Sentenza nº 419 da Constitutional Court (Italy), 13 Ottobre 2000

RelatoreAnnibale Marini
Data di Resoluzione13 Ottobre 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 419

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare MIRABELLI Presidente

- Francesco GUIZZI Giudice

- Fernando SANTOSUOSSO "

- Massimo VARI "

- Cesare RUPERTO "

- Riccardo CHIEPPA "

- Gustavo ZAGREBELSKY "

- Valerio ONIDA "

- Carlo MEZZANOTTE "

- Fernanda CONTRI "

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promossi con ordinanze emesse il 16 ottobre 1996 dal Pretore di Genova, il 22 ottobre 1996 dal Pretore di Fermo, il 16 dicembre 1996 dal Pretore di Torino, il 3 febbraio 1997 dal Pretore di Milano, il 5 febbraio 1997 dal Pretore di Salerno, il 17 dicembre 1996 dal Pretore di Padova, il 5 febbraio 1997 dal Pretore di Lecco, il 5 marzo 1997 (3 ordinanze) dal Pretore di Ferrara, l'8 aprile 1997 dal Pretore di Fermo, il 24 febbraio 1997 dal Pretore di Parma, il 1° marzo 1997 dal Pretore di Saluzzo, il 18 marzo 1997 dal Pretore di Livorno, l'8 marzo 1997 dal Pretore di Gorizia, il 27 maggio 1997 dal Pretore di Latina, il 6 marzo 1997 dal Tribunale di Venezia, il 13 gennaio 1997 (2 ordinanze) dal Pretore di Camerino, il 18 marzo 1997 (3 ordinanze) dal Pretore di Livorno, il 7, il 14 ed il 20 ottobre 1997 dal Pretore di Bologna, il 18 novembre 1997 dal Pretore di Nicosia, il 19 febbraio 1998 dal Pretore di Macerata, il 26 novembre 1997 dal Pretore di Latina, il 30 novembre 1998 (5 ordinanze) dal Pretore di Trento e il 23 aprile 1997 dal Pretore di Pordenone, rispettivamente iscritte ai nn. 1299 e 1379 del registro ordinanze 1996, 53, 136, 172, 188, 227, 284, 285, 306, 337, 339, 418, 510, 548, 563, 664, 671, 672, 725, 726, 727, 909 e 910 del registro ordinanze 1997, 39, 210, 334 e 377 del registro ordinanze 1998, 86, 87, 88, 89, 90 e 445 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996, nn. 4, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1997, nn. 3, 6, 14, 20 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1998, nn. 9 e 37, prima serie speciale, dell’anno 1999;

Visti gli atti di costituzione di Luciani Sandro ed altri, Ferrari Antonella, Gatti Federica, Mazzini Marina ed altra, Nalon Tommaso, La Falce Mina, Ciccalé Romina, Rossi Monica ed altri, Ticciati Claudia ed altre, Papi Alessandra e dell'ente Poste Italiane, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2000 e nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Gatti Federica, Alberto Medina per Mazzini Marina ed altra, Carlo Cester per Nalon Tommaso, Sergio Galleano per La Falce Mina, Alberto Lucchetti per Ciccalè Romina, Giorgio Bellotti per Rossi Monica ed altri e per Ticciati Claudia ed altre, Luigi Fiorillo, Roberto Pessi e Giampaolo Rossi per la s.p.a. Poste Italiane e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Pretore di Genova, nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell’ente Poste Italiane da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, diretto alla declaratoria di illegittimità del contratto stesso, per difetto di forma scritta, con la conseguente conversione del relativo rapporto in rapporto a tempo indeterminato, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 101, 102, 104 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale).

    Il giudice a quo, premessa la rilevanza della questione, osserva che la norma denunciata - secondo cui «le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall’ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto» - violerebbe innanzitutto l’art. 77 della Costituzione, sia in quanto la materia disciplinata non sarebbe caratterizzata da alcuna straordinaria necessità ed urgenza, sia perché il decreto-legge n. 510 del 1996, per la parte che qui interessa, sarebbe sostanzialmente riproduttivo del decreto-legge n. 404 del 1996, decaduto per mancata conversione nel termine fissato dalla norma costituzionale.

    Ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe poi gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, trattandosi di norma retroattiva intenzionalmente diretta ad incidere sui numerosi giudizi in corso - promossi da dipendenti dell’ente Poste Italiane, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, per dedurre l’illegittimità dell’apposizione del termine con conseguente conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato - ed emanata dopo la pronuncia delle prime sentenze che, in primo grado, hanno accolto le domande attrici.

    La norma sarebbe, infine, lesiva del principio di eguaglianza, in quanto per effetto di essa i dipendenti dell’ente Poste Italiane (avente natura di soggetto di diritto privato) sarebbero assoggettati, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, senza alcuna ragionevole giustificazione, ad una disciplina diversa da quella degli altri lavoratori privati, specie considerando che detta norma attribuisce sic et simpliciter validità ed efficacia alla clausola appositiva di termine, pur se affetta, secondo la legislazione previgente, da cause di nullità, quale ad esempio l’illiceità del motivo.

    1.1. - L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, fuori termine, atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità.

  2. - Nel corso di giudizi promossi nei confronti dell’ente Poste Italiane da alcuni lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, diretti alla declaratoria di conversione in rapporti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), il Pretore di Fermo, con due ordinanze di identico contenuto del 22 ottobre 1996 e dell’8 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, nel frattempo convertita in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

    Ad avviso del rimettente, la norma denunciata, per la ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbe tra i dipendenti dell’ente Poste Italiane e tutti gli altri lavoratori dipendenti, sarebbe infatti lesiva sia della parità tra i lavoratori sia della libertà di iniziativa economica.

    2.1. - E’ intervenuto nel primo dei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione.

    Assume in buona sostanza la parte pubblica che, pur dopo la privatizzazione, l’ente Poste Italiane ha continuato a svolgere - in ossequio agli obblighi imposti dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 - determinate funzioni eminentemente pubblicistiche, genericamente definite in dottrina come >, e che >, senza però determinare un permanente appesantimento di bilancio. Le peculiari condizioni, non comparabili con quelle di un normale imprenditore privato, in cui l’ente Poste è chiamato ad operare, sia per quanto riguarda il contenuto dei servizi sia per quanto riguarda l’autonomia e l’ambito delle scelte, giustificherebbero dunque la normativa sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale, in quanto rispondente ad obiettive esigenze di interesse pubblico e sociale, e porterebbero ad escludere tanto la asserita violazione dell’art. 41 della Costituzione quanto la denunciata lesione del principio di eguaglianza, con riguardo alla diversità di trattamento introdotta sia tra i lavoratori dell’ente Poste e gli altri lavoratori del settore privato, sia tra i lavoratori dell’ente assunti prima e quelli assunti dopo la scadenza del 30 giugno 1997.

    Nemmeno sussisterebbe - ad avviso dell’Avvocatura - violazione alcuna dell’art. 35 della Costituzione, considerato che, con la norma denunciata, >.

    2.2. - Si sono costituiti nel medesimo giudizio Sandro Luciani, Paola Simonelli, Oscar Trasarti e Albano Trasarti, ricorrenti nel procedimento a quo, concludendo per l’accoglimento della questione.

    Nella memoria di costituzione si rileva in particolare che la norma denunciata - contrastante con la normativa di cui alla legge n. 230 del 1962, espressamente definita come > - violerebbe non solo il principio di eguaglianza formale, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione, ma anche il principio di eguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dello stesso art.3 Cost., in quanto rivolta >. La norma stessa - ad avviso delle parti - sarebbe altresì in palese contrasto con il principio generale di tutela del lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 35 della Costituzione e violerebbe inoltre l’art. 41 della Costituzione, sia perché lesiva della dignità umana dei lavoratori sia perché attributiva di un ingiustificato privilegio all’ente Poste rispetto alla generalità degli imprenditori.

    2.3...

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