Ordinanza nº 331 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 1993

Date21 Luglio 1993
IssuerConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 331

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 17 aprile 1993, depositato in cancelleria il 20 aprile successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1993.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che la Regione Calabria impugna il decreto-legge 19 marzo 1993, n.69, recante la "disciplina della proroga degli organi amministrativi", in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;

che la regione ricorrente, dopo aver illustrato la serie di decreti-legge adottati in materia dal Governo (nn. 381 del 1992, 439 del 1992, 7 del 1993 e 69 del 1993),osserva che il decreto legge n. 69 del 1993 da ultimo impugnato rappresenta, in sostanza, la riproduzione dei precedenti provvedimenti d'urgenza, eccetto che per la formulazione dell'art. 9, relativo all'adeguamento della disciplina regionale alle norme di principio del decreto;

che, in particolare, la regione rileva che, prima dell'emanazione dei ricordati decreti-legge, essa stessa aveva adottato, con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, sulla "disciplina delle nomine di competenza della Regione", una propria regolamentazione delle scadenze delle nomine e designazioni di competenza regionale e delle relative procedure di rinnovazione, disciplina, questa, coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale;

che pertanto, ad avviso della regione, il decreto-legge n.69 del 1993 "non dovrebbe incidere sulla legge regionale", giacchË questa contiene norme di dettaglio bensÏ diverse da quelle del decreto ma tuttavia rispettose dei fondamentali principi posti dal medesimo, rappresentati dalla cessazione delle funzioni alla scadenza naturale del mandato e...

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