Presupposti per l’ingresso regolare – Il sistema dei visti d’ingresso

AutoreAngelo Sannelli
Pagine64-146

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@1. L’ingresso regolare nel territorio dello Stato

L`ordinamento internazionale riconosce a ciascun cittadino il diritto di emigrare senza, tuttavia, qualificare in termini di diritto soggettivo la facoltà di immigrare. In effetti, l`ingresso dello straniero nel territorio dello Stato italiano è subordinato alla sussistenza ed alla valutazione di tutta una serie di requisiti soggettivi e oggettivi, in ordine ai quali la pubblica amministrazione opera con una specifica ed ampia discrezionalità 69 ; circostanza che ha indotto la giurisprudenza ad escludere la configurabilità in capo allo straniero di una posizione di diritto soggettivo all`ingresso nel territorio statuale, qualificando la sua posizione giuridica come interesse legittimo70.

L`art. 4 t.u. imm.71, come modificato dall`art. 2, d.lg. 8.1.2007, n. 5, illustra i requisiti minimi richiesti allo straniero per il suo ingresso regolare nel territorio dello Stato72.

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Come si evince, la legge pone per lo straniero una serie di condizioni positive, ossia che devono necessariamente sussistere ai fini del regolare ingresso, e negative, ossia la presenza delle quali si pone come ostacolo all`ingresso nel territorio dello Stato73. Più nello specifico, sono condizioni di carattere positivo: il possesso di passaporto in corso di validità od altro titolo di viaggio; il possesso del visto di ingresso, ove richiesto; il possesso di adeguata documentazione giustificativa delle finalità e condizioni del soggiorno, nonché della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento durante la Page 66 permanenza in Italia74; in ultimo, è necessario che lo straniero acceda in Italia attraverso un valico di frontiera (esterna) appositamente istituito75.

Sono invece condizioni di carattere negativo: l`essere lo straniero considerato una minaccia per l`ordine pubblico76 o la sicurezza dello Stato77, l`essere stato destinatario di pregresse espulsioni o segnalazioni ai fini della non ammissibilità in area di Page 67 Schengen; l`aver riportato condanne78, anche se patteggiate79, per gravi reati per cui sia previsto l`arresto in flagranza di reato.

@2. Visto di ingresso: considerazioni generali

Il visto d`ingresso è il primo documento rilasciato dalle autorità italiane di cui lo straniero, in via generale, deve munirsi prima di entrare nel territorio dello Stato. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati80. Per soggiorni di durata superiore ai novanta giorni è sempre richiesto il visto di ingresso, a meno che lo straniero non sia già in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; nel qual caso non sussiste l`obbligo di farsi rilasciare un nuovo visto di ingresso, essendo sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una semplice comunicazione all`autorità di frontiera81.

Per soggiorni di durata inferiore a novanta giorni determinati esclusivamente da motivi di affari, turismo, missione, invito e gara sportiva, il visto di ingresso non è obbligatorio per i cittadini di paesi con cui l`Italia abbia sottoscritto accordi bilaterali. In forza di ciò, Page 68 attualmente sono esonerati dall`obbligo del visto (alle condizioni sopra dette in ordine a durata e motivi) i cittadini dei seguenti paesi: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela.

@3. I fatti ostativi al rilascio e diniego del visto

I requisiti di carattere negativo, ossia le condizioni in presenza delle quali non è consentito allo straniero di fare ingresso né di soggiornare nel territorio dello Stato, sono anche i fattori ostativi al rilascio del visto d`ingresso.

Pertanto, non può ottenere il visto di ingresso lo straniero che: 1) è considerato una minaccia per l`ordine pubblico o la sicurezza dello Stato82 o di uno dei Paesi con i quali l`Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. La recente novella dell`art. 4, 3° co., t.u. imm. introdotto con l`art. 2, d.lg. 8.1.2007, n. 5 ha stabilito che, per lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, la minaccia per l`ordine pubblico o la sicurezza deve rivestire il carattere della concretezza e della attualità83. Senonchè, con questa precisazione circoscritta alla sola ipotesi di richiesta di visto per il ricongiungimento familiare, sembrerebbe potersi legittimare un eventuale diniego negli altri casi sulla scorta di una minaccia per l`ordine pubblico o la sicurezza che sia meramente presunta, ipotetica e non più attuale84. In realtà la giurisprudenza Page 69 amministrativa ha solamente ribadito che la pericolosità dello straniero richiedente il visto di ingresso od il permesso di soggiorno deve sempre essere valutata nella sua concretezza ed attualità 85 . Pur con i correttivi della giurisprudenza di cui si è appena detto, trattasi comunque di un elemento ostativo al rilascio del visto d`ingresso valutabile dall`ambasciata o dal consolato italiano con una grande ed eccessiva discrezionalità, talvolta addirittura senza essere tenuta a motivarne le ragioni del rifiuto. In deroga alla legge sul procedimento amministrativo, infatti, laddove il consolato o l`ambasciata procedono al diniego di visto per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, detto diniego non deve essere motivato a meno che riguardi domande di visto presentate per lavoro, famiglia, cure mediche e studio universitario ai sensi degli artt. 22, 24, 26 27, 28, 29, 36 e 39 t.u. imm.. 2) risulta condannato, anche se con patteggiamento, per reati per i quali è previsto l`arresto obbligatorio in flagranza di reato ex art. 380, 1° e 2° co., c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell`immigrazione clandestina verso l`Italia e dell`emigrazione clandestina Page 70 dall`Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Ai fini del diniego del visto di ingresso, non è necessario che la sentenza di condanna sia definitiva, essendo sufficiente, a mente dell`art. 6 bis reg. att. t.u., che risulti accertata la condanna in primo grado. Non può non dubitarsi della legittimità costituzionale della norma appena richiamata, giacchè pare porsi chiaramente in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza di condanna definitiva espresso dall`art. 27 Cost. 3) è stato attinto da precedente provvedimento di espulsione o che deve essere espulso dall`Italia ai sensi degli artt. 13 ss. t.u. imm., salvo che abbia ottenuto la speciale autorizzazione di cui all`art. 19 bis reg. att. t.u. imm. ovvero che sia trascorso il periodo di divieto di reingresso. 4) risulta segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Chi versa in una delle condizioni appena enunciate non può fare richiesta di visto e, ove la domanda sia comunque inoltrata, va incontro ad un sicuro provvedimento di diniego86. In tal caso, il consolato o l`ambasciata italiana comunica il provvedimento di diniego allo straniero unitamente ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo secondo le preferenze espresse dall`interessato87. Contro il provvedimento di diniego del visto è data facoltà di ricorrere in via giudiziaria innanzi il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Page 71 ove ha sede il ministero degli affari esteri88. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario se la richiesta di visto di ingresso è inoltrata per motivi familiari.

Da ultimo, la L. 15 luglio 2009, n. 94 ”Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (c.d. “pacchetto sicurezza”), introduce una serie di nuove norme tra cui la previsione del reato di immigrazione clandestina; l'istituzione delle ronde (che dovranno essere formate da ex agenti); il prolungamento del tempo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione degli extracomunitari che entrano in Italia senza permesso di soggiorno; l'inasprimento del 41 bis per i reati di mafia; l'obbligo di denuncia del “pizzo” per i costruttori.

Diventa reato dunque l'immigrazione clandestina ossia l'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Non è previsto l'arresto ma un'ammenda che va dai 5 mila ai 10 mila euro. Sulla base della nuova norma sarà possibile denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria eccetto che per i medici e i presidi per i quali è prevista apposita deroga.

Chi arriva in Italia senza il permesso di soggiorno potrà inoltre essere trattenuto nei Cie fino a 180 giorni. Se poi uno straniero resta in Italia nonostante il provvedimento di espulsione rischia una pena da sei mesi a un anno se il suo permesso è scaduto da più di 60 giorni. La pena aumenta e va da uno a quattro anni se lo straniero è entrato in Italia illegalmente o non ha chiesto il permesso di soggiorno e diventa da uno a cinque anni se Page 72 lo straniero che da ricevuto l'ordine di espulsione e un nuovo ordine di allontanamento continua a rimanere illegalmente in Italia89.

Le nuove norme aumentano anche il contributo economico da pagare per chi vuole ottenere il permesso di soggiorno e per chi richiede la cittadinanza che dovrà pagare allo Stato 200 euro. Altre limitazioni sono state poste per l'acquisto della cittadinanza: il coniuge straniero di un cittadino italiano può...

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