Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

AutoreAngelo Sannelli
Pagine227-254

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@1. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status degli stranieri soggiornanti di lungo periodo, recepita dall’Italia con d.lg. 8.1.2007, n. 3

In data 15.10.1999 il Consiglio europeo di Tampere, affermò che occorreva ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro da lungo periodo e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro doveva garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell‟Unione Europea.

Da allora sono trascorsi quattro anni, prima che queste raccomandazioni si traducessero nella direttiva comunitaria 2003/109/CE del 25.11.2003 con la quale, all‟art. 26, gli Stati membri si impegnavano a “mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 gennaio 2006”.

Così sebbene con un anno di ritardo, l‟Italia ha recepito la direttiva comunitaria con il d.lg. 8.1.2007 che, con un articolo unico, da un lato ha riformato in parte qua la disciplina del testo unico sull‟immigrazione nella parte relativa al documento di soggiorno di lunga durata (fino ad allora denominato dall‟art. 9 t.u. imm. “carta di soggiorno”); e dall‟altro, con l‟innesto all‟interno dello stesso testo unico dell‟art. 9 bis, ha riconosciuto agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato da altro Stato membro il diritto di fare ingresso e soggiornare nel territorio italiano con la possibilità di acquistare uno status giuridico assimilabile a quello goduto nel Paese che per primo ha rilasciato il documento di soggiorno.

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Il risultato, pur in sé ampiamente apprezzabile, rende tuttavia necessario un altro intervento legislativo teso per un verso a coordinare ed armonizzare queste disposizioni con molte di quelle preesistenti del testo unico e del regolamento di attuazione (nelle quali continua a comparire il riferimento all‟abrogata disciplina della carta di soggiorno), e per altro verso a “traghettare”, con norme di carattere transitorio, lo status dei tanti titolari della vecchia carta di soggiorno, verso la nuova condizione giuridica dei titolari del permesso di soggiorno CE.

@2. Dalla carta di soggiorno al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Una delle principali novità introdotte dal legislatore del 1998 è quella di aver previsto uno speciale titolo di soggiorno per gli stranieri che abbiano dato prova nel corso degli anni di essersi integrati nel tessuto sociale dello Stato ospitante, e di avere perciò accettato e condiviso con gli autoctoni le regole di ordinaria e pacifica convivenza.

La carta di soggiorno autorizzava il suo titolare a soggiornare sine die in Italia, dal momento che una delle caratteristiche del documento era, appunto, quella di non avere alcuna data di scadenza di validità. Essa, inoltre, nelle astratte intenzioni del legislatore, era il documento che più di tutti avvicinava lo status del suo titolare a quello del cittadino italiano. L‟art. 9, 4° co., t.u. imm., infatti, consentiva al possessore di: a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l‟elettorato quando previsto dall‟ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Page 229 Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5.2.1992.

Sennonchè, in concreto queste facoltà erano accompagnate da una serie di correttivi e da disposizioni dal contenuto eccessivamente vago che ne svuotavano grandemente il significato, fino quasi a ricondurre la carta di soggiorno ad un mero permesso di soggiorno senza scadenza.

La prima facoltà che l‟art. 9, 4° co., t.u. imm. attribuiva al titolare di carta di soggiorno era di entrare in Italia senza il previo rilascio del visto di ingresso o di reingresso da parte dell‟autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza dello straniero.

E tuttavia, la facoltà di ingresso e reingresso in esenzione di visto è un diritto che lo straniero di norma acquisisce già al momento della concessione del permesso di soggiorno di lunga durata. Dunque, sotto questo profilo, la disposizione dell‟art. 9, 4° co., lett. a), t.u. imm. non introduceva per il titolare della carta alcun reale beneficio.

A conclusione non molto dissimili si giunge con riferimento alla facoltà del titolare della carta di soggiorno di “svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita” (art. 9, 4° co., lett. b), t.u. imm.). Questa formula invero non si discostava molto da quella utilizzata dall‟art. 6, 1° co., t.u. imm. per i titolari di un permesso di soggiorno di lunga durata: “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite”.

E‟ abbastanza ovvio, infatti, che “le attività consentite” di cui parlava la disposizione appena citata erano, appunto, quelle lecite di cui parla l‟art. 9. Anche sotto questo aspetto, pertanto, il possesso della carta di soggiorno non attribuiva un quid pluris rispetto alle facoltà concesse al titolare del permesso di soggiorno di lunga durata.

Quanto alla possibilità di accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione di cui all‟art. 9, 4° co., lett. c), t.u. imm., al pari di quelle sopra Page 230 elencate, essa era una facoltà già concessa in via generale dall‟art. 2 reg. att. t.u. imm. a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, e non soltanto ai titolari di carta di soggiorno. A ciò si aggiunga che l‟art. 9, lett. c), con l‟inciso “salvo che sia diversamente disposto”, riservava al legislatore la facoltà di restringere ulteriormente la portata di questo diritto.

In ultimo, la prima parte dell‟art. 9, 4° co., lett. d), t.u. imm. attribuiva allo straniero con carta di soggiorno di “partecipare alla vita pubblica locale”. Anche questa disposizione non apportava alcun ampliamento rispetto alla sfera giuridica del titolare di permesso di soggiorno, atteso che la formula utilizzata ricalcava pedissequamente quella dell‟art. 2, 4° co., t.u. imm.: “Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale”. La vera importante novità sul versante dei diritti del titolare della carta di soggiorno riguardava perciò soltanto l‟attribuzione dell‟elettorato attivo e passivo al suo possessore “quando previsto dall‟ordinamento”. Ma quando è che ciò era previsto dall‟ordinamento? La risposta è presto data: mai.

Con l‟entrata in vigore del d.lg. 8.1.2007, n. 3, che ha modificato l‟art. 9 ed introdotto ex novo l‟art. 9 bis t.u., la disciplina della carta di soggiorno ha stabilito profondi cambiamenti, a cominciare dal nome: non più carta di soggiorno ma permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Va perciò avvertito che ogni richiamo alla carta di soggiorno ancora presente nel testo unico, nel regolamento di attuazione ed in ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, deve oggi intendersi riferito al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Anche il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. Quanto ai diritti e garanzie connessi al possesso del titolo, l‟art. 9, 12° co., nuovo testo, t.u. imm. ricalca sostanzialmente il vecchio 4° co., con alcune importanti precisazioni347: Page 231 a) ingresso in esenzione del visto. Come si vede, relativamente alla facoltà di ingresso in esenzione del visto e di libera circolazione di cui alla lettera a), il d.lg. 3/2007 non ha introdotta novità di rilievo, dacchè si è limitato ad inserire l‟inciso “salvo quanto previsto dall‟articolo 6, comma 6”348. b) Possibilità di svolgere ogni attività lavorativa. Importanti elementi di novità, di contro, si registrano con riferimento alla lett. b), laddove la inutile formula “il titolare della carta di soggiorno può svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita” è stata opportunamente sostituita con quella che consente al titolare del neonato permesso di soggiorno CE di “svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma”, con la precisazione che per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all‟art. 5 bis t.u. imm. Come nella vecchia formulazione, tuttavia, è stato mantenuto l‟inciso “salvo le attività che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero”. In tal modo si è confermato il divieto per gli stranieri di accedere al pubblico impiego, giusta l‟art. 2, d.p.r. 9.5.1994, n. 487349. Page 232 c) Accesso ai servizi ed alle prestazioni della P.A.. La vecchia disposizione relativa al diritto di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, dal contenuto assai generico, ha avuto una migliore formulazione per effetto della novella del 2007. In particolare, il titolare del permesso di soggiorno CE oggi può espressamente usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all‟accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l‟accesso alla procedura per l‟ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l‟effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale. d) Partecipazione alla vita pubblica locale ed elettorato. Infine, dal nuovo art. 9...

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