SENTENZA Nº 202200009 di TRGA - Trento, 13-01-2022

Presiding JudgeROCCO FULVIO
Date13 Gennaio 2022
Published date24 Gennaio 2022
Judgement Number202200009
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
Pubblicato il 24/01/2022

N. 00009/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2021, proposto dal signor Alex Marini e dall’Associazione Più Democrazia in Trentino, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Flavio Dalbosco e Rosa Michela Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Moser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto Trento, via G. Manci n. 27, presso l’ufficio legale del Consiglio provinciale;
Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
Ufficio di Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, non costituito in giudizio;

nei confronti

Chiara Pallaoro, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del decreto del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 3 in data 10 maggio 2021, di nomina di componenti dell’Autorità per le Minoranze Linguistiche di cui all’art. 10 della legge provinciale 19 giugno 2008 n. 6, nonché del decreto del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento n. 4 in data 14 giugno 2021, di nomina del Presidente dell’Autorità per le minoranze linguistiche, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della predetta legge provinciale n. 6 del 2008, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale,

e per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 4, commi 1 - 5, della legge provinciale 3 del 1996, “Individuazione degli enti e delle persone giuridiche soggetti all’applicazione della legge”, per contrasto con gli articoli 3, 6, 76, 77 e 117 Cost., nonché con l’art. 2 del Trattato istitutivo UE;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I fatti di causa, come riferiti dalla parte ricorrente, possono essere sintetizzati come segue.

A seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, recante “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali” - identificate nelle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, costituenti gruppi linguistici ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige” (di seguito denominato Statuto di autonomia) e delle relative norme di attuazione - il Consiglio provinciale con la delibera n. 6 in data 11 marzo 2014 ha nominato i componenti dell’Autorità per le Minoranze Linguistiche (di seguito denominata l’Autorità), nelle persone del dottor Dario Pallaoro, Presidente, nonché dell’avvocato Giada Nicolussi e dell’avvocato Luciana Rasom, componenti

In data 10 marzo 2021 è terminato il mandato settennale dei componenti dell’Autorità e, quindi, il Presidente del Consiglio provinciale in data 13 gennaio 2021 ha inviato a tutti i consiglieri provinciali una nota per illustrare la procedura di nomina dei nuovi componenti ed invitare i consiglieri stessi a presentare candidature per l’incarico di componente dell’Autorità. Inoltre, stante la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio provinciale, richiesta dalla legge provinciale n. 6 del 2008 per la nomina dei componenti dell’Autorità, il Presidente del Consiglio, al fine di trovare un accordo tra le forze politiche di maggioranza e minoranza, si è incontrato con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari (di seguito denominata Conferenza dei capigruppo) nelle sedute di febbraio, marzo e aprile 2021, ma non è stato possibile addivenire ad un accordo sui nominativi dei candidati. Pertanto la nomina dei nuovi componenti dell’Autorità è stata inserita all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio provinciale del 2, 3 e 4 febbraio, del 23, 24, 25 marzo, nonché del 13, 14 e 15 aprile 2021, ma la discussione non vi è mai stata perché il punto all’ordine del giorno è stato sempre rinviato.

Nel frattempo sono pervenute quattro candidature (due il 24 marzo 2021 e due il 20 aprile 2021) e, quindi, nella seduta del Consiglio provinciale del 20 aprile 2021 si è aperta, per la prima volta, la discussione sulla nomina dei nuovi componenti dell’Autorità e sono state messe in votazione le quattro candidature pervenute. Tuttavia nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei 2/3 dei componenti del Consiglio provinciale.

Dal 20 aprile 2021 non è stata più convocata alcuna seduta del Consiglio provinciale sino al giorno 11 maggio 2021, ma in data 10 maggio 2021 il Presidente del Consiglio provinciale ha adottato l’impugnato decreto n. 3, con cui ha provveduto, in via sostitutiva, a nominare i nuovi componenti dell’Autorità nelle persone dei signori Matteo Nicolussi Castellan, Chiara Pallaoro e Katia Vasselai, facendo applicazione della disciplina contenuta negli articoli 2, comma 3, e 3, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

La parte ricorrente espone quindi che a seguito di tale provvedimento quattro Consiglieri comunali del Comune di Luserna hanno trasmesso ai Consiglieri provinciali un esposto datato 12 maggio 2021 con cui hanno contestato che la comunità cimbra abbia partecipato all’iter di nomina dei componenti dell’Autorità, mentre il consigliere provinciale Alex Marini ha presentato un’interrogazione a risposta scritta, sollevando a sua volta dubbi sulla regolarità della nomina e sollecitando l’annullamento in sede di autotutela del predetto decreto presidenziale n. 3.

Il Presidente del Consiglio provinciale ha risposto a tale interrogazione ribadendo la correttezza del proprio operato e, da ultimo, in data 14 giugno 2021 con l’impugnato decreto n. 4, di concerto con il Presidente della Provincia, nella qualità di presidente della Conferenza delle minoranze, ha provveduto a nominare il presidente dell’Autorità nella persona dell’avvocato Katia Vasselai.

2. Dei provvedimenti impugnati parte ricorrente, premesse brevi considerazioni sulla legittimazione a ricorrere dell’Associazione Più Democrazia in...

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