

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, del documento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il 30 gennaio 2009, recante “Considerazioni finali in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 gennaio 2012:

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale nel settore della distribuzione del gas naturale” (pubbl. in G.U. 28 ottobre 2011, n. 252 – s.o. n. 225);

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, del verbale della seduta della Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio riassunto innanzi a questo Tribunale del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 25 maggio 2011, CPL Distribuzione s.r.l. (di seguito anche: la società) ha impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas”, insieme agli atti ad esso antecedenti specificati in epigrafe.

Con il suddetto decreto, il Ministero ha determinato gli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in esecuzione del disposto dell’articolo 46-bis del decreto legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007.

La ricorrente ha inoltre gravato “ove occorrer possa”, quali atti presupposti: la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/gas 9/08 del 4 febbraio 2008, recante “Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di proposte per l'individuazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e disposizioni integrative per la formazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione n. 225/07”; il documento di consultazione dell’Autorità DCO 15/08 del 3 giugno 2008; il documento trasmesso dall’Autorità al Ministero dello sviluppo economico, recante “Considerazioni finali in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza”: atto, questo, di contenuto non noto alla ricorrente al momento della proposizione del ricorso.

Secondo la prospettazione della società, il decreto ministeriale sarebbe illegittimo, perché si sarebbe limitato, in realtà, a indicare unicamente il numero degli ATEM, senza perimetrarli, e perché l’individuazione soltanto di 177 ambiti non risponderebbe ai criteri di efficienza e specificità territoriale previsti dal legislatore e darebbe luogo a ingiustificate e sproporzionate barriere all’accesso al mercato, eliminando le piccole e medie imprese di distribuzione del gas, senza realizzare effettivamente i benefici per l’utenza che il provvedimento afferma di perseguire.

2. Si è costituita in giudizio, per le Amministrazioni evocate, l’Avvocatura dello Stato.

3. Con atto depositato in data 17 giugno 2011, ha proposto intervento ad adiuvandum l’Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Collaterali – ASSOGAS.

4. Con motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2012, la ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”, che ha tracciato il perimetro dei 177 ATEM...

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