n. 88 ORDINANZA 21 marzo - 26 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, nel procedimento vertente tra Edipower spa e il Ministero dello sviluppo economico ed altri, con ordinanza del 29 marzo 2016, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di Edipower spa, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi gli avvocati Federico Novelli per la Edipower spa e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 29 marzo 2016 (reg. ord. n. 92 del 2016), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli «artt. 136, 2, 3 e 42 nonche' 24, 97 e 113 Cost.»;

che tale disposizione, censurata nella formulazione introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge, prevedeva che «[l]e somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato»;

che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere il ricorso promosso da Edipower spa nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle entrate, per la restituzione della somma di 2.168.250,00 euro, oltre interessi;

che tale somma era stata corrisposta dalla ricorrente a titolo di canone aggiuntivo unico quale corrispettivo della proroga decennale delle concessioni di grande derivazione idroelettrica nel territorio della Regione Lombardia, proroga inizialmente disposta dall'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

che, in particolare, la disposizione da ultimo ricordata aveva prorogato di dieci anni, rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della legge, purche' fossero effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti;

che il comma 486 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 aveva previsto che il soggetto titolare della concessione versasse entro il 28 febbraio, per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione;

che tuttavia, ricorda il giudice a quo, con sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, a causa della violazione della competenza...

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