Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali e dei principi di uguaglianza, di buon anda...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389), recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 5 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2007 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 febbraio 2007 e depositato il successivo 12 febbraio, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389), recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", in riferimento agli artt. 3,9, 51, 81, quarto comma, 97, 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 22 della citata delibera, concernente il riconoscimento agli ex amministratori delle fondazioni e degli enti morali costituiti su iniziativa della Regione o a carico della stessa della facolta' di permanere nella carica, a semplice richiesta e senza percepire alcun compenso, con pieno diritto di voto e di partecipazione alle adunanze, viola gli artt. 3 e 97 Cost., nonche' risulta invasiva delle competenze in materia di diritto civile spettanti esclusivamente allo Stato, in quanto la Regione Siciliana non puo' ritenersi legittimata ad incidere sull'autonomia organizzativa e funzionale degli organi dei predetti enti, in deroga ai rispettivi statuti e regolamenti;

che, in particolare, non sussiste alcun motivo plausibile atto a giustificare la possibilita' di restare in carica in base ad una semplice "richiesta" da parte degli amministratori (sia pur senza corresponsione di alcun compenso) "nei cui confronti sia venuta meno la qualifica di membro di diritto", poiche' tale...

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