Ordinanza nº 391 da Constitutional Court (Italy), 23 Luglio 2002

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione23 Luglio 2002
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.391

ANNO 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente

- Riccardo CHIEPPA Giudice

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dallíart. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal giudice istruttore del Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Moro Ambrogio s.p.a. e Fallimento Brenna s.r.l., iscritta al n. 960 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dellíanno 2002.

Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice istruttore del Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il 30 luglio 2001 e depositata il 16 settembre 2001, ha sollevato, in riferimento allíart. 3 della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dallíart. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi);

che la questione Ë detta rilevante in quanto il credito dellíopponente, relativo a rivalsa per imposta sul valore aggiunto gravante su forniture di olii minerali, era stato collocato in chirografo, con esclusione del privilegio speciale di cui alla norma impugnata, non essendo stati rinvenuti dal curatore i beni cui il medesimo credito di rivalsa si riferiva;

che il suddetto art. 5 della legge n. 426 del 1975 avrebbe tacitamente abrogato, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, líart. 18, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dellíimposta sul valore aggiunto), come modificato dallíart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26...

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