Ordinanza del 26 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Rizzo Gennaro contro Poste italiane S.p.a. Poste - Prevista possibilita' di assunzione di lavoratori a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per periodi diversa...

IL TRIBUNALE

All'udienza del 26 febbraio 2008 ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 211008/07 R.G. e vertente tra Rizzo Gennaro, elettivamente domiciliato in Napoli, via Carriera Grande presso lo studio dell'avv. F. Iorio che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente e Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via L.G. Faravelli n. 22 presso lo studio dell'avv. M. Grassi che lo rappresenta e difende per procura in atti, convenuto.

Con ricorso depositato in data 15 maggio 2007, ritualmente notificato, Rizzo Gennaro conveniva in giudizio Poste Italiane S.p.a. chiedendo accertare e dichiarare la nullita', l'illegittimita' e l'invalidita' del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 30 giugno 2006 tra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del d.lgs. n. 368/2001 cosi' come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266; dichiarare che il rapporto discendente era tuttora in corso; condannare Poste Italiane S.p.a. a riammettere il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato; condannare parte convenuta al pagamento, in suo favore, delle retribuzioni a far data dal 1° luglio 2006 a quella della effettiva ripresa del lavoro o da quella ritenuta di Giustizia oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, nonche' al versamento, in favore degli aventi diritto, dei contributi previdenziali relativi, con vittoria di spese da distrarsi.

A fondamento della domanda attrice assumeva:

la necessita' che il contratto a tempo determinato sia vincolato ad una causale oggettiva che ne limiti la durata concreta, non ipotetica, ma riscontrabile nella singola assunzione;

la illegittimita' della norma nazionale contenuta nell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 - che prevede una ipotesi di assunzione a termine del tutto astratta e svincolata da ragioni obiettive per un intero rilevante settore di attivita' quale e' quello di Poste S.p.a. - rispetto al diritto comunitario che espressamente stabilisce il requisito della necessita' di riscontrare «ragioni oggettive» (7ª considerando Direttiva 99/70/CEE);

l'illegittimita' della norma per violazione delle regole di concorrenza;

l'illegittimita' della norma per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e degli artt. 10 e 76 Cost. per eccesso di delega;

Chiedeva, quindi, in via principale un'interpretazione della norma nazionale conforme alla normativa comunitaria con eventuale disapplicazione della normativa in contrasto.

In subordine, chiedeva sospendere il giudizio e rimettere ai sensi dell'art. 177 del Trattato dell'Unione alla Corte di giustizia dell'Unione europea la definizione della seguente questione pregiudiziale: «se osta con il disposto della direttiva europea 99/70/CEE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso da UNICE, CEEP e CES, nonche' con gli artt. 39 e 49 TUE, la normativa di recepimento dello Stato italiano e, in particolare, l'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 cosi' come modificato dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 che autorizza l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro con le Poste Italiane S.p.a. in forma "acausale" e, pertanto, in assenza di ragioni obiettive».

Rilevava, poi, che in ogni caso l'errata trasposizione della direttiva contenuta nella legge delega alla quale il decreto legislativo dava concreta attuazione determinava altresi' un evidente vizio di incostituzionalita' del decreto legislativo attuativo per contrasto con gli artt. 3, e, 10, 24, 35 e 75 della Costituzione e chiedeva la rimessione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, d.lgs. n. 368/2001, cosi' come modificato dalla legge n. 256/2005 nelle parte in cui esclude ingiustamente dalla necessita' e/o esistenza di una causale obiettiva e dall'obbligo di motivazione a pena di inefficacia, l'assunzione a termine per le Poste Italiane S.p.a. per un periodo di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e di 4 mesi per i periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale che, al primo gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente alle sue dipendenze.

Si costituiva tempestivamente Poste Italiane S.p.a., deducendo che l'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 legittima il rapporto di lavoro a termine quando l'assunzione sia effettuata da aziende concessionarie del servizio pubblico postale, abbia luogo per lo svolgimento di tali attivita' connesse all'espletamento di tale servizio e duri per un periodo complessivo di sei mesi, se tali contratti sono stipulati tra aprile ed ottobre, e quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti nell'arco dell'anno, con il limite percentuale del 15% dell'organico aziendale adibito alle stesse attivita'; che con tale norma il legislatore - muovendo nel solco gia' tracciato dall'art. 1, legge n. 230/1962 - ha voluto tipizzare, con una valutazione effettuata ex ante, le ragioni oggettive che consentono di stipulare contratti a termine; che si tratta di una presunzione legale, dove la sussistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione de termine al contratto di lavoro e' desunta dalle caratteristiche peculiari del settore; che il legislatore ha utilizzato la stessa tecnica prevista per il trasporto aereo e aeroportuale, con una valutazione di tipicita' sociale ispirata all'esperienza della particolare intensificazione della domanda dei servizi in certi periodi dell'anno per il trasporto aereo e per necessita' di assicurare il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi postali - che hanno valenza universale e rappresentano un servizio pubblico essenziale in relazione al quale la societa' Poste Italiane concessionaria e' tenuta a garantire la continuita' - in presenza di altalenanti flussi di immissione di corrispondenza sul mercato non sempre prevedibili; che pertanto Poste Italiane puo' integrare il suo organico ricorrente a forme contrattuali flessibili ed e' esonerata dalla dimostrazione della ricorrenza della causale giustificativa dell'apposizione del termine, salvo l'onere di provare l'effettiva sussistenza del tipo di attivita' alla quale ha adibito il personale a termine ed il rispetto del limite numerico pari al 15%.

In ordine, poi, alla denunciata violazione delle regole di concorrenza, affermava la piena legittimita' della concessione da parte del nostro ordinamento a Poste Italiane S.p.a. di diritti speciali o esclusivi finalizzati all'espletamento del servizio postale universale, richiamando sia la sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 17 maggio 2001 in causa C-340/99 TNT Traco S.p.a. e Poste Italiane S.p.a. sia la pronuncia della Corte costituzionale n. 419 del 2000.

Eccepiva, quindi, l'infondatezza della pretesa violazione del disposto contenuto nella Direttiva 99/70/CE richiamando testualmente le clausole 1 e 5 della direttiva medesima, che ha inteso prevenire abusi e prevedere correlative sanzioni, con conseguente possibilita' per gli Stati membri (anche in relazione a quanto disposto dal 10° considerando dell'accordo recepito dalla direttiva) di tener conto, in sede di applicazione dei principi contenuti nell'accordo medesimo, di particolari e specifiche caratteristiche e/o esigenze legate a determinati settori.

Escludeva, inoltre, la violazione della direttiva europea sopra citata per la mancata previsione nell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 di «ragioni oggettive» di assunzioni a termine, deducendo che la direttiva europea ha lasciato ampia discrezionalita' al legislatore nazionale nel terminare i casi in cui puo' o non puo' essere...

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