Sentenza nº 205 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2011

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione13 Luglio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 205

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d) e comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 102 e 106 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (r. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, tra queste, l’art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e 6-quater, prospettando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

    La Regione, individuando in premessa il contenuto delle disposizioni impugnate, evoca in particolare, il comma 6-ter, lettera b), del citato art. 15, che modifica l’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), inserendovi il comma 1-bis, ai sensi del quale: «al fine di consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque anni».

    Richiama altresì la lettera d) del comma 6-ter del medesimo articolo ove si prevede un’ulteriore proroga disponendo, in sostituzione del comma 8 dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che «in attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma l-bis».

    Infine, considera il comma 6-quater dell’art. 15, il quale statuisce che «le disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza».

    Assume la Regione Liguria che la proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, disposta dalle lettere b) e d) del comma 6-ter del citato art. 15, incide nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.

    Tali norme sarebbero, quindi, illegittime per le medesime ragioni già poste a fondamento della sentenza n. 1 del 2008, avente ad oggetto l’impugnativa dell’art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che prorogava di dieci anni le concessioni esistenti. La Corte ha, infatti, dichiarato in tale sentenza la norma «lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio».

    Secondo la ricorrente, le norme in questione lederebbero anche le proprie competenze amministrative (art. 118 Cost.), perché precluderebbero l’esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale).

    La lesione alla titolarità della competenza regionale attribuita dall’art. 117, terzo comma, Cost. emergerebbe anche dalla disposizione del comma 6-quater del medesimo art. 15, perché nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente lo Stato non potrebbe mai adottare norme di dettaglio...

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