n. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, cod. fiscale n. 80224030587, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo pec: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it);

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Regione Calabria 7 ottobre 2014, n. 27, pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del 16 ottobre 2014, recante «Norme in tema di donazione degli organi e dei tessuti», in relazione al suo art. 3. La legge regionale della Regione Calabria 7 ottobre 2014, n. 27, pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del 16 ottobre 2014, recante «Norme in tema di donazione degli organi e dei tessuti», dispone: Art. 1: «1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sulla dichiarazione di volonta' in materia di donazione di organi e tessuti, ogni cittadino maggiorenne potra' esprimere il proprio consenso o diniego presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune di appartenenza in sede di rilascio o rinnovo del documento d'identita';

  1. L'ufficiale dell'anagrafe ha l'obbligo di informare, al momento del rilascio e del rinnovo della carta di identita', il cittadino maggiorenne della possibilita' di effettuare una dichiarazione di volonta' volta ad esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti post mortem, mediante la compilazione di un apposito modulo che gli verra' fornito nella stessa sede;

  2. Qualora il cittadino sia favorevole a rilasciare la propria dichiarazione, l'ufficiale dell'anagrafe gli fornisce il modulo di cui al comma precedente, avendo cura che lo stesso sia compilato e sottoscritto dal cittadino;

  3. L'ufficiale dell'anagrafe provvede immediatamente ad inserire le informazioni fornite dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura informatizzata per l'emissione della carta d'identita', provvedendo ad inviare telematicamente la dichiarazione di volonta' direttamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) mediante specifici programmi informatici. Successivamente alla risposta del SIT l'operatore comunale provvede a vidimare il modulo ricevuto dall'utente, conservando copia vidimata presso i propri uffici e rilasciandone copia al cittadino con testualmente al rilascio del documento di identita'. La copia del modulo della dichiarazione di volonta' debitamente vidimato, rilasciata al cittadino, vale a tutti gli effetti come ricevuta. In qualunque momento ogni cittadino puo' chiedere il rilascio di copie della propria dichiarazione di volonta';

  4. La dichiarazione di volonta' puo' essere modificata in ogni momento mediante una dichiarazione successiva che puo' essere resa presso la propria ASL o semplicemente mediante una dichiarazione scritta in carta semplice da portare sempre con se'». L'art. 2 disciplina l'entrata in vigore della legge. Tale legge e' illegittima per i seguenti Motivi 1) In relazione all'art. 117, comma 2, lettera i), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'anagrafe. L'art. 1 della legge regionale in esame viola, in primo luogo, il parametro costituzionale in rubrica. La stessa, infatti, contiene disposizioni con cui vengono disciplinati i compiti degli Uffici - anagrafe, ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di volonta' finalizzate alla donazione di organi dopo...

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