Sentenza nº 369 da Constitutional Court (Italy), 08 Agosto 1996

RelatoreRenato Granata
Data di Resoluzione08 Agosto 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 369

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Avv. Mauro FERRI

Giudici

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Prof. Valerio ONIDA

Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5- bis, comma 6, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento nella finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, il 30 gennaio 1996 dal Tribunale di Lecce, l'8 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Salerno, l'8 febbraio 1996 dal Tribunale di Lamezia Terme, il 2 febbraio 1996 (n.3 ordinanze) dal Tribunale di Palmi, il 17 gennaio 1996 dal Tribunale di Firenze, il 29 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Larino, il 2 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Catania, il 20 febbraio 1996 dal Tribunale di Cosenza, il 30 gennaio 1996 dal Tribunale di Benevento, il 24 gennaio 1996 dal Tribunale di Napoli, il 5 marzo 1996 dal Tribunale di Messina, il 5 marzo 1996 dalla Corte di appello di Venezia, il 27 febbraio 1996 dal Tribunale di Benevento, il 29 gennaio 1996 dal Tribunale di Brindisi e il 12 marzo 1996 dalla Corte di appello di Roma rispettivamente iscritte ai nn. 269, 270, 352, 361, 370, 371, 372, 389, 397, 398, 403, 415, 447, 493, 494, 495, 522, 595, 601 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Vivacqua Lucia, di Como Bianca ed altra, di Garufi Domenico, di Noli Vittoria, di Ambrosone Nicola, di Ruggiero Elsa ed altri e di Massimo Lancellotti Paolo Enrico, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1o ottobre 1996 il Giudice relatore Renato Granata;

uditi gli Avv.ti Lucio Marotta e Giovanni Leone per Como Bianca ed altra, Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi per Noli Vittoria, Nicola Ambrosone per Ambrosone Nicola, Carlo Tatarano e Giuseppe Lavitola per Ruggiero Elsa ed altri e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - In diciannove distinti giudizi, aventi tutti analogamente ad oggetto domande di risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di Appello di Napoli (n. 269 del 17 gennaio 1996), Salerno (n.352 dell'8 febbraio 1996), Venezia (n. 495 del 5 maggio 1996), Roma (n.601 del 12 marzo 1996) ed i Tribunali di Lecce (n. 270 del 30 gennaio 1996), Lamezia Terme (n. 361 dell'8 febbraio 1996), Palmi (nn.370,371,372 del 2 febbraio 1996), Firenze (n.389 del 17 gennaio 1996), Larino (nn. 397 e 398 del 29 febbraio 96), Catania (n. 403 del 2 febbraio 1996), Cosenza (n. 415 del 20 febbraio 1996), Benevento (n.447 del 30 gennaio 1996 e n. 522 del 27 febbraio 1996), Napoli (n. 493 del 24 gennaio 1996), Messina (n. 494 del 5 maggio 1996) e Brindisi (n.595 del 28 gennaio 1996) hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito il comma sesto dell'art. 5-bis del precedente decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito in legge n. 359 dell'8 agosto 1992 nella parte in cui dispone che la disciplina del predetto art. 5-bis in tema di stima dell'indennizzo espropriativo si applica anche "in tutti i casi in cui non e' stato ancora determinato in via definitiva l'entità del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (id est: della legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del decreto-legge n. 333 cit.). Sulla premessa che il "risarcimento del danno", cui fa riferimento la norma denunciata, sia quello relativo alla perdita di proprietà nei casi di occupazione acquisitiva [o c.d. accessione invertita] in favore della pubblica amministrazione, tutte le autorità rimettenti hanno prospettato il conseguente contrasto, sotto varie angolazioni della norma stessa. Con l'art. 3 della Costituzione (cui la Corte di Salerno abbina, per un profilo, l'art. 113), e quasi tutte [esclusi solo la Corte di Salerno ed il Tribunale di Larino] anche con l'art.42 (cui il tribunale di Palmi affianca l'art.2).

    I tribunali di Lecce, Messina e Brindisi hanno ritenuto poi violato l'art.24 (che la Corte di Salerno invoca in combinato contesto con l'art. 113); la Corte di Salerno ed il tribunali di Cosenza, Messina e Brindisi hanno evocato inoltre l'art. 28; la Corte di Roma ed i tribunali di Lecce, Lamezia Terme, Cosenza, Benevento e Messina, hanno prospettato, la lesione anche dei valori garantiti dall'art. 97 Costituzione; ed il [solo ] Tribunale di Messina ha fatto, infine, riferimento, agli artt. 10 e 11 della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale di Parigi 20 marzo 1952 della Convenzione Europea, e 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

  2. - In tutti i giudizi (tranne in quello sollevato con l'ordinanza n.447/96) e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.

    La quale ha eccepito, in limine, l'inammissibilità in taluni giudizi [quelli relativi alle ordinanze nn. 361, 415, 493], delle questioni sollevate;

    ha preliminarmente, poi, nel merito sostenuto la possibilità di una diversa esegesi - adeguatrice - del testo denunciato; e contestato infine, in subordine, la fondatezza di ogni censura anche alla stregua dell'interpretazione presupposta dai giudici a quibus.

  3. - Nei sei giudizi relativi alle ordinanze nn.415, 493, 494, 495, 522, 595, 601/1996, si sono costituite anche le parti private con argomentazioni sostanzialmente adesive, a quelle svolte dai rispettivi giudici a quibus.

    Nell'imminenza della udienza di discussione le difese delle parti private costituite nei giudizi relativi alle ordinanze nn. 493, 494, 495 e 595/96, nonchè l'Avvocatura dello Stato, hanno depositato ampie e articolate memorie che diffusamente ripercorrono i rispettivi itinerari argomentativi.

    Considerato in diritto

  4. - Al di là di alcuni equivoci accenni delle Corti di Palermo e Salerno, (rispettivamente) all'art. 5-bis della legge 1992, n. 359 nella sua interezza, ed al [solo] suo secondo comma, tutti i giudici a quibus convergono, in sostanza, nel denunciare l'equiparazione, operata dal legislatore del '95, della disciplina del <> alla disciplina concernente la determinazione della indennità dovuta nel caso di espropriazione per pubblica utilità: cioé l'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito l'art. 5- bis, comma 6, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n.359; quindi, in definitiva, l'art. 5-bis , comma 6, così sostituito.

  5. - L'identità della norma denunciata autorizza la riunione, per connessione oggettiva, dei giudizi relativi a tutte le ordinanze in epigrafe.

  6. - Di detta norma e' stato prospettato - come detto - il contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24, 28, 42, 97 e 113 della Costituzione.

    3.1. - Premessa ermeneutica condivisa da tutti giudici a quibus e' quella per cui <>, cui fa riferimento il nuovo comma sesto dell'art. 5- bis, sia quello relativo alla perdita di proprietà nei casi di occupazione acquisitiva tenuto conto che nella materia de qua il solo altro risarcimento ipotizzabile e' quello da occupazione temporanea illegittima, per la determinazione del quale e' inconcepibile il ricorso ai criteri determinativi sopra menzionati" (così testualmente ord. n. 269 del 1996);

    reputandosi per ciò "evidente l'intenzione del legislatore di equiparare del tutto, sul piano patrimoniale, le conseguenze delle espropriazioni rituali a quelle derivanti dalle illegittime ablazioni di fatto poste in essere dalla pubblica amministrazione o dai soggetti per conto di essa operanti, facendo salve solo (come già avvenuto nel 1992) le determinazioni divenute inoppugnabili in sede amministrativa o per effetto di giudicato" .

    E questa premessa, appunto, i giudici remittenti pongono a base comune delle rispettive censure.

    3.2. - In tale contesto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, con varie sfumature argomentative, e' denunciata sostanzialmente sotto un quadruplice profilo di disparità di trattamento [dei proprietari che abbiano subito illegittima occupazione acquisitiva di suoli edificatori nei confronti rispettivamente: a) dei soggetti danneggiati da altro tipo di illecito; b) dei proprietari del pari illegittimamente privati di fatto di loro immobili, ma per esigenze di edilizia abitativa nel regime "risarcitorio" ex art. 3 della legge 1988, n. 458;

    1. dei proprietari ritualmente espropriati; d) dei proprietari di suoli agricoli]; sotto un ulteriore profilo di irrazionale parificazione del trattamento di situazioni ontologicamente diverse, quali quelle dell'espropriazione secundum ius e dell'ablazione di fatto non iure; sotto altro connesso aspetto di ingiustificato privilegio...

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