N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 aprile 2011

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 18 aprile 2011, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n.

14.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) (in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47) nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile).

L'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

225 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) inserisce all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter, i seguenti commi:

5-quater: 'A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.

398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita';

5-quinquies: 'Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter'.

A) Per comprendere la portata delle disposizioni e' necessario ricordare brevemente quale sia l'assetto delle competenze in relazione alla protezione civile.

Il sistema di protezione civile e' stato originariamente delineato dalla legge n. 225/1992, fondata sull'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e su una ripartizione di competenze tra Stato e autonomie territoriali, basata sulla differenziazione tipologica degli eventi e sulla individuazione delle attivita' e dei compiti da prestare.

E' possibile distinguere tre differenti ambiti di competenza, articolati su altrettanti livelli (cfr. art. 2, lettera a, b, c, legge n. 225/1992), in base al tipo di evento. Agli eventi fronteggiabili in via ordinaria (lett. a, b) si contrappongono, infatti, quelli per i quali, data la loro intensita' ed estensione, si rendono necessari mezzi e poteri straordinari (lett. c).

Per i primi, la legge n. 225/1992 pone un'ulteriore distinzione, a seconda che gli interventi di protezione civile siano attuabili in base alle rispettive competenze dei singoli enti (lett. a) oppure, per la natura e l'estensione dell'evento, si renda necessario l'intervento coordinato di piu' enti (lett. b).

La legge del 1992 operava, dunque, una ripartizione delle competenze utilizzando, a seconda delle circostanze, il discrimine relativo alla ordinarieta' o straordinarieta' delle risposte necessarie per fronteggiare gli eventi calamitosi, oppure quello della dimensione dell'evento nell'ambito degli eventi fronteggiabili in via ordinaria.

Con la successiva legislazione in materia di protezione civile art...

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