La nuova disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio. L#x2019;ingresso per motivi di lavoro

AutoreAngelo Sannelli
Pagine255-285

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@1. Soggiorno di breve durata

Ai sensi dell#x201f;art. 1 della l. 28.5.2007, n. 68, per l#x201f;ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi, bensì, una semplice dichiarazione di presenza resa al momento dell#x2019;ingresso innanzi al personale della polizia di frontiera (se l#x2019;ingresso avviene attraverso le frontiere esterne), ovvero entro otto giorni dall#x2019;ingresso innanzi al questore territorialmente competente (se l#x2019;ingresso avviene attraverso le frontiere interne). Lo straniero che voglia fare ingresso nel territorio dello Stato italiano per taluno dei motivi appena detti deve perciò seguire una procedura semplificata, che è differente a seconda che lo stesso vi entri dalle frontiere esterne all#x201f;area Schengen, ovvero vi acceda provenendo da uno Stato membro dell#x201f;Unione Europea.

Se intende entrare dalle frontiere esterne, il cittadino extracomunitario deve: a) munirsi di visto di ingresso, se richiesto; b) sottoporsi ai controlli di frontiera; c) rendere la dichiarazione di presenza all#x201f;autorità di frontiera.

@2. Espulsione a seguito di omessa o tardiva dichiarazione di presenza, ovvero a seguito di permanenza oltre il termine di scadenza del visto di ingresso

L#x201f;art. 5, l. 6.4.2007, n. 46, che ha modificato l#x201f;art. 13 t.u. imm., ha introdotto una nuova fattispecie espulsiva applicabile agli stranieri che, entrati in Italia per soggiorni di breve Page 256 durata, non abbiano reso la prescritta dichiarazione di presenza. Questo principio è ribadito dall#x201f;art. 1, 3° co., l. 28.5.2007, n. 68366.

La disciplina applicabile alla fattispecie in esame è speculare a quella dettata in tema di richiesta del permesso di soggiorno. Fatto nuovo è, invece, la fattispecie espulsiva introdotta dall#x201f;ultimo periodo dell#x201f;art. 1, 3° co., l. 28.5.2007, n. 68, che #x201c;si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso#x201d;.

Il Legislatore non ha previsto alcun termine di tolleranza, a differenza di quanto previsto nel caso di scadenza del termine di validità del permesso di soggiorno, laddove la sanzione dell#x201f;espulsione scatta solo dopo il decorso di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. La ratio di questa scelta legislativa risiede nel fatto che il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, è funzionale al rinnovo del permesso medesimo in vista di un prolungamento del soggiorno nel territorio dello Stato.

Al contrario, la dichiarazione di presenza ha il suo presupposto proprio nella brevità del soggiorno richiesto e non consente alcuna proroga o rinnovo. In entrambi i casi l#x201f;espulsione si presenta come un atto obbligatorio privo di alcun elemento di discrezionalità.

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@3. La dichiarazione di presenza dello straniero munito di titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato appartenente alla U.E.

Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno Stato appartenente all#x201f;Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore del capoluogo ove intende soggiornare nel termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia.

Il questore rilascia idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. L#x201f;omessa presentazione della detta dichiarazione di presenza è sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da #x20ac; 103 ad #x20ac; 309.

Inoltre, qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta giorni dall#x201f;ingresso nel territorio dello Stato, il prefetto può disporre l#x201f;espulsione dello straniero.

In questo caso però, il provvedimento espulsivo non è un atto dovuto, come nelle ipotesi analizzate nel paragrafo che precede, ma è ampiamente discrezionale e facoltativo (l#x201f;art. 5, 7° co., t.u. imm., infatti stabilisce che #x201c;può#x201d; essere disposta tale sanzione amministrativa).

A questo punto, però, si pone il problema di risalire alla data esatta di ingresso in Italia ai fini del decorso del termine per la presentazione della dichiarazione ed ai fini della applicazione delle relative sanzioni in caso di inosservanza. Va detto, infatti, che i possessori di titolo di permesso di soggiorno rilasciato da uno stato membro dell#x201f;Unione Europea possono attraversare le frontiere interne dello spazio di libera circolazione Schengen, e quindi non sono tenuti a farsi apporre sul passaporto il timbro di ingresso con l#x201f;indicazione della data certa.

Si ritiene in questi casi che la prova della data di ingresso dello straniero possa essere offerta con ogni mezzo. Così, a mero titolo esemplificativo, sono elementi utili a tal fine la scheda della dichiarazione di ospitalità o di alloggio resa alla autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell#x201f;art. 7 t.u., i biglietti convalidati del viaggio aereo, ferroviario o Page 258 marittimo, i documenti depositati presso i pubblici uffici attestanti l#x201f;instaurazione di un rapporto di lavoro, dichiarazioni testimoniali367.

Non può invece essere espulso lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell#x201f;UE (art. 9 bis, 4° co., t.u. imm.).

@4. Il soggiorno per motivi di giustizia

Il diritto costituzionale di difesa, riconosciuto dalla Corte Costituzionale a tutti gli individui, anche se stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello Stato, subisce in concreto delle enormi limitazioni dall#x201f;art. 11, 1° co., lett. c-bis) reg. att. t.u. imm., che consente il rilascio di un permesso di soggiorno solo a condizione che: a) la richiesta di permesso di soggiorno promani da una autorità giudiziaria; b) la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione ad un procedimento penale in corso; c) si proceda per reati inerenti la prostituzione (art. 3, l. 20.2.1958, n. 75), ovvero, per delitti per i quali è previsto l#x201f;arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

Non è però necessario che lo straniero rivesta la posizione di indagato o di imputato, essendo solo richiesto che la sua presenza sia ritenuta indispensabile #x201c;in relazione a procedimenti penali#x201d;. Può pertanto ottenere il permesso di soggiorno per giustizia anche lo straniero che nel procedimento penale abbia la veste di persona informata sui fatti, testimone, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile e civilmente responsabile per la pena pecuniaria. Il permesso ha la durata di tre mesi, prorogabili per egual periodo, non è convertibile e non consente l#x201f;accesso al lavoro.

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@5. Politiche migratorie e flussi di ingresso

I criteri generali sui flussi di ingresso nel territorio dello Stato italiano dei cittadini extracomunitari sono contenuti nel documento programmatico sulle politiche migratorie, che il Governo presenta ogni tre anni al Parlamento368.

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Sulla scorta di esso, il presidente del Consiglio dei Ministri, definisce annualmente, entro il trenta novembre dell#x201f;anno precedente, le quote massime di stranieri che possono entrare e soggiornare per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, od autonomo369.

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I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro possono pertanto essere rilasciati entro il limite delle predette quote, predisposte in maniera da assicurare l#x201f;effettivo e completo assorbimento delle domande e delle offerte di lavoro.

@6. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato

L#x201f;ingresso ed il soggiorno dello straniero che voglia entrare in Italia per svolgere una attività lavorativa alle dipendenze di una persona fisica o giuridica, italiana o straniera (purchè regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato), sono subordinati ad una serie di importanti adempimenti burocratici a carico del lavoratore, del datore di lavoro e degli uffici pubblici interessati dal procedimento370.

Al fine di facilitare l#x201f;incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l#x201f;art. 22, 1° co., t.u. imm. istituisce presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di ciascun capoluogo di provincia della Repubblica uno sportello unico per l#x201f;immigrazione, responsabile dell#x201f;intero procedimento relativo alla assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

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@7. Gli adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia371 che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all#x201f;estero deve presentare allo sportello unico per l#x201f;immigrazione della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l#x201f;impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, la seguente documentazione: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro372; Page 263 b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni (a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l#x201f;assegno sociale), comprensiva dell#x201f;impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno; e) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

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