Sentenza nº 208 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 1992
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 04 Maggio 1992 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 208
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dagli artt. 4 bis, ter, quater, quinquies e sexties della legge 20 maggio 1988 n.160 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 aprile 1990 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna nel ricorso proposto da Soro Sebastiano contro la Regione autonoma della Sardegna ed altri iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n.36, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna su ricorso proposto dalla Provincia di Cagliari contro il Co.re.co. ed altra iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Cagliari nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
udito l'Avvocato Giovanni Cossu per la Provincia di Cagliari e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1.- Nel corso di due giudizi amministrativi, nei quali veniva in discussione la competenza temporale del Comitato regionale di controllo ad annullare atti degli enti locali (in un caso, la delibera di un consiglio comunale, e, nell'altro, la delibera di una giunta provinciale), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con due ordinanze di analogo contenuto, emesse la prima l'11 aprile 1990, ma pervenuta alla Corte il 2.9.1991 (reg.ord. n. 556 del 1991) e la seconda il 13 febbraio 1991 (reg.ord. n. 566 del 1991),ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
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dell'art. 9, primo comma, della legge della regione Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 (I controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6, nella parte in cui "dispone la decadenza degli organi di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza", in riferimento all'art. 46 dello statuto speciale per la regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);
-
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), modificato dagli artt.4 bis, ter, quater, quinquies e sexties della legge 20 maggio 1988 n. 160, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
1.2. - Con riferimento alla prima questione il Tribunale rimettente - ritenutane la rilevanza in quanto la norma attiene alla regolare costituzione dell'organo di controllo e l'oggetto dei giudizi a quibus ha riguardo ad annullamenti disposti in entrambi i casi quando esso era già decaduto - osserva che la norma regionale impugnata impedisce all'organo di controllo di funzionare dopo la sua decadenza. La norma è perciò sospettata di incostituzionalità perchè, impedendo la prorogatio dei Comitati, renderebbe possibile, ove il loro rinnovo non fosse tempestivo, il mancato esercizio della funzione del controllo per una durata illimitata e imprevedibile, quando invece la funzione stessa è necessaria e indefettibile ai sensi del parametro statutario invocato - che è in armonia con l'analoga prescrizione contenuta nell'art. 130 della Costituzione - il quale imporrebbe, invece, la prorogatio oltre il predetto termine decadenziale.
1.3. - Con riferimento alla seconda questione, proposta in via subordinata - che è attinente solo al giudizio di cui al reg. ord. n. 556 del 1991, e non invece all'altro, essendo stata riprodotta nel dispositivo della relativa ordinanza di rimessione senza che trovi riscontro nella motivazione di questa - il giudice del rinvio osserva che, nell'ipotesi di una dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale ostativa della prorogatio dell'organo di controllo (prima questione), la controversia dovrebbe essere risolta valutando le ragioni dell'annullamento disposto in applicazione dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche, che disciplina l'assunzione in servizio del personale pubblico delle qualifiche inferiori. Ma la norma richiamata, limitando la partecipazione alle procedure di assunzione solo agli iscritti nelle liste di collocamento ed escludendo invece altri che, essendo già occupati, non vi sono iscritti, si porrebbe in violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, perchè penalizzerebbe coloro che hanno dimostrato le proprie capacità lavorative in diverse occasioni e vantano perciò maggiori titoli di professionalità.
-
- é intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando in primo luogo che la questione relativa all'art. 16 della legge n. 56 del 1987 è proposta in via meramente ipotetica, per l'eventualità...
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