Sentenza nº 429 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2004

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione29 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ´Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ª e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 ´Rideterminazione del termine previsto dallíart. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ª), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 dicembre 2003, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2004 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi.

Visto líatto di costituzione della Regione Veneto;

udito nellíudienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 dicembre 2003 e depositato il 7 gennaio 2004, ha sollevato, ai sensi dellíart. 127, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale ñ in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 114 della Costituzione ñ dellíart. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ´Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ª e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 ´Rideterminazione del termine previsto dallíarticolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ª).

  2. ó La suddetta norma aggiunge il comma 4≠bis allíart. 64 della citata legge n. 11 del 2001, la cui rubrica reca Funzioni degli enti parco.

    La disposizione sospettata di illegittimit‡ costituzionale prevede che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dellíart. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dellíarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), le funzioni disciplinate dallíart. 61, comma 1, lettera b), numero 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonchÈ le funzioni di cui allíart. 63, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, sono esercitate dallíEnte parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra líEnte stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalit‡ di esercizio.

    Líart. 61, sopra citato della legge regionale n. 11 del 2001, la cui rubrica reca Funzioni della Regione, al comma 1, lettera b), prevede che ´Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono líunitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni gi‡ delegate dallo Stato, ai sensi dellíarticolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:

    1. [omissis];

    2. rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:

      1) [omissis];

      2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regioneª.

      Líart. 63 della medesima legge, la cui rubrica reca Funzioni dei comuni, al comma 1, lettera a), prevede che ´Sono subdelegate ai comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

    3. rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dallíarticolo 61, comma 1, lettera b), comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per líallacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionaliª.

  3. ó Ad avviso del ricorrente, ´la norma eccede chiaramente líambito delle competenze regionali, sotto un duplice profiloª.

    In primo luogo, la disposizione censurata ´concreta un illegittimo condizionamento dellíattivit‡ dellíEnte parco e risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dellíambiente di cui allíarticolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzioneª.

    In tal modo si condizionerebbe a preventivi accordi o allíassenso di altri enti il rilascio del nulla osta di competenza dellíEnte parco, previsto dellíart. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

    La norma da ultimo richiamata riconosce come autorit‡ di gestione del parco nazionale líEnte parco ed allo stesso...

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