del 21 gennaio 2008 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da Smerigliatrice V.S. S.a.s. di Guglielmuccio Vito & C. ed altra contro G.E.T. S.p.A. ed altra. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione...

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva che precede;

Ritenuto che la debitrice deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza entro il termine stabilito da questo giudice;

Rilevato che le opponenti Smerigliatrice V.S. S.a.s. e GE.GA. S.n.c. - che, con ricorso depositato il 4 ottobre 2007, hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promossa da G.E.T. S.p.A. contro Ilaria Lavorazione Pellami S.r.l. (in seguito Ilaria), deducendo la loro proprieta' sui beni pignorati il 2 agosto 2007 in danno della Ilaria - hanno eccepito 1'illegittimita' costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente dopo le modifiche di cui al d.lgs. n. 46/1999) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., dopo che il concessionario, nel costituirsi, ne aveva invocato l'applicazione, laddove prescrive che l'ufficiale di riscossione deve astenersi dal pignoramento solo quando il diritto del terzo (diverso dai soggetti indicati nell'art. 58, comma 3) e' provato in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda anteriore all'anno in cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo:

che nel caso di specie le opponenti hanno fondato la loro opposizione su due contratti di affitto, l'uno di azienda, e l'altro di ramo di azienda, entrambi stipulati per atto pubblico in data 29 aprile 2003, contenenti in allegato i rispettivi elenchi dei beni mobili compresi nell'affitto, alcuni dei quali pignorati in danno della conduttrice, debitrice dell'Erario;

che tali documenti, secondo il concessionario, essendo contemporanei all'anno cui si riferiscono i tributi per cui si procede (2003), non sarebbero idonei a fondare l'opposizione, ai sensi del ridetto art. 63;

che la difesa del concessionario e' fondata sull'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4417 del 1996, in cui, con riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46/1999, riprodotto con alcune varianti nell'attuale art. 63) si afferma che non e' condivisibile l'interpretazione, proposta dal ricorrente in quel giudizio, secondo cui la disposizione di legge sarebbe rivolta al solo ufficiale esattoriale, e non all'esattore, e concernerebbe il solo pignoramento, e non anche la fase successiva della procedura di riscossione: per contestare tale ipotesi interpretativa, avanzata dalla parte ricorrente, la S.C. ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 358 del 1994, in cui si afferma che l'art. 65 cit. poneva «ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore puo' dimostrare l'appartenenza del bene solo...

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