DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'' economica. (10G0101)

TITOLO I
Stabilizzazione finanziaria

Capo I
Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni

  1. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

    TITOLO I
    Stabilizzazione finanziaria

    Capo I
    Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

    Art.2

    Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio

  2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e' disposta La riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario -delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.

    TITOLO I
    Stabilizzazione finanziaria

    Capo I
    Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

    Art. 3

    Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia – riduzioni di spesa

  3. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010: a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali. oltre quelli gia' previsti da norme vigenti, i complessivamente con un risparmio non inferiore a 17 milioni di euro; b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 3 milioni di euro; c) riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. 2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1 sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato. 3. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.

    TITOLO I
    Stabilizzazione finanziaria

    Capo I
    Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione

    Art. 4

    Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche

    Amministrazioni

  4. Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. 2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti: a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalita' con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene; b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini; c) disciplina le modalita' di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalita' di erogazione di pagamenti; d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio; e) disciplina le modalita' di certificazione degli avvenuti pagamenti; stabilisce le modalita' di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento. 3. Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Per le spese attuatine di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

    CAPO II
    RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

    Art. 5

    Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

  5. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione. 2. A decorrere dal l° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per cento. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo. 4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, Io svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. 6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennita' di funzione onnicomprensiva In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quinto dell'indennita' massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali."; b) al comma 8: 1) all'alinea sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza"; 2) e' soppressa la lettera e); c) al comma 10 sono soppresse le parole: "e dei gettoni di presenza"; d) al comma 11, le parole: "dei gettoni di...

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