Ordinanza nº 331 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 1993
Date | 21 Luglio 1993 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 331
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria notificato il 17 aprile 1993, depositato in cancelleria il 20 aprile successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1993.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che la Regione Calabria impugna il decreto-legge 19 marzo 1993, n.69, recante la "disciplina della proroga degli organi amministrativi", in riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione;
che la regione ricorrente, dopo aver illustrato la serie di decreti-legge adottati in materia dal Governo (nn. 381 del 1992, 439 del 1992, 7 del 1993 e 69 del 1993),osserva che il decreto legge n. 69 del 1993 da ultimo impugnato rappresenta, in sostanza, la riproduzione dei precedenti provvedimenti d'urgenza, eccetto che per la formulazione dell'art. 9, relativo all'adeguamento della disciplina regionale alle norme di principio del decreto;
che, in particolare, la regione rileva che, prima dell'emanazione dei ricordati decreti-legge, essa stessa aveva adottato, con la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13, sulla "disciplina delle nomine di competenza della Regione", una propria regolamentazione delle scadenze delle nomine e designazioni di competenza regionale e delle relative procedure di rinnovazione, disciplina, questa, coerente con l'art. 97 della Costituzione e con i principi affermati nella sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale;
che pertanto, ad avviso della regione, il decreto-legge n.69 del 1993 "non dovrebbe incidere sulla legge regionale", giacchË questa contiene norme di dettaglio bensÏ diverse da quelle del decreto ma tuttavia rispettose dei fondamentali principi posti dal medesimo, rappresentati dalla cessazione delle funzioni alla scadenza naturale del mandato e...
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