Sentenza nº 363 da Lazio, Roma, 18 Gennaio 2008

Data di Resoluzione18 Gennaio 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 3157/2001, 9485/2001, 6206/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente Reg. Gen.
S E N T E N Z A ANNO 2001 e 2005

Sui ricorsi riuniti, ex art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971, nn. R.G. 3157/2001, 9485/2001, 6206/2005 proposti da Forconi Claudio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Macco e presso lo stesso domiciliato in Roma, Largo Rodolfo Lanciani n. 1;

contro

nel ricorso n. 3157/2001:

il comune di Torrita Tiberina, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso (inizialmente dall'avv. E. Novelli) e successivamente dagli avv.ti Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia e presso gli stessi domiciliato in Roma, via Savoia n. 72,in forza del mandato di cui alla delibera della G.C. 20.10.2007 n. 48 in atti;

e nei confronti di

Patrizia 76 Società cooperativa edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Emidio Verginelli, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini e dall'avv. Gianluigi Ciacci, anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliata presso il primo in via Alessandro Torlonia n. 33 in Roma;

nei ricorsi nn. 9485/2001 e 6206/2005:

contro

il comune di Torrita Tiberina, come sopra rappresentato e difeso;

e la Regione Lazio, n.c.;

e nei confronti della società Patrizia 76 coperativa edilizia a r.l., come sopra rappresentata e difesa;

nel ricorso n. 3157/2001:

per l'accertamento

della responsabilità civile del comune e della Società controinteressata in merito all'intervenuta occupazione acquisitiva sul terreno di proprietà del ricorrente;

e per la conseguente condanna

degli stessi, al risarcimento di tutti i danni prodotti, quantificati in lire 950.000.000 o nella somma determinata nel corso del giudizio, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria;

e per l'ordine

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2774, 2674 bis c.c. e 113 disp. Att. C.c., al conservatore dei RR.II. competente della trascrizione della traslazione della proprietà fondiaria in capo al comune di Torrita tiberina, per avvenuta occupazione acquisitiva;

nel ricorso n. 9485/2001:

per l'annullamento

del decreto di espropriazione n. 225/2001 emesso dal Presidente della Giunta regionale del Lazio, in data 12.4.2001 avente ad oggetto "Comune di Torrita Tiberina - Espropriazione aree occorrente per la realizzazione del Piano di zona 167, località "Cesa" Decreto di esproprio definitivo (RM 109/5)" nonché di tutti gli atti che siano o possano considerarsi presupposti o conseguenza dell'atto impugnato;

nel ricorso n.6206/2005:

per l'annullamento

dell'atto di notifica di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione con la relativa indennità di espropriazione acclusa, recanti rispettivamente il numero di protocollo 1162 del 19.4.2005 del Comune di Torrita Tiberina e notificato al ricorrente in data 21.4.2005 ed il numero di protocollo n. 250/04 del 24.12.2004 della Commissione provinciale espropri di Roma (diretto al Comune di Torrita Tiberina ed avente ad oggetto la Realizzazione P.Z. Loc. Le Cese - Determinazione Indennità di Espropriazione), nonché di tutti quanti gli atti che siano o possano considerarsi presupposti o conseguenza dell'atto impugnato;

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del comune e della Società Patrizia 76;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 22.11.2007 il Consigliere. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe, l'istante, premesso di essere proprietario di un'area di mq. 17.800 sita nel comune resistente, distinta al catasto al foglio 6, partita 699, particelle 195/parte, 197/parte, 198/parte , destinati a zona C/2 di espansione nel Piano di fabbricazione in vigore, esponeva che:

- in data 24.3.1994, il Comune di Torrita Tiberina deliberava di procedere alla occupazione d'urgenza ed alla espropriazione del predetto fondo per la realizzazione di edilizia economica e popolare;

- in data 13.3.1995 il comune stipulava a tal fine una convenzione con la soc. Coop. a r.l. Patrizia 76;

- in data 23.9.95, la giunta comunale avviava la procedura con delibera divenuta esecutiva il 12.10.1995;

- dall'8.1 al 18.1.1996, il comune procedeva all'occupazione d'urgenza , redigendo il verbale di immissione in possesso e di consistenza;

- dopo l'offerta dell'indennità provvisoria di esproprio di lire 126.161.280, notificata al ricorrente in data 2.6.2000, nessun atto ablativo era posto in essere, mentre il fondo era trasformato irreversibilmente a seguito dell'edificazione programmata ed avviata in data 10.1.1997.

Il ricorrente argomentava che , a seguito dell'edificazione,

si era verificata l'occupazione acquisitiva, in violazione delle norme e dei principi del giusto procedimento, con conseguente diritto dell'istante al risarcimento del danno patito.

Si costituiva il Comune, resistendo dapprima all'istanza cautelare e deducendo la carenza del presupposto del danno grave ed irreparabile a fronte della richiesta meramente patrimoniale.

Si costituiva la società controinteressata, eccependo primariamente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sotto il profilo oggettivo della materia in argomento e in ragione della pretesa azionata nei confronti di una società privata.

In subordine, deduceva il difetto di legittimazione passiva poiché era il comune unico responsabile della procedura di occupazione delle aree.

Nel merito, chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda, avendo l'amministrazione portato a compimento il procedimento ablatorio.

L'istanza cautelare era respinta.

Con il secondo dei ricorsi, l'istante impugnava il decreto di esproprio per violazione e falsa applicazione dell'art. 20/ co. 2° l. n. 865 del 1971 e dell'art. 13, l. n. 2359 del 1865, nonché per il vizio di eccesso di potere per carenza e sviamento di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione ed infine per ingiustizia manifesta.

Adduceva ancora il vizio di violazione dei criteri dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa e del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990. Asseriva il ricorrente che il provvedimento in menzione era stato tardivamente emesso in data 12.4.2001 e successivamente notificato il 2.7.2001 all'interessato, oltre i termini di legge, nonché in violazione dell'art. 7 comma 2, l. reg. Lazio n. 79 del 1978, venendosi a verificare una fattispecie di occupazione acquisitiva.

Resistevano il comune e la Società Patrizia 76, chiedendo il rigetto della domanda.

Con il terzo ricorso l'istante impugnava la definitiva determinazione dell'indennità espropriativa, deducendo il vizio di eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà tra più atti, ingiustizia manifesta e violazione e vizio del procedimento, nonché per violazione di legge in relazione al difetto ed all'insufficienza della motivazione, al difetto dei presupposti ed in ragione della violazione dei principi di economicità, efficacia e pubblicità di cui all'art. 1 della l. n. 241 del 1990, nonché del principio del giusto procedimento, di cui alla l. n. 241 cit. ed all'art. 97 della Cost. e la violazione dell'art. 15, l. n. 865 del 1971, come sostituito dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977, per avere l'amministrazione proceduto alla determinazione dell'indennità di esproprio senza prendere in alcuna considerazione il reale evolversi del procedimento ed il verificarsi della fattispecie di...

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