Ordinanza emessa il 28 febbraio 2007 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da Magnani Sandro contro G.E.T. S.p.A. ed altra Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo (non legato al debitore da rapport...

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliendo la riserva che precede, ritenuto che il contraddittorio e' stato regolarmente integrato, con la notifica dell'atto introduttivo, della comparsa di risposta e del verbale della prima udienza, alla debitrice, nel termine fissato da questo giudice, e che la debitrice deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita; rilevato che l'opponente Magnani Sandro, che, con ricorso depositato il 19 dicembre 2005, ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promossa da G.E.T. S.p.A. contro Sani Lina, deducendo la sua proprieta' sui beni pignorati il 16 novembre 2005 in danno della Sani, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente dopo le modifiche di cui al d.Lgs. n. 46/1999) per contrasto con gli artt. 24 e 42 Cost., dopo che il Concessionario, nel costituirsi, ha invocato l'applicazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973 (sempre nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999), che prescrive che l'ufficiale di riscossione deve astenersi dal pignoramento solo quando il diritto del terzo (diverso dai soggetti indicati nell'art. 58, comma 3) e' provato in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza, anteriore all'anno in cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo;

che nel caso di specie l'opponente, che non risulta parente della debitrice, ha fondato la propria opposizione su un contratto di locazione di immobile arredato ad uso abitativo, debitamente registrato in data 13 ottobre 2003, contenente l'elenco dei beni mobili compresi nella locazione, alcuni dei quali pignorati in danno della conduttrice, debitrice dell'Erario, e sulla fattura di acquisto dei mobili stessi in data 30 maggio 2003, sottoscritta e quietanzata dal venditore, nonche' sul documento di trasporto, relativo agli stessi mobili, in data 14 maggio 2003, sottoscritto dal conducente e dal destinatario;

che tali documenti, secondo il Concessionario, non essendo atti pubblici o scritture private autenticate, ed essendo comunque posteriori all'anno di iscrizione a ruolo dei tributi per cui si procede (1993-1998), non sarebbero idonei a fondare l'opposizione, ai sensi del ridetto art. 63;

che la difesa del Concessionario e' fondata sull'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4417 del 1996, in cui, con riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto...

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