N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento)

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa da Coin S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Pulsoni, Silvia Maresca e Tiziana Martina in forza di procura a margine del ricorso in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Besana n. 7, appellante;

Contro Rosa Miraglia, rappresentata e difesa dall'avv. Valfredo Nicoletti in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Giorgio Jan n. 12, appellato.

Sciogliendo la riserva,

O s s e r v a 1. - Con ricorso depositato in data 30 maggio 2005 Rosa Miraglia ha chiamato in giudizio Coin S.p.A. chiedendo di accertare la nullita' dell'apposizione del termine ai contratti stipulati in data 11 novembre 2000, 26 marzo 2001, 20 febbraio 2002, 3 giugno 2002, 21 ottobre 2002, 1° febbraio 2003, 2 maggio 2003, 8 settembre 2003 e 6 marzo 2004, con condanna della societa' convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro e a pagare le retribuzioni maturate dal 10 settembre 2004 sino alla riattivazione del rapporto di lavoro.

Costituendosi in giudizio Coin S.p.A. ha contestato le pretese avversarie, deducendo che tutti i contratti a termine erano stati stipulati per sostituire dipendenti con diritto alla conservazione del posto.

All'esito dell'assunzione dell'interrogatorio libero delle parti e della prova testimoniale, il Tribunale di Milano con sentenza n.

520 del 20 dicembre 2005, pubblicata il 17 febbraio 2006, ritenuta la legittimita' dei contratti dell'11 novembre 2000 e del 26 marzo 2001, ha dichiarato l'illegittimita' del termine apposto al contratto stipulato in data 18 febbraio 2002 per violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 e che tra le parti e' intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20 febbraio 2002; ha condannato la societa' convenuta a riammettere in servizio la ricorrente e a pagare le retribuzioni maturate a decorrere dal 21 settembre 2004 e sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2007 ha proposto appello Coin S.p.A. lamentando l'errore del primo giudice che, dopo avere affermato la legittimita' della clausola di apposizione del termine motivata con la sostituzione della signora Avaldi, la quale si era effettivamente assentata nel periodo in questione, e dopo aver accertato che entrambi i soggetti interessati svolgevano le mansioni di aiuto commessa, ha dedotto dall'interrogatorio libero della ricorrente e dalla deposizione della teste Fargione che la societa' non aveva adibito la ricorrente alla sostituzione della lavoratrice assente e non aveva applicato lo 'scorrimento' tra i vari dipendenti.

Ritiene l'appellante l'errore del primo giudice nell'avere attribuito rilevanza scriminante non alle mansioni svolte, ma al reparto di lavoro, laddove sarebbe pacifico che il reparto e' irrilevante ai fini della qualificazione delle mansioni di aiuto commessa o commessa, considerando che il contratto prevedeva come requisito essenziale le mansioni di aiuto commessa presso la filiale di Piazza Cinque Giornate. In ogni caso avrebbe dovuto il primo giudice ammettere e assumere la prova per testimoni dedotta. Ad avviso dell'appellante non e' stata poi correttamente valutata la deposizione della teste Fargione.

Si e' costituita l'appellata e ha resistito.

All'udienza fissata per la discussione il procuratore dell'appellante ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, entrato in vigore nelle more del giudizio.

Il procuratore dell'appellata ha chiesto di sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma citata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

  1. - L'art. 21, comma 1-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) recita: Dopo l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:

    'Art. 4-bis (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del...

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