Titolo di soggiorno
Autore | Angelo Sannelli |
Pagine | 147-226 |
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@1. Il soggiorno dello straniero
Esistono significative eccezioni in presenza delle quali è consentito allo straniero di soggiornare in Italia, pur avendo quest#x201f;ultimo saltato uno o più passaggi dell#x201f;iter procedimentale #x201c;normale#x201d;. Può accadere, ancora, che lo straniero non abbia né visto né timbro di ingresso, e ciò non di meno abbia titolo per omettere un regolare permesso di soggiorno in Italia. E#x201f; quanto accade allorquando: a) presenti domanda di asilo politico o umanitario, ovvero di rifugio politico appena giunto sul suolo statuale; b) abbia presentato nei termini di legge domanda di #x201c;sanatoria#x201d; o di #x201c;emersione#x201d; dal lavoro #x201c;irregolare#x201d; secondo le disposizioni di leggi temporanee ed eccezionali tendenti alla regolarizzazione degli stranieri presenti sul suolo statuale in condizione di clandestinità (art. 1, d.l. 9.9.2002, n. 195, conv. con modificaz. in l. 9.10.2002, n. 222); c) rientri in un programma di protezione sociale per sottrarsi ad una situazione di accertata violenza o di grave sfruttamento di cui è vittima (art. 18 t.u. imm.); d) debba esercitare i propri diritti difensivi come parte processuale (indagato, imputato o persona offesa, parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato alla pena pecuniaria) o restare a disposizione dell#x201f;autorità giudiziaria (ad es. come persona informata sui fatti o testimone), qualora la sua presenza sia ritenuta indispensabile in procedimenti penali in corso per taluno dei reati per cui è previsto l#x201f;arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.) o per taluno dei delitti di cui all#x201f;art. 3, l. 20.2.1958, 75 (art. 11 reg. att. t.u. imm.); Page 148 e) sia stato autorizzato dal tribunale per i minorenni a soggiornare sul territorio dello Stato per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del familiare minorenne (art. 31 t.u. imm.); f) sia stato autorizzato a permanere sul suolo statuale per avere apportato un significativo contributo alla lotta al terrorismo internazionale (art. 2, d.l. 144/2005, convertito con modificazioni in l. 155/2005).
Infatti, esistono delle situazioni di fatto che legittimano di per sé la permanenza dello straniero in Italia, indipendentemente dal fatto che quest#x201f;ultimo abbia il visto di ingresso, sia entrato dai valichi di frontiera appositamente istituiti ed, addirittura, indipendentemente dalla circostanza che abbia richiesto il rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno. Ciò si verifica nelle ipotesi in cui l#x201f;eventuale espulsione o respingimento determinerebbe la sicura esposizione dello straniero a concreti rischi per la sua incolumità ovvero lo costringerebbe ad un forzoso distacco dal suo stretto nucleo familiare211. L#x201f;art. 19 t.u. imm. preserva dall#x201f;espulsione e dal respingimento (e quindi garantisce il soggiorno nel territorio dello Stato) allo straniero che: (a) se il rimpatriato, possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione212; (b) non abbia ancora raggiunto la maggiore età, salvo il diritto a seguire il genitore o l#x201f;affidatario espulso o respinto; Page 149 (c) sia convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana; (d) sia una donna in stato di gravidanza; (e) debba provvedere ai bisogni del figlio nei sei mesi successivi alla nascita.
@2. I titoli di soggiorno riconosciuti
E#x201f; regolare la permanenza dello straniero che sia in possesso di un titolo di soggiorno riconosciuto dall#x201f;ordinamento italiano.
L#x201f;art. 5, 1° e 2° co., t.u. imm., come modificato dall#x201f;art. 5, l. 6.4.2007, n. 46 individua i titoli di cui lo straniero deve essere munito per poter soggiornare nel territorio dello Stato italiano213.
Questa disposizione va poi integrata con l#x201f;art. 10 reg. att. t.u. imm. che prevede il rilascio di altri titoli che, a determinate condizioni, tengono luogo del permesso di soggiorno214.
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Costituiscono validi titoli di soggiorno i seguenti documenti: a) il permesso di soggiorno215; Page 151 b) la carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo); c) il permesso o la carta di soggiorno rilasciati dalla competente autorità di uno Stato membro dell#x201f;Unione Europea; d) altri titoli di soggiorno rilasciati dalla competente autorità di uno Stato membro dell#x201f;Unione Europea equipollenti al permesso di soggiorno od alla carta di soggiorno, nei limiti ed alle condizioni previste da specifici accordi; Page 152 e) la dichiarazione di presenza effettuata presso la polizia di frontiera od il questore per soggiorni inferiori a tre mesi; f) la scheda della domanda di permesso di soggiorno recante la foto dello straniero, per soggiorni anche collettivi non superiori a trenta giorni; g) altre autorizzazioni rilasciate in frontiera per soggiorni di brevissima durata per i membri dell#x201f;equipaggio di una nave in transito per altri Paesi e per i passeggeri croceristi; h) infine, anche il passaporto munito di visto di ingresso (se richiesto) e di timbro di ingresso può costituire un valido titolo di soggiorno per brevi periodi. Ed infatti, allo straniero che supera il valico di frontiera è fatto obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine perentorio di otto giorni lavorativi, pena la sua espulsione. Ed allora, in questo sia pur breve lasso di tempo, il documento di viaggio con la apposizione del timbro di ingresso da parte della polizia di frontiera costituisce il titolo autorizzativo che preserva lo straniero dal rischio di essere espulso od altrimenti allontanato.
@3. La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
Una volta che lo straniero sia entrato in Italia ha l#x201f;obbligo di richiedere alle autorità preposte entro un breve termine un documento che legittimi la sua permanenza sul suolo statuale. L#x201f;art. 5, 2° co., t.u. imm., come modificato dall#x201f;art. 5, l. 46/2007, differenzia la posizione di chi intende soggiornare per meno di tre mesi da quella di chi voglia permanervi per un tempo superiore. Per i primi non c#x201f;è l#x201f;obbligo di richiedere il permesso di soggiorno (e, d#x201f;altra parte, l#x201f;esperienza insegna che le questure d#x201f;Italia a ciò preposte impiegano di norma più di tre mesi per completare il procedimento per il rilascio dei permessi di soggiorno), ma sarà sufficiente che rendano una semplice Page 153 dichiarazione di presenza216. Detta dichiarazione può essere resa all#x201f;atto dell#x201f;ingresso al personale della polizia di frontiera., ovvero al questore territorialmente competente entro gli otto giorni lavorativi successivi al suo ingresso.
L#x201f;omessa o tardiva dichiarazione di presenza non giustificata da cause di forza maggiore è sanzionata con l#x201f;espulsione amministrativa in forza dell#x201f;art. 13, 2° co., lett. b), t.u. imm.217
Per soggiorni di durata superiore, la legge onera lo straniero di richiedere il rilascio del permesso di soggiorno al questore del luogo ove intende soggiornare, entro il termine perentorio di otto giorni lavorativi (farà fede la data riportata nel timbro di ingresso)218.
Al pari di quanto accade per la omessa dichiarazione di presenza, la mancata o tardiva richiesta di rilascio di permesso di soggiorno non giustificata da cause di forza maggiore è sanzionata con l#x201f;espulsione amministrativa in forza dell#x201f;art. 13, 2° co., lett. b), t.u. imm.
La richiesta di permesso di soggiorno deve avvenire #x201c;secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione#x201d; (art. 5, 2° co., t.u. imm.)219.
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In forza di una convenzione stipulata tra il Ministro dell#x201f;Interno e Poste Italiane s.p.a. (ex art. 39, 4° co. bis, l. 16.1.2003, n. 3, come modificato dall#x201f;art. 1 quinquies, l. 12.11.2004, 271), dal 1.1.2007, le istanze di rilascio e di rinnovo di determinate tipologie di permessi di soggiorno e le istanze per il rilascio e rinnovo delle carte di soggiorno vanno presentate dall#x201f;interessato presso gli uffici postali abilitati, previa compilazione in caratteri stampatello di un apposito kit (che presenta una banda gialla) disponibile presso gli uffici postali, i patronati e le amministrazioni a ciò abilitate.
In particolare, possono essere presentate presso gli uffici postali le richieste inerenti al rilascio ed al rinnovo dei seguenti titoli di soggiorno: a) permesso di soggiorno per adozione; b) premesso di soggiorno per affidamento; c) aggiornamento della carta di soggiorno; d) aggiornamento del permesso di soggiorno (cambio di domicilio, stato civile, inserimento figlio, cambio passaporto); e) permesso di soggiorno per attesa occupazione; f) permesso di soggiorno per riacquisto cittadinanza italiana; g) rinnovo del permesso di soggiorno per asilo politico; h) conversione del permesso di soggiorno di altro tipo in permesso di soggiorno per motivi familiari; i) duplicato della carta di soggiorno e del permesso di soggiorno; j) permesso di soggiorno o carta di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore ultraquattordicenne; k) permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; l) permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; m) permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in casi particolari, ossia: 1) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano sede Page 155 principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell#x201f;Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell#x201f;Unione europea; 2) lettori universitari di scambio o di madre lingua; 3) professori...
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