Sentenza nº 390 da Constitutional Court (Italy), 23 Novembre 2007

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione23 Novembre 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 390

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per líattuazione dellíart. 68 della Costituzione nonchÈ in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 9 gennaio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di M.U.G. ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dellíanno 2006.

Visto líatto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con líordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 6, commi 2, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per líattuazione dellíart. 68 della Costituzione nonchÈ in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che ñ ove la Camera competente neghi líautorizzazione allíutilizzazione delle intercettazioni ´indiretteª o ´casualiª di conversazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento ñ la relativa documentazione debba essere immediatamente distrutta, e che i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni, acquisiti in violazione del disposto dello stesso art. 6, debbano essere dichiarati inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento; anzichÈ limitarsi a prevedere líinutilizzabilit‡ di detta documentazione nei confronti del solo parlamentare indagato.

    Il rimettente riferisce che, nel procedimento a quo, il pubblico ministero aveva fatto istanza, ai sensi dellíart. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, affinchÈ fosse richiesta alla Camera dei deputati líautorizzazione allíutilizzazione di alcune conversazioni telefoniche, intercettate su utenze in uso a terzi, alle quali aveva preso parte un membro di detta Camera, iscritto nel registro delle notizie di reato per fatti di turbativa díasta aggravata in concorso.

    I difensori del parlamentare si erano opposti alla richiesta, osservando che il citato art. 6 concerneva ñ per espressa previsione del comma 1 ñ le intercettazioni di conversazioni di membri del Parlamento eseguite nel corso di procedimenti ´riguardanti terziª: ipotesi, questa, che non ricorreva nella specie, essendo il parlamentare indagato nel medesimo procedimento. I medesimi difensori avevano quindi prospettato al giudice a quo la seguente alternativa: o ritenere applicabile líart. 4 della legge n. 140 del 2003 (che richiede líautorizzazione preventiva della Camera di appartenenza al fine di eseguire intercettazioni nei confronti di un membro del Parlamento), dichiarando di conseguenza inutilizzabili le conversazioni telefoniche; ovvero sollevare questione di legittimit‡ costituzionale dei citati artt. 4 e 6, nella parte in cui ñ non disciplinando espressamente il caso in esame ñ sembrerebbero consentire allíautorit‡ inquirente di intercettare ´indirettamenteª (ossia tramite utenze in uso a terzi) il parlamentare indagato, rimettendo successivamente allíautorit‡ giudiziaria la scelta se utilizzare le conversazioni intercettate senza alcuna autorizzazione, ovvero se chiedere una autorizzazione ´postumaª, in applicazione analogica dellíart. 6, comma 2. Ad avviso della difesa, anche questa seconda opzione interpretativa sarebbe stata irragionevole e non rispettosa della garanzia prevista dellíart. 68, terzo comma, Cost., il quale fa riferimento alle intercettazioni, ´in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioniª: e, dunque ñ secondo líassunto difensivo ñ anche alle intercettazioni ´indiretteª del parlamentare, eseguite nellíambito del procedimento in cui risulta indagato.

    Il giudice a quo dichiarava manifestamente infondata líeccezione di legittimit‡ costituzionale sollevata dalla difesa, ritenendo che la norma applicabile nel caso di specie fosse proprio líart. 6 della legge n. 140 del 2003, e non líart. 4, che disciplina le intercettazioni su utenze in uso al parlamentare. Di conseguenza, richiedeva líautorizzazione allíutilizzazione delle intercettazioni alla Camera dei deputati, la quale, con delibera assunta nella seduta del 20 dicembre 2005, la negava.

    CiÚ premesso, il rimettente osserva come ñ a fronte del diniego della Camera ñ líart. 6, comma 5, della legge n. 140 del 2003 imporrebbe líimmediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche delle conversazioni cui ha preso parte il parlamentare. Prima di dar corso alla distruzione, il giudice a quo ritiene, tuttavia, di dover sollevare questione di legittimit‡ costituzionale del combinato disposto dei commi 2, 5 e 6 del citato art. 6.

    Al riguardo, il rimettente muove dallíassunto che la disciplina complessiva, risultante dalla norma impugnata, si sarebbe spinta ´ben oltre il raggio di operativit‡ delle guarentigie parlamentari, previste dallíart. 68 Cost.ª. Tali guarentigie atterrebbero, infatti, unicamente alle intercettazioni ´diretteª delle conversazioni dei parlamentari: non potendosi far leva, in contrario, sulla locuzione ´in qualsiasi formaª, impiegata nel terzo comma dello stesso art. 68 Cost., la quale si riferirebbe non gi‡ alle intercettazioni ´indiretteª od ´occasionaliª, ma soltanto alle differenti modalit‡ con le quali la captazione delle conversazioni puÚ avvenire ed ai diversi mezzi di comunicazione intercettati. Occorrerebbe, di conseguenza, stabilire se líestensione della guarentigia, ad opera del legislatore ordinario, anche alle conversazioni e comunicazioni contemplate dallíart. 6 della legge n. 140 del 2003 esponga la disciplina adottata a censure di illegittimit‡ costituzionale.

    A tale interrogativo il rimettente risponde in senso affermativo, assumendo che le previsioni normative censurate risulterebbero lesive, anzitutto, del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sotto lo specifico profilo della parit‡ di trattamento rispetto alla giurisdizione. In rapporto a tale principio ñ il quale si colloca alle origini della formazione dello Stato di diritto ñ il sistema delle immunit‡ e delle prerogative dei membri del Parlamento potrebbe, difatti, venire in rilievo solo come eccezione e valere unicamente per i casi espressamente considerati, in quanto ritenuti dal Costituente idonei ad interferire sulla libera esplicazione della funzione parlamentare.

    Líesigenza di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o condizionamenti, tuttavia, non giustificherebbe affatto la distruzione della documentazione delle intercettazioni ´indiretteª od ´occasionaliª, prevista dal comma 5 dellíart. 6 della legge n. 140 del 2003. Detta distruzione ñ come pure líinutilizzabilit‡ dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto dellíart. 6 della legge n. 140 del 2003, prevista dal comma 6 del medesimo articolo ñ non avrebbe, infatti, nulla ´a che vedereª con la libera esplicazione delle funzioni parlamentari: discutendosi, da un lato, di intercettazioni eseguite su utenze o presso luoghi non in uso a membri del Parlamento; e, dallíaltro lato, di conversazioni la cui utilizzabilit‡ processuale nei confronti del parlamentare risulta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera di appartenenza. La prevista distruzione della documentazione si spiegherebbe, pertanto, unicamente con líintento di tutelare ´oltre modoª la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare, con ingiustificata subordinazione a questa del principio di eguaglianza.

    La disciplina censurata determinerebbe, in tale ottica, una irragionevole disparit‡ di trattamento fra gli indagati, a seconda che tra i loro ´interlocutori occasionaliª vi sia stato o meno un membro del Parlamento (sia esso, o no, indagato per lo stesso reato). Infatti ñ in caso di diniego dellíautorizzazione, da parte della Camera di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
20 temas prácticos
  • n. 1 SENTENZA 4 dicembre 2012- 15 gennaio 2013 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 23 Gennaio 2013
    • 4 Dicembre 2012
    ...per il parlamentare, invece, nella sola salvaguardia della sua riservatezza, che - come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 - sarebbe ingiustificato differenziare da quella di qualunque altro cittadino, non essendo in tal caso configurabile un pregiudizio per ......
  • Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 15 Gennaio 2013
    • Italia
    • 15 Gennaio 2013
    ...per il parlamentare, invece, nella sola salvaguardia della sua riservatezza, che – come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 – sarebbe ingiustificato differenziare da quella di qualunque altro cittadino, non essendo in tal caso configurabile un pregiudizio per ......
  • Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2019
    • Italia
    • 6 Marzo 2019
    ...qualsiasi forma» delle conversazioni o comunicazioni, poiché tale espressione, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, è stata utilizzata per scongiurare la possibilità che nuove forme di captazione del contenuto di conversazioni diverse da quelle tel......
  • n. 38 SENTENZA 23 gennaio - 6 marzo 2019 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 13 Marzo 2019
    • 6 Marzo 2019
    ...forma» delle conversazioni o comunicazioni, poiche' tale espressione, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, e' stata utilizzata per scongiurare la possibilita' che nuove forme di captazione del contenuto di conversazioni diverse da quelle telefonich......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
8 sentencias
  • Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 15 Gennaio 2013
    • Italia
    • 15 Gennaio 2013
    ...per il parlamentare, invece, nella sola salvaguardia della sua riservatezza, che – come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007 – sarebbe ingiustificato differenziare da quella di qualunque altro cittadino, non essendo in tal caso configurabile un pregiudizio per ......
  • Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 2019
    • Italia
    • 6 Marzo 2019
    ...qualsiasi forma» delle conversazioni o comunicazioni, poiché tale espressione, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, è stata utilizzata per scongiurare la possibilità che nuove forme di captazione del contenuto di conversazioni diverse da quelle tel......
  • Ordinanza nº 275 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2008
    • Italia
    • 11 Luglio 2008
    ...evidenzia come la portata invasiva della delibera parlamentare non risulterebbe attenuata dalla già richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003 «nella parte in cui s......
  • Sentenza nº 113 da Constitutional Court (Italy), 25 Marzo 2010
    • Italia
    • 25 Marzo 2010
    ...opera nell’esercizio di funzioni giurisdizionali. Ciò premesso, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che, in......
  • Richiedi una prova per visualizzare ulteriori risultati
2 artículos doctrinales
  • Corte di Cassazione Penale sez. VI, 22 novembre 2016, n. 49538 (ud. 22 settembre 2016)
    • Italia
    • Rivista penale Numero 1/2017, January 2017
    • 1 Gennaio 2017
    ...infatti, che l’attività in questione consiste in un atto di indagine, per ripetere le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, «volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare», indipendentemente dalla «titolarità o [...] disponibili......
  • Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale
    • Italia
    • Archivio della nuova procedura penale Numero 2-2009, April 2009
    • 1 Aprile 2009
    ...dell’art. 6 della Legge n. 140/2003 occorre prendere le mosse da una domanda incidentale presente nel corpo della fondamentale sentenza n. 390 del 2007 della Corte Costituzionale, vale a dire dal quesito sul se, una volta «escluso... che la disciplina censurata possa considerarsi “costituzi......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT