Sentenza nº 3490 da Lazio, Roma, 23 Aprile 2008

Data di Resoluzione23 Aprile 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5271 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente ANNO 2004
S E N T E N Z A

Sul ricorso n. R.G. 5271 del 2004 proposto da S.N.C. Picano Lavorazione Marmi e affini di Picano Mario e Picano Rodolfo, in persona del legale rappresentante rag. Picano Rodolfo e per quanto possa occorre di quest'ultimo anche in proprio, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Eugenio Piccozza, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Vittoria Ferrosi e l'avv. Monica Squintu e ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi , in Roma, alla via Quattro Fontane n. 16 ;

contro

- comune di Cassino, n.c.;

per l'annullamento

- della nota prot. 10427 del comune di Cassino del 13.3.2004, ricevuta in data 16.3.2004 avente ad progetto il "Riscontro vostra istanza del 14.02.2004" con cui è stato negato l'avvio della procedura di cui all'art. 43 del d.P.r. 8.6.2001 n. 327, in relazione agli immobili occupati e trasformati (di cui al foglio 84 mappali 325 e 144/1 in Cassino via San domenico - loc. Vetiche - oggi via degli Eroi) del Comune di Cassino a seguito della realizzazione di opere di urbanizzazione del quartiere Vetiche ed in particolare di costruzione, ampliamento e sistemazione di strade urbane di adeguamento alla variante del PRG, come da deliberazione del c.c. n. 56/9 del 29.6.87;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti dal ricorrente;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente

e per la condanna del Comune di Cassino

al risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'area, demolizione dell'immobile e acquisizione al patrimonio comunale ex art. 43 del d.P.R. 8.6.2001 n. 327, da quantificarsi in corso di causa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 10.1.2008 il cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

I ricorrenti esponevano in fatto che con la deliberazione del c.c. n. 56/9 del 29.6.1987, il Comune di Cassino aveva approvato il progetto di adeguamento al P.r.g. dei lavori di costruzione, completamento e sistemazione di strade urbane. Tale approvazione risultava equivalente alla dichiarazione di p.u. dell'opera e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza dell'occupazione temporanea e d'urgenza preordinata all'esproprio, di cui alla successiva delibera della G.M. n. 1560 del 21.11.1988. Con tale atto, si stabiliva che l'occupazione effettiva degli immobili sarebbe avvenuta entro tre mesi dalla data di esecutività del provvedimento stesso, pena la perdita di efficacia e per la durata di cinque anno dalla data di immissione in possesso, entro i quali definirsi il procedimento di esproprio con determinazione delle relative indennità spettanti agli espropriandi. Il successivo 23.2.1989 si procedeva all'immissione in possesso degli immobili interessati ed alla demolizione del fabbricato di mq. 146 insistente sugli stessi.

Parte istante precisava che i sig.ri Picano Rodolfo e Mastronardi Antonio nel 1962 avevano acquistato i due terreno siti in Cassino alla via San Domenico di cui al foglio 84 mappali 325 e 144/1 ed avevano costituito con Picano Mario, la Società ricorrente, conferendo alla medesima società i terreni sopra specificato ed il capannone insistente sugli stessi. In data 2.3.64 il Mastronardi recedeva dalla società e percepiva al liquidazione della propria quota.

In data 5-6.10.84 era dichiarato il fallimento della società Picano Marmi, chiuso in data 28.5.1996 con il riparto dle ricavato. Conseguentemente la società ricorrente asseriva di essere tornata in bonis, con riacquisto da parte della stessa della capacità di disporre e di amministrare il proprio patrimonio, in cui rientrano anche i beni immobili oggetto della procedura ablatoria, non oggetto della procedura concorsuale esperita.

Censuravano , pertanto l'illegittimità del procedimento seguito dall'amministrazione, per mancata emissione del provvedimento di esproprio e conclusione della procedura. Richiamavano a fondamento della asserita illegittimità, altresì, la nota del 18.5.2000 del servizio lavori pubblici comunale che condivideva la congruità della proposta transattivi di risarcimento del danno per occupazione dei terreni e dei fabbricati occorsi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria PEEP san Pasquale di Cassino alla ditta Picano Rodolfo per un importo complessivo di 1.179.806.000, stimato nella perizia asseverata di parte, a patto della rinuncia da parte del ricorrente alla metà degli interessi legali maturati a 900.000.000 lire.

Il Picano, con nota del 14.2.2004 si determinava a chiedere l'attivazione della procedura ex art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001, tuttavia il comune di Cassino, con nota del 13.3.2004, prot. 10427 eslcudeva la possibilità di attivare la procedura, rinviando al parere pro veritate espresso dall'avv. Sergio Nacci.

In conseguenza, era esperito ricorso per l'annullamento del provvedimento menzionato ed il riconoscimento del diritto degli istanti al risarcimento del danno ex art. 43, d.P.R. n. 327 cit., noonchè per la condanna del comune ala pagamento della somma di euro 609.318,95, pari a lire 1.179.806.000, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comprensiva degli interessi a decorrere dal giorno in cui è stato occupato sine titulo.

I ricorrenti, pertanto, svolgevano le seguenti censure:

1- Violazione di legge ed in particolare dell'art. 43, d.p.r. n. 327 del 2001, eccesso di potere per manifesta erroneità nei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza ed illogicità della motivazione e sviamento di potere: poiché l'amministrazione omettendo di pronunziarsi sulla richiesta del Picano Rodolfo, fondava il diniego implicito sulla mancanza di legittimazione di questo alla proposizione della domanda di risarcimento. Contestava la società, il difetto di legittimazione in ragione della qualità del Picano Rodolfo di legale rappresentante e amministratore della società medesima.

2 - Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione, poiché il provvedimento impugnato unicamente si riportava al parere pro veritate, senza peraltro allegarlo.

3 - Eccesso di potere per contraddittorietà nei comportamenti dell'amministrazione e violazione del legittimo affidamento in ragione del riconoscimento operato con la nota del 18.5.2000 già menzionata.

Il Comune non si costituiva.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza di discussione.

DIRITTO

1 - Preliminarmente il Collegio che, come è stato già osservato dalla Sezione, deve svolgere un'attenta...

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