Sentenza nº 358 da Constitutional Court (Italy), 29 Settembre 1994

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione29 Settembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 358

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1993 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Carmela Guido, il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Lecce, ed altro, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promosso da Carmela Guido contro il Monte dei Paschi di Siena, concessionario del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Lecce, il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 14 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

    La disposizione denunciata prevede che l'opposizione di terzo non può essere proposta dal coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.

    Nel corso dell'esecuzione esattoriale a carico del coniuge della ricorrente erano stati pignorati nella casa coniugale beni che l'opponente assumeva di sua proprietà, essendole stati donati dalla madre con atto pubblico in data 21 ottobre 1983, anteriore al matrimonio, celebrato il 1o marzo 1984.

    Il giudice rimettente ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante, in quanto la disposizione denunciata non consente in questo caso la proponibilità dell'opposizione. Ad avviso del Tribunale la disposizione sarebbe palesemente irragionevole, perchè preclude al coniuge di superare la presunzione di appartenenza al debitore dei beni posti nella casa di abitazione, anche quando essi siano pervenuti all'opponente con atto di donazione anteriore al matrimonio. Questo divieto, ritenuto anacronistico nella sua assolutezza, sopravviverebbe in un contesto legislativo nel quale è stato soppresso l'istituto della dote.

    Secondo il giudice rimettente la disposizione denunciata viola l'art. 3 della...

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