Sentenza nº 387 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2007

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione23 Novembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 387

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco†††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Francesco††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano†††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies ter, commi 27, 28, 29 e 30, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchÈ la funzionalit‡ dellíAmministrazione dellíinterno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte ed Umbria, notificati il 27 ed il 28 aprile 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 5 maggio 2006 ed iscritti ai numeri da 58 a 63 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Leopoldo Di Bonito per la Regione Lazio, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Liguria, Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Giovanni Tarantini per la Regione Umbria e líavvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato il 27 aprile 2006 e depositato il successivo 3 maggio (reg. ric. n. 58 del 2006), questioni di legittimit‡ costituzionale degli artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonchÈ la funzionalit‡ dellíAmministrazione dellíinterno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

    1.1. ñ Preliminarmente, la Regione Toscana sottolinea come le norme impugnate siano state inserite nel decreto-legge n. 272 del 2005 solo in sede di conversione ad opera della legge n. 49 del 2006, senza essere state ´sottoposte allíesame della Conferenza Stato-Regioni per líespressione del parere di competenzaª. La ricorrente, muovendo dalla premessa che si versi in materie di competenza regionale ñ segnatamente ´tutela della saluteª e ´organizzazione del servizio sanitario regionaleª ñ ritiene che fosse obbligatorio acquisire il suddetto parere ai sensi dellíart. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt‡ ed autonomie locali).

    La difesa regionale sottolinea líimportanza del parere della Conferenza con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dallíart. 4-quinquiesdecies, ove sono fissati i ´livelli essenziali relativi alla libert‡ di scelta dellíutente e ai requisiti per líautorizzazione delle strutture privateª; tale previsione avrebbe dovuto essere preceduta dallíintesa con le Regioni, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 2003.

    Da quanto detto deriverebbe la violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost., ´anche in riferimento allíart. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997, sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioniª.

    1.2. ñ La Regione procede, quindi, ad illustrare i motivi di censura dellíart. 4-quaterdecies, il quale stabilisce che ´1. Líarticolo 113 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Ë sostituito dal seguente:

    ìArt. 113. - (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano líattivit‡ di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

    1. le attivit‡ di prevenzione e di intervento contro líuso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parit‡ dei servizi pubblici per líassistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

    2. i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivit‡ di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui allíarticolo 116;

    3. la disciplina dellíaccreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui allíarticolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parit‡ di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

    4. ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra líaltro, le seguenti funzioni:

    1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

    2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

    3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

    4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libert‡ di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

    5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzioneîª.

    A parere della ricorrente la norma richiamata si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. ´anche in relazioneª allíart. 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In particolare, la difesa regionale osserva che il citato art. 4-quaterdecies, ´nel disporre un regime di parit‡ fra strutture pubbliche e private, affida alle strutture private tutti i compiti che, in base alle previgenti disposizioni in materia erano, viceversa, riservate alle strutture del servizio pubblicoª. Sarebbe in tal modo sancito ´líingresso diretto nelle strutture private, non solo autorizzate ma anche accreditateª, le quali, ´senza alcun filtro di medici o di strutture del Servizio sanitario nazionale, vengono abilitate a fare sia la diagnosi sia la programmazione riabilitativa sia líesecuzione dei programmi dei soggetti che ad essi si rivolganoª.

    Gli artt. 117 e 118 Cost. sarebbero violati in quanto la norma impugnata comprimerebbe ´la funzione normativa e di programmazione delle attivit‡ di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenzeª, di competenza delle Regioni. Inoltre, su queste ultime graverebbe ´la spesa per le prestazioni decise dalle stesse strutture private che riceveranno poi il corrispettivo per le prestazioni erogateª, con conseguente violazione dellíart. 119 Cost.

    1.3. ñ Líart. 4-quinquiesdecies Ë impugnato, invece, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., oltre che del principio di leale collaborazione, come gi‡ detto al punto 1.1.

    La norma censurata stabilisce che ´1. Líarticolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, Ë sostituito dal seguente:

    ìArt. 116. - (Livelli essenziali relativi alla libert‡ di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi...

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