LEGGE 29 luglio 1975, n. 426 - Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi

Coming into Force14 Settembre 1975
Enactment Date29 Luglio 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/08/30/075U0426/ORIGINAL
Published date30 Agosto 1975
Official Gazette PublicationGU n.231 del 30-08-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 2751 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti. - Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".

Art 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile e' inserito il seguente:

"Art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".

Art 3.

L'articolo 2752 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali. - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni".

Art 4.

Gli articoli 2753 e 2754 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. - Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".

"Art. 2754 - Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione. - Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo".

Art 5.

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