Sentenza nº 284 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2006

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione14 Luglio 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il successivo giorno 19 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2005.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato Federico Sorrentino per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. — Con ricorso notificato il 17 ottobre 2005 e depositato il successivo giorno 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), per violazione degli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

    Le disposizioni impugnate prevedono, rispettivamente, la sospensione della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro (art. 14, comma 5), nonché la sospensione della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani sito in Reggio Calabria, frazione di Sambatello, località «Cartiera», di cui all’ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria (art. 33, comma 2), in attesa dell’approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti.

    Il ricorrente sottolinea che lo stato di emergenza nella Regione Calabria è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 1997 e protratto, fino al 31 dicembre 2005, con d.P.C.M. 23 dicembre 2004. In questo arco temporale, il Commissario delegato è preposto ad effettuare gli interventi necessari al superamento dell’emergenza ambientale nel settore sia delle acque che dei rifiuti.

    1.1.— Svolta questa premessa, il ricorrente assume, innanzitutto, che le disposizioni impugnate eccederebbero la competenza legislativa in materia di protezione civile, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando «i principi fondamentali di cui alla legge n. 225 del 1992 (in particolare gli artt. 2, 5 e 12)».

    In secondo luogo, le norme censurate violerebbero l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto i piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Regioni come previsto dalle direttive 91/156/CEE del 18 marzo 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti), 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 (Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi), e 94/62/CE del 20 dicembre 1994 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), attuate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). L’art. 22, comma 8, di quest’ultimo decreto prevede espressamente che, in caso di inerzia della Regione, il Ministro dell’ambiente adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano. La sospensione adottata dalla legge regionale – sottolinea la difesa statale – «di fatto blocca le iniziative intraprese dal Commissario delegato e viola i principi costituzionali da ultimo richiamati».

    Infine, il ricorrente assume che le norme censurate contrasterebbero anche con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto la vigente normativa in materia di “protezione civile” (decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401) dispone che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate d’intesa tra il Governo e la Regione interessata, proprio allo scopo di evitare che disposizioni, pur se eccezionali, possano invadere «competenze reciproche». Con le norme impugnate, pertanto, la Regione, sospendendo unilateralmente gli effetti di provvedimenti adottati previa intesa, avrebbe violato il principio di leale collaborazione.

  2. — Si è costituita la Regione Calabria, la quale contesta il presupposto da cui muove il ricorrente e cioè che la dichiarazione dello stato di emergenza e la nomina di un Commissario delegato precluda alla Regione la possibilità di esercitare le proprie potestà normative in materia di “protezione civile” «nell’ambito delle decisioni adottate dallo stesso Commissario» per il periodo di vigenza del medesimo stato di emergenza.

    Assume la difesa regionale che la stessa legge n. 225 del 1992 prevede la partecipazione della Regione all’organizzazione e...

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