Sentenza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 30 Aprile 1999

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione30 Aprile 1999
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 148

ANNO 1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott.† Renato GRANATA†††† Presidente

- Prof.† Giuliano†††††††††† VASSALLI†††† Giudice

- Prof.† Francesco††††††† GUIZZI†††††††††††††††††††††† "

- Prof.† Cesare MIRABELLI†††††††††††††† "

- Prof. Fernando††††††††† SANTOSUOSSO††††††††††††††††† "

- Avv. Massimo††††††††† VARI††††††††††††† "

- Dott.† Cesare RUPERTO††††††††††††††††† "

- Dott.† Riccardo††††††††† CHIEPPA†††††††††††††††††† "

- Prof.† Gustavo†††††††††† ZAGREBELSKY††††††††††††††††††† "

- Prof.† Valerio ONIDA†††††††††††††††††††††† "

- Prof.† Carlo†† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††† "

- Avv.† Fernanda†††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† "

- Prof.† Piero Alberto†† CAPOTOSTI††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio 1997 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, il 24 gennaio 1997 dalla Corte d'appello di Torino, il 16 gennaio 1997 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il 25 febbraio 1997 dal Tribunale di Latina, il 21 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Cagliari, il 27 febbraio 1997 (n. 4 ordinanze) dal Tribunale di Lamezia Terme, il 26 maggio 1997 dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino, il 26 gennaio 1997 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 27 febbraio 1997 dal Tribunale di Potenza, il 22 aprile 1997 (n. 2 ordinanze) dalla Corte d'appello di Firenze, il 21 ottobre 1997 e l'11 aprile 1997 dal Tribunale di Bari, il 20 gennaio 1998 dal Tribunale di Lagonegro, il 13 febbraio 1998 dal Tribunale di Potenza, il 19 febbraio 1998 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 189, 191, 292, 414, 417, da 423 a 426, 571, 573, 735, 788, 789 e 889 del registro ordinanze 1997 e ai nn. 154, 225, 408 e 414 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 23, 28, 38, 44 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 2, 12, 14 e 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione di Martelli Lorenzo ed altra, Cauli Giovannino e Siciliani Teresa nonchË gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

††††††††††† uditi gli avvocati Ercole Romano per Martelli Lorenzo ed altra, Giorgio Piras jr. per Cauli Giovannino, Costantino Ventura per Siciliani Teresa e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Lecce, nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, con ordinanza del 19 febbraio 1997 (R.O. n. 189 del 1997), ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - recte: dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 - che testualmente prevede che "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilit‡, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dellíindennit‡ di cui al comma 1 (quelli cioÈ relativi alla indennit‡ di esproprio), con esclusione della riduzione del 40%. In tal caso, líimporto del risarcimento È altresÏ aumentato del 10%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato".

    La norma impugnata, osserva il rimettente, ha avuto origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1996, con la quale È stata dichiarata la illegittimit‡ costituzionale del comma 6 dellíart. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dallíart. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui applicava al risarcimento del danno da occupazione appropriativa i criteri di determinazione stabiliti per líindennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilit‡. Con la predetta sentenza si È ritenuta, infatti, abnorme la riduzione della riparazione in favore del proprietario, in caso di c.d. "accessione invertita", fino alla coincidenza con líindennit‡ di esproprio, pur considerando astrattamente possibile, in tale ipotesi, la quantificazione del danno risarcibile in misura inferiore a quello reale, ai fini di un "equilibrato componimento" tra líinteresse della pubblica amministrazione alla conservazione dellíopera di pubblica utilit‡ e al contenimento della relativa spesa e quello del privato alla riparazione per líillecito subito.

    Ma, ad avviso del giudice a quo, siffatto "equilibrato componimento" non deve comprendere anche líinteresse della p.a. a contenere la spesa per il risarcimento, nË le esigenze di finanza pubblica. CiÚ posto, il rimettente ravvisa il contrasto della norma censurata con líart. 42, terzo comma, della Costituzione, rilevando che líindennizzo di cui alla predetta norma costituzionale, previsto in caso di espropriazione, presuppone una procedura legittima, mentre il risarcimento del danno non potrebbe che essere integrale in quanto correlato ad uníattivit‡ illecita.

    La norma de qua recherebbe, inoltre, vulnus allíart. 3 della Costituzione, riconoscendo in linea di principio al privato il diritto allíintegrale risarcimento, salvo che per le occupazioni illegittime "intervenute" anteriormente alla data del 30 settembre 1996, locuzione tra líaltro ambigua, potendosi considerare come "intervenute" sia le occupazioni materialmente eseguite attraverso líapprensione del bene, entro il 30 settembre 1996, quanto le sole occupazioni divenute illegittime entro la stessa data per scadenza del termine. In ogni caso, la entit‡ del risarcimento previsto dalla norma censurata sarebbe eccessivamente diminuita rispetto al risarcimento ordinario e maggiorata in misura esigua rispetto allíindennit‡ di esproprio. Ed infatti, la esclusione della possibilit‡ di riduzione del 40% non avrebbe creato una situazione di favore per il danneggiato, ma solo parificato la situazione della occupazione appropriativa a quella della cessione volontaria del bene di cui allíart. 5-bis cpv. del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, evitando un trattamento addirittura deteriore per chi sia sottoposto alla prima. Díaltra parte, nella ipotesi in esame, ancorando la liquidazione del danno al criterio utilizzato per le indennit‡ di esproprio, si finirebbe per negare líapplicazione del valore di mercato del bene oggetto dellíoccupazione, sia pure ridotto attraverso uníapplicazione aggiornata della legge per il risanamento di Napoli, in quanto tale criterio funge da parametro per la liquidazione dellíindennit‡ solo nei casi di edificabilit‡ legale ed effettiva, i quali non costituirebbero la maggioranza, mentre nelle altre ipotesi, ai sensi dellíart. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, si fa riferimento al valore agricolo.

    Irrisoria, sarebbe, poi, la maggiorazione del 10%, la quale, mediata aritmeticamente col reddito dominicale rivalutato, ammonta al 5% circa del valore reale del bene.

    La norma impugnata si porrebbe, infine, in contrasto con líart. 28 della Costituzione, risolvendosi in un sostanziale esonero da responsabilit‡ contabile dei pubblici funzionari ai quali non potrebbe addebitarsi a titolo di colpa grave - apparendo eccezionali le ipotesi di dolo - la causazione di un danno aggiuntivo alla p.a. in termini reali del 5% circa, bilanciato dal soddisfacimento dellíinteresse alla conservazione dellíopera pubblica.

  2. - Analoghe questioni di legittimit‡ costituzionale sono state sollevate, sia pure in riferimento a parametri parzialmente differenti, sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle gi‡ riferite. Alcune di esse introducono, inoltre, peculiari rilievi.

    2.1.- In particolare, la Corte díappello di Torino, con ordinanza del 24 gennaio 1997 (R.O. n. 191 del 1997), ha impugnato il citato comma 7-bis, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, sottolineando la quasi totale identit‡ tra tale norma e quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la citata sentenza n. 369 del 1996, rispetto alla quale la prima prevede solo una differenza contenuta nella misura del 10% in pi˘ della indennit‡ dovuta in conseguenza di esproprio per pubblica utilit‡, per líipotesi, radicalmente diversa, di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, misura ritenuta dal giudice a quo del tutto inadeguata a tutelare il diritto di propriet‡.

    2.2.- Alle predette ordinanze del Giudice istruttore di Lecce e della Corte díappello di Torino si È richiamata la Corte díappello di Firenze, che, con due ordinanze emesse il 22 aprile 1997 (R.O. n. 788 e n. 789 del 1997), ha sollevato la medesima questione di legittimit‡ costituzionale del comma 7-bis citato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 28 e 97 della Costituzione.

    2.3.- Alla denunciata violazione dei predetti parametri di cui agli artt. 42, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, anche la Corte díappello di Reggio Calabria, che ha sollevato la questione con ordinanza del 16 gennaio 1997 (R.O. n. 292 del 1997), ha aggiunto il rilievo di incostituzionalit‡...

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