Sentenza nº 1618 da Lazio, Roma, 17 Febbraio 2009

Data di Resoluzione17 Febbraio 2009
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. sent..
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8640 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente ANNO 2001
SENTENZA

Sul ricorso n. 8640 R.G. del 2001 proposto da Pratesi Service s.r.l. (quale incorporante giusta atto di fusione per notar Nicola Capozzi, di Roma, rep. N. 42921 in data 21.12.2005, della Soc. l'Aurora immobiliare s.r.l.) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.Gonnelli e R. Maccarone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Tacito 41;

contro

- Comune di Aprilia, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. G. Polito, e presso l'avv. C. Bucci domiciliato in Roma alla Via Giulio Cesare n.78

per il conseguimento

dell'integrale risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima occupazione temporanea e della perdita della proprietà, a causa dell'irreversibile trasformazione ad opera del Comune di Aprilia, del terreno già di proprietà della Società ricorrente, sito in Aprilia e istinto in catasto alla partita n. 49062, foglio 67, particella 28, della superficie di 8.490 mq.;

conseguente all'accessione invertita dell'area sita in Aprilia, catasto partita 49062 foglio 67 particella 28

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore all'udienza pubblica del 6.11.2008 il cons.. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società Aurora immobiliare s.r.l. - originaria istante - esponeva che, con la delibera n. 34 bis del 16.3.1990, il Consiglio comunale di Aprilia aveva approvato il progetto per la costruzione di un poliambulatorio in Aprilia, dando atto che detta approvazione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di indifferibilità ed urgenza dei lavori conseguenti. Nella medesima delibera si precisava che le operazioni di espropriazione delle aree avrebbero dovuto avere inizio entro tre mesi dalla data di esecutività del provvedimento e avrebbero dovuto essere terminate entro i ventiquattro mesi successivi. Tuttavia, non faceva seguito alcun altro atto della procedura espropriativa, sicchè con delibera n. 813 del 4.12.1997, la G.C. di Aprilia riapprovava il progetto di lavori, fissando in dodici mesi i termini per l'inizio delle procedure ed in quarantotto mesi il termine per l'ultimazione dei lavori e dell'esproprio. Con la successiva delibera n. 399 del 18.5.1998, la G.M. autorizzava l'amministrazione ad occupare temporaneamente in via d'urgenza il terreno, sito in Aprilia, al foglio 67, part. 28, partita 49062 della superficie di 8490 mq. di proprietà della ricorrente. Solo in data 9.10.98, tuttavia, il tecnico incaricato procedeva alla compilazione dello stato di consistenza ed alla contestuale immissione in possesso, pertanto, la ricorrente evidenziava l'asserita illegittimità del procedere dell'amministrazione resistente. I lavori erano realizzati ed alla data del 20.4.2001, il fabbricato de quo era completato, come accertato con perizia tecnica giurata, senza che fosse emesso però il decreto definitivo di esproprio.

In ragione di quanto sopra esposto, la ricorrente proponeva ricorso per sentir condannare in suo favore, l'amministrazione comunale al risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà dell'area occupata, corrispondente al valore venale pieno dell'area medesima alla data del 20 aprile 2001, nella misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data riferita al saldo, nonché al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del terreno nel periodo compreso tra il 9 ottobre 1998 ed il 20 aprile 2001, pari ad una somma corrispondente ad 1/12 ad anno del valore venale del bene o alla diversa quantificazione da riconoscere di giustizia oltre agli accessori. Chiedeva, a tal fine l'ammissione di una consulenza tecnica per accertare il valore venale dell'area alla data del 20 aprile 2001.

A sostegno della pretesa avanzata, la Società ricorrente censurava l'illegittimità del procedimento seguito da parte dell'amministrazione, poiché alla data del 9 ottobre 1998, la delibera n. 399 del 18.5.1998 aveva perduto l'efficacia in ragione del disposto di cui all'art. 20 comma 1, l. n. 865 del 1971 e di quanto espressamente previsto dalla medesima delibera, che disponeva che l'occupazione dovesse essere eseguita entro tre mesi dalla data di esecutività della medesima. Conseguentemente asseriva la mancanza del titolo dell'occupazione.

Ulteriormente evidenziava che il completamento delle opere era avvenuto senza che alcun decreto definitivo di esproprio fosse stato emanato.

Si costituiva il Comune di Aprilia chiedendo il rigetto della domanda.

A seguito dell'intervenuta pronunzia della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che aveva dichiarato l'illegittimità sotto molteplici profili dell'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, l. n. 205 del 2000, la soc. Aurora proponeva regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Conseguentemente questa Sezione disponeva la sospensione del giudizio con ordinanza n. 1633 del 2005.

Successivamente, con ordinanza n. 26739 del 20.11.2007,

le Sezioni unite decidevano sul regolamento, determinando la giurisdizione di questo giudice. Sicchè, con ricorso per riassunzione notificato l'8 febbraio 2008, la Soc. Pratesi Service s.r.l., quale incorporante, come indicato in epigrafe della Aurora immobiliare s.r.l., chiedeva di pronunciarsi sulla esposta domanda risarcitoria, precisando che non è in dubbio il carattere illegittimo della prima occupazione. Inoltre, precisava che, a fronte dell'offerta indennità pari a lire 17.364.586, la medesima aveva contestato che il valore venale da porre a base della determinazione dell'indennità di esproprio doveva essere ricondotto ad una somma non inferiore a lire 322.818.981.

Contestava, inoltre, che vi fosse mai stata una cessione bonaria dell'area in questione e che mai fosse stato effettuato il pagamento dell'indennità di esproprio.

La causa all'udienza di discussione era trattenuta in decisione.

D I R I T T O

  1. La Sezione ha già avuto modo di approfondire la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT