N. 340 SENTENZA 16 - 30 dicembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi dalle Regioni Piemonte,

Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con ricorsi notificati il 16-17 e il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 e il 24 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 68, 69, 70 e 74 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo;

Uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione Piemonte,

Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Luigi Manzi e Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione Piemonte, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 15 ottobre 2008, depositato il 22 ottobre 2008 (r.r. n. 68 del 2008), ha impugnato, tra gli altri, l'art. 58, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), lamentando la lesione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, della Costituzione.

1.1. - Dopo aver riportato il contenuto della disposizione censurata, la ricorrente espone che i primi due commi della stessa violano la competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di governo del territorio, di cui all'art. 117, terzo comma,

Cost. Infatti, essi consentono ai comuni di operare scelte di pianificazione in materia urbanistica, anche in contrasto con le disposizioni contenute nei piani territoriali delle regioni e delle province, senza alcuna possibilita' reale di valutazione od opposizione da parte della regione stessa. Le disposizioni censurate addirittura prevedono la possibilita' di disporre modifiche agli strumenti urbanistici nelle zone agricole e per volumetrie praticamente illimitate, in contrasto con la sopra menzionata pianificazione. Tale possibilita' non sarebbe contemperata dalla verifica di conformita' di cui all'ultimo periodo del comma 2 della norma, in considerazione della genericita' di detta procedura, in relazione all'ente od organo eventualmente competente ed all'estrema brevita' del termine perentorio di trenta giorni, il quale sembrerebbe configurare una sorta di silenzio-assenso. Pertanto, secondo la ricorrente, con le disposizioni impugnate il legislatore avrebbe definito una regolamentazione autoapplicativa che comprime la sfera costituzionale di autonomia delle regioni e viola le regole di riparto di cui all'art. 117 Cost.

La ricorrente lamenta, altresi', il contrasto con l'art. 118

Cost., in quanto la disposizione impugnata attribuisce direttamente l'esercizio di funzioni amministrative ai comuni, laddove tali funzioni dovrebbero essere conferite con legge regionale, trattandosi di disciplina di dettaglio in materia riservata alla competenza concorrente (governo del territorio) e comunque residuale (edilizia e urbanistica) della regione.

1.2. - In data 4 novembre 2008 si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale.

La difesa erariale premette che, mentre prima della riforma costituzionale l'art. 117 Cost., nella versione originaria, assegnava alle regioni una competenza legislativa concorrente in materia urbanistica, la successiva identificazione della materia, con la dizione piu' estesa di governo del territorio, ha posto notevoli problemi interpretativi.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri il ricorso in oggetto si fonda sul presupposto dell'avvenuto superamento da parte dello Stato, con l'introduzione della norma impugnata, dei limiti della competenza legislativa ad esso riservata, circoscritta alla determinazione dei principi fondamentali, trattandosi di materia, qual e' quella del governo del territorio, rientrante nella competenza legislativa concorrente delle regioni. Ad avviso della difesa erariale, la disciplina dettata dal legislatore ordinario deve, invece, ritenersi espressione del potere dello Stato di fissare nuove linee ordinamentali ed organizzative idonee a conferire un'incidenza profonda e stabile sull'assetto del territorio, in corretta applicazione dei principi fondamentali in materia.

  1. - Con ricorso, notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Emilia-Romagna (r.r. n. 69 del 2008), ha impugnato, tra gli altri, l'art. 58, commi 1 e 2, del d.l.

    n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, per asserita violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

    2.1. - Nel riportare il contenuto delle disposizioni sospettate di illegittimita' costituzionale, la ricorrente pone in evidenza che il citato art. 58 prevede, da parte di regioni ed enti locali, la predisposizione di un 'piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari', il quale deve essere presentato con riguardo agli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali degli enti. Ad avviso della Regione, la disciplina di cui al suddetto art. 58 e' di competenza statale per i soli profili civilistici evidenziati dal comma 3 e seguenti. Invece, sarebbe illegittima, in primo luogo, la precisazione di cui al comma 1 dell'art. 58, secondo il quale il piano deve essere approvato 'dall'organo di Governo', anziche' dall'organo competente sulla base delle regole organizzative dell'ente, ed, in particolare, in base allo statuto o alle leggi regionali che statuiscano in materia. Secondo la ricorrente anche l'art. 58, comma 2, risulta illegittimo, laddove stabilisce che 'la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale'. Tale previsione trascenderebbe, infatti, i limiti delle potesta' normative statali concorrenti in materia di coordinamento della finanza pubblica e di governo del territorio, in quanto si tratterebbe di disposizioni di dettaglio e non di principio. La situazione sarebbe analoga a quella decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 2007.

    Ad avviso della ricorrente, e' ugualmente illegittima, per il carattere dettagliato e per violazione dei poteri e doveri di controllo spettanti alle regioni, la disposizione secondo cui 'tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni', ma che 'la verifica di conformita' e' richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente'. Da un lato, sarebbe evidente il carattere dettagliato della suddetta normativa e, dall'altro, trattandosi di vicende che involgono singoli immobili, mancherebbe un interesse unitario atto a giustificare un intervento statale e la sottrazione alla disciplina urbanistica regionale dei casi in cui sia opportuno o meno procedere ad una verifica di conformita'.

    2.2. - In data 10 novembre 2008 si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.

  2. ― Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre 2008, la Regione Veneto (r.r. n. 70 del 2008) ha impugnato, tra gli altri, l'art. 58 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

    3.1. ― Dopo aver riportato il testo della disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale, la ricorrente lamenta la contrarieta' a Costituzione della previsione che attribuisce alla deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio, il carattere di variante allo strumento urbanistico generale, senza necessita' di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di provincia e regione (se non nei casi di varianti relative a terreni agricoli ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente). Le disposizioni normative impugnate possono, ad avviso della ricorrente, essere inquadrate nella materia 'governo del territorio', ricompresa nell'elenco di cui all'art. 117, terzo comma,

    Cost. Trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, 'spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi...

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