Sentenza nº 18 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1982

RelatoreAntonino De Stefano
Data di Resoluzione02 Febbraio 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 18

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 31 marzo 1977, nel procedimento civile vertente tra Di Filippo Gigliola e Gospodinoff Aldomir ed altro, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 del 21 dicembre 1977;

2) n. 5 ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Roma il 15 e 31 marzo 1977, 3 maggio 1977, 6 maggio 1977 (due ordinanze) nei procedimenti civili vertenti tra Papaleo Saverio e Medugno Liliana, Filippucci Lorenzo e Donati Paola, Mimmi Augusto e Olivieri Claudia, Cioci Nazareno e Oliva Lidia, Paolini Lorenzo e Berlen Elena, iscritte ai nn. 355, 313, 501, 303 e 385 del registro ordinanze 1977, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 244, 353, 244 e 286 rispettivamente del 21 e 7 settembre, 28 dicembre, 7 settembre e 19 ottobre 1977;

3) n. 14 ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Milano il 15 e 24 aprile 1977, 3 giugno 1977 (due ordinanze), 14 ottobre 1977, 30 giugno 1978 (tre ordinanze), 13 ottobre 1978, 23 marzo, 27 aprile e 18 maggio 1979, 25 gennaio e 15 febbraio 1980, nei procedimenti civili vertenti tra Rodi Renato e Del Bono Maria Luisa, Tuccio Adriana e Bisello Giorgio, Galeazzi Bruno e Cornali Silvia, Vignetta Silvio e Darosi Iolanda, Marazzi Giacomo e Ricchi Faustina, Mazza Ermanno e Di Cintio Carmela, Califano Prisco e Califano Carmela, Cola Romano e Guerriero Paola, Bertoli Silvano e Biffi Piera, Gallinoni Vincenzo e Pagani Paola, Ruggiero Vincenzo e Crotti Emiliana, Cugnasca Enrico e Levy Nella, Sabelli Fioretti Claudio e Oldrini Francesca, Bosoni Achille e Marchese Bruna, iscritte ai nn. 329, 451 e 452 del registro ordinanze 1977, ai nn. 79 e 68 del registro ordinanze 1978, ai nn. 10, 11, 12, 13, 625, 626 e 1025 del registro ordinanze 1979 e ai nn. 527 e 419 del registro ordinanze 1980, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 320, 327 del 21 settembre, 23 e 30 novembre 1977; nn. 109 e 101 del 19 e 12 aprile 1978; nn. 80 e 310 del 21 marzo e 13 novembre 1979 e nn. 71, 270 e 194 del 12 marzo, l ottobre e 16 luglio 1980;

4) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 14 aprile 1977 nel procedimento civile vertente tra Amodeo Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977.

Visti gli atti di costituzione di Oliva Lidia, Medugno Liliana, Cioci Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato, Mazza Ermanno, Donati Paola, Papaleo Saverio, Amodeo Francesco, Di Filippo Gigliola, Gospodinoff Aldomir, Olivieri Claudia, e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Mauro Mellini per Oliva Lidia, Medugno Liliana e Di Filippo Gigliola; Paolo Barile per Di Filippo Gigliola; Cesare Mirabelli per Filippucci Lorenzo; Corrado Bernardini per Cioci Nazareno, Filippucci Lorenzo, Rodi Renato e Mazza Ermanno; Leo Leli per Papaleo Saverio; Pietro Gismondi e Filippo Satta per Gospodinoff Aldomir; e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le norme che attribuiscono ai tribunali ecclesiastici la giurisdizione in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili e delimitano i poteri spettanti al giudice italiano nel procedimento di esecutività delle sentenze di nullità che da quei tribunali provengono, sono oggetto di eccezioni di incostituzionalità formulate, sotto vari profili, con ordinanza 31 marzo 1977, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

    Il giudizio di legittimità costituzionale é stato promosso, su istanza di parte, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 della Costituzione, nei confronti dell'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, nonché nei confronti dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato medesimo, nella parte relativa al matrimonio; c.d. legge matrimoniale). Il giudizio a quo, pendente innanzi alle Sezioni unite, verte su un ricorso proposto da Di Filippo Gigliola contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma aveva reso esecutiva la sentenza 6 marzo 1972 del tribunale ecclesiastico del Vicariato di Roma, dichiarativa della nullità, per riserva mentale consistente nella esclusione del bonum sacramenti, ex parte viri, del matrimonio da lei contratto con Aldomir Gospodinoff.

    La pronuncia di questa Corte - si premette nel provvedimento di rimessione - viene sollecitata dopo che questioni in gran parte analoghe, ma formulate in termini più circoscritti, sollevate, nello stesso giudizio, con ordinanza emessa il 3 luglio 1975, nei confronti soltanto dell'art. 17 della legge matrimoniale, senza investire le correlative disposizioni dell'art. 34 del Concordato, erano state da questa Corte dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, con la sentenza n. 1 del 1977. Essendo ora impugnato anche l'art. 1 della legge n. 810 del 1929, nella parte in cui inserisce nell'ordinamento dello Stato i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, il giudice a quo afferma che, alla stregua delle stesse indicazioni desumibili dalla menzionata sentenza di questa Corte, "la rilevanza delle questioni proposte resta fuori di discussione". Peraltro, anche in questa seconda ordinanza, con riferimento al giudizio a quo, si ribadisce che, avendo le parti, sia nel corso del procedimento dinanzi alla Corte d'appello, sia nella successiva fase di legittimità, discusso intorno alla portata e alla costituzionalità delle norme in parola, la Corte di cassazione non può, ai fini della decisione del ricorso, prescindere da tali questioni. Una volta ritenute le stesse non manifestamente infondate deve quindi sottoporle alla Corte costituzionale.

    Ciò premesso, motivando ai fini della non manifesta infondatezza della prima delle suddette eccezioni, le Sezioni unite, rilevato che, in proposito, "salva, ove occorra, qualche ulteriore considerazione, può essere integralmente utilizzata" l'indagine svolta nella precedente ordinanza del 1975, fanno richiamo a due sentenze di questa Corte (n. 98 del 1965 e n. 183 del 1973) sulle condizioni di validità e sui limiti della rinuncia dello Stato alla propria giurisdizione in favore degli organi di giustizia delle Comunità europee, sottolineando come in queste pronunce l'assoggettamento alla giurisdizione previsto dai Trattati istitutivi delle Comunità medesime, è stato bensì ritenuto conforme a Costituzione, ma solo in quanto la Corte di giustizia delle Comunità é costituita ed opera secondo regole corrispondenti alle linee fondamentali dell'ordinamento giurisdizionale statale, ha natura giurisdizionale, ed é composta da membri che esercitano le proprie funzioni con indipendenza e imparzialità. La legittimità della produttività di effetti nell'ordinamento interno di sentenze emesse da parte degli organi comunitari risulta dunque subordinata, in quelle sentenze, al rispetto del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.

    Con richiamo, inoltre, alle sentenze di questa Corte n. 30 del 1971 e n. 175 del 1973, concernenti direttamente la rinuncia dello Stato, in base al Concordato con la Santa Sede, alla propria giurisdizione in materia di nullità del matrimonio canonico produttivo di effetti civili, il giudice a quo osserva che, mentre la prima di queste decisioni si era limitata ad affermare che il divieto di istituzione di giudici speciali, sancito dall'art. 102 della Costituzione, opera soltanto nell'ambito dell'ordinamento statale, la seconda, col chiarire che la sovranità dello Stato, proclamata dall'art. 1 della Costituzione, "non implica un'assoluta inderogabilità alla giurisdizione", ha lasciato impregiudicato il problema (che ora si propone) se la riserva a favore della giurisdizione ecclesiastica (benché in linea di massima compatibile con la sovranità statuale) non si ponga, in considerazione dei connotati qualificanti dell'ordinamento canonico, in contrasto con uno degli altri principi supremi del sistema costituzionale. Di quei principi, cioè, alla stregua dei quali (come é stato affermato da questa Corte, nelle sentenze n. 30 e seguenti del 1971, e ribadito nella stessa sentenza n. 1 del 1977) l'art. 7 della Costituzione consente che anche le norme delle leggi che hanno reso esecutivo il Concordato tra Santa Sede e Italia, possano essere sindacate.

    Sulle linee segnate dalla su ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale - prosegue l'ordinanza di rinvio - si può e si deve dunque procedere - al fine di verificare il grado di tutela da esse garantito - ad un esame delle norme che regolano il procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, vigenti le quali i tribunali stessi pronunciano le sentenze che, in forza delle norme impugnate, il...

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